Geltungsbereiche
örtlicher Geltungsbereich
Il CCL-TI vale per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 1betrieblicher Geltungsbereich
Il contratto di lavoro ha validità per tutte le aziende, per reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che operano:
– nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all’interno dell’azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l’impiego
– nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all’interno all’esterno degli edifici.
In particolare sono assoggettati al presente CCL le aziende, i reparti aziendali e gruppi di montaggio occupati nei seguenti settori:
- nel taglio dei vetri di qualsiasi spessore e lavorazioni diverse come la molatura, lucidatura, intagli, fori, tacche;
- nella posa di vetri in genere: semplici come float, stampati, acidati, stratificati e temperati, vetri isolanti nelle diverse composizioni e di sicurezza per facciate, vetri per infissi e finestre in metallo, in legno, in PVC, legno metallo;
- nelle coperture per tetti a shed, lucernari e cupole in vetro e materiale plastico, elementi in vetro per scale, soffitti luminosi, pavimenti pedonabili, sportelli per banche;
- nell'esecuzione di tavoli, armadi, sportelli, pareti ed elementi in specchio;
- nella lavorazione di decorazioni, serigrafie, termolaccature, costruzione o restauro di elementi con vetri artistici mediante legatura in piombo e ottone per arredamenti, musei, esposizioni, locali di culto, pubblici e privati in genere;
- nell'esecuzione di porte e sopraluci vetrati, porte automatiche, girevoli e scorrevoli per impennate esterne e pareti divisorie interne;
- nella fornitura e nella posa di vetri antifuoco e anticrimine, vetrate di sicurezza per parapetti e balconi;
- nella costruzione nella posa di serre, rivestimenti facciate, vani lift, transenne per impianti sportivi, pareti foniche e traslucide per strade, autostrade e ferrovie, pareti in profilit e in vetrocemento;
- nei rivestimenti speciali di facciata "camicie in vetro", facciate strutturali, facciate ventilate con fissaggio puntuale, cornici e telai in metallo, legno e PVC che con il vetro formano un elemento unico, pannelli solari, applicazione film di protezione su vetri e materiali plastici;
- negli interventi di riparazione e sostituzione in tutti i campi del vetro e materie plastiche;
- nelle masticature e sigillature in ogni campo di applicazione.
Non sono per contro assoggettati al presente CCL le aziende ed i reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro. La CPC si riserva di effettuare le necessarie verifiche.
Articolo 2persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro sono valide per tutti i lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali di cui all'art. 2 del CCL, ivi compresi gli apprendisti, che ricoprono una delle seguenti funzioni:
– capo vetraio: lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale
– vetraio qualificato: lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro
– vetraio: lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale acquisiti in Svizzera e/o all’estero
– aiuto vetraio: lavoratore con limitate conoscenze professionali
– giovani lavoratori: lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento dell’attestato federale di capacità durante i quattro anni di formazione
Non sono assoggettati al presente CCL:
– i direttori d’azienda
– i tecnici con funzioni direttive o altri collaboratori che, per posizione o responsabilità, dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare una influenza determinante sui processi decisionali
– il personale di vendita ed i rappresentanti
Articolo 3allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento dell’obbligatorietà generale: Articolo 2allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Le disposizioni contrattuali dichiarate di obbligatorietà generale valgono per tutte le aziende, per reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che operano:
– nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all’interno dell’azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l’impiego;
– nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all’interno e all’esterno degli edifici.
In particolare le disposizioni contrattuali dichiarate di obbligatorietà generale valgono per le aziende, i reparti aziendali e gruppi di montaggio occupati nei seguenti settori:
– nel taglio dei vetri di qualsiasi spessore e lavorazioni diverse come la molatura, lucidatura, intagli, fori, tacche;
– nella posa di vetri in genere: semplici come float, stampati, acidati, stratificati e temperati, vetri isolanti nelle diverse composizioni e di sicurezza per facciate, vetri per infissi e finestre in metallo, in legno, in PVC, legno metallo;
– nelle coperture per tetti a shed, lucernari e cupole in vetro e materiale plastico, elementi in vetro per scale, soffitti luminosi, pavimenti pedonabili, sportelli per banche;
– nell’esecuzione di tavoli, armadi, sportelli, pareti ed elementi in specchio;
– nella lavorazione di decorazioni, serigrafie, termo laccature, costruzione o restauro di elementi con vetri artistici mediante legatura in piombo e ottone per arredamenti, musei, esposizioni, locali di culto, pubblici e privati in genere;
– nell’esecuzione di porte e sopraluci vetrati, porte automatiche, girevoli e scorrevoli per impennate esterne e pareti divisorie interne;
– nella fornitura e nella posa di vetri antifuoco e anticrimine, vetrate di sicurezza per parapetti e balconi;
– nella costruzione e nella posa di serre, rivestimenti facciate, vani lift, transenne per impianti sportivi, pareti foniche e traslucide per strade, autostrade e ferrovie, pareti in profilit e in vetrocemento;
– nei rivestimenti speciali di facciata «camicie in vetro», facciate strutturali, facciate ventilate con fissaggio puntuale, cornici e telai in metallo, legno e PVC che con il vetro formano un elemento unico, pannelli solari, applicazione film di protezione su vetri e materiali plastici;
– negli interventi di riparazione e sostituzione in tutti i campi del vetro e materie plastiche;
– nelle masticature e sigillature in ogni campo di applicazione.
Esse non valgono per contro per le aziende ed i reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro.
Conferimento dell’obbligatorietà generale: Articolo 3allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Le disposizioni contrattuali dichiarate di obbligatorietà generale valgono per tutti i lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali di cui sopra al punto 2, compresi gli apprendisti.
Sono invece esclusi:
– i direttori d’azienda;
– i tecnici con funzioni direttive o altri collaboratori che, per posizione o responsabilità, dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare una influenza determinante sui processi decisionali;
– il personale di vendita e i rappresentanti.
Conferimento dell’obbligatorietà generale: Articolo 4