Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche per il Cantone Ticino
Diese GAV-Version ist nicht mehr (oder noch nicht) in Kraft (vgl. GAV-Vertragsende).
Es besteht möglicherweise ein vertragsloser Zustand oder ein anderer GAV kommt in der Zwischenzeit zur Anwendung.
Hinweis
Diese Version existiert nicht in deutscher Sprache.
Aus diesem Grund erscheinen nicht übersetzte Texte in ihrer Originalsprache.
Version des GAV
Lohnrechner
Gesamtarbeitsvertrag: (keine Angaben)
Allgemeinverbindlicherklärung: 01.01.2014 - 31.12.2015
Contratto normale di lavoro che stabiliscono salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Kriterienauswahl
-
GAV-Übersicht
-
Stammdaten
-
Geltungsbereiche
-
Arbeitsbedingungen
-
Lohn und Lohnbestandteile
-
Arbeitszeit und freie Tage
GAV-Details gemäss Kriterienauswahlnach oben
GAV-Übersicht
Geltungsbereiche
Kurzinfo Geltungsbereich
Contratto normale di lavoro che stabiliscono salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
E applicabile al Cantone Ticinoallgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile al personale impiegato (operai non qualificati) del settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche.
Articolo 1allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile al personale impiegato (operai non qualificati) del settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche.
Articolo 1Arbeitsbedingungen
Lohn und Lohnbestandteile
Löhne / Mindestlöhne
Salario orario minimo:
Personale operaio: CHF 17.30
Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
– 3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 3Lohnerhöhung
I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. Le disposizioni relative sono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Il salario è corrisposto alla fine di ogni mese di lavoro o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore è consegnato, per ogni periodo di paga, un conteggio salariale dettagliato.
Articolo 4Arbeitszeit und freie Tage
Arbeitszeit
La durata settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su 5 giorni.
Articolo 2
» Normalarbeitsverträge mit zwingenden Mindestlöhnen (SECO)