Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche per il Cantone Ticino

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Hinweis

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Version des GAV Lohnrechner

Gesamtarbeitsvertrag: (keine Angaben)
Allgemeinverbindlicherklärung: 01.01.2014 - 31.12.2015
Contratto normale di lavoro che stabiliscono salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Kriterienauswahl

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GAV-Übersicht

Geltungsbereiche

Kurzinfo Geltungsbereich

Contratto normale di lavoro che stabiliscono salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich

E applicabile al Cantone Ticino

allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich

Il contratto è applicabile al personale impiegato (operai non qualificati) del settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche.

Articolo 1

allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich

Il contratto è applicabile al personale impiegato (operai non qualificati) del settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche.

Articolo 1

Arbeitsbedingungen

Lohn und Lohnbestandteile

Löhne / Mindestlöhne

Salario orario minimo:
Personale operaio: CHF 17.30

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
– 3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 3

Lohnerhöhung

I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. Le disposizioni relative sono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Il salario è corrisposto alla fine di ogni mese di lavoro o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore è consegnato, per ogni periodo di paga, un conteggio salariale dettagliato.

Articolo 4

Arbeitszeit und freie Tage

Arbeitszeit

La durata settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su 5 giorni.

Articolo 2

Dokumente und Links  nach oben
» Normalarbeitsverträge mit zwingenden Mindestlöhnen (SECO)

Produktion (Version 5.4.9)