Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza per il Cantone Ticino (CNLE)
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Hinweis
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Version des GAV
Lohnrechner
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Contratto normale di lavoro che stabiliscono salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Contratto normale di lavoro che stabiliscono salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Contratto normale di lavoro che stabiliscono salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Kriterienauswahl
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GAV-Übersicht
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Stammdaten
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Geltungsbereiche
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Arbeitsbedingungen
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Lohn und Lohnbestandteile
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Arbeitszeit und freie Tage
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GAV-Übersicht
Geltungsbereiche
Kurzinfo Geltungsbereich
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
E applicabile al Cantone Ticinoallgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile ai saloni di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del viso, i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc. ad esclusione delle attività di podologhi e a tutte le estetiste, qualsiasi sia la struttura o l’azienda dove sono impiegate.
Articolo 1allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Il contratto è applicabile ai saloni di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del viso, i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc. ad esclusione delle attività di podologhi e a tutte le estetiste, qualsiasi sia la struttura o l’azienda dove sono impiegate.
Articolo 1Arbeitsbedingungen
Lohn und Lohnbestandteile
Löhne / Mindestlöhne
Salario orario minimo di base: CHF 19.--
Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.
Articolo 2.1 e 2.2Lohnerhöhung
I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.
Articoli 3Arbeitszeit und freie Tage
Ferien
Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.65% per 5 settimane di vacanza
Articolo 2.3bezahlte Feiertage
Al salario orario di base va aggiunta la seguente indennità:
3.6% per 9 giorni festivi
Articolo 2.3
» Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro: Vademecum per calcolare i salari minimi sanciti dai CNL» Normalarbeitsverträge mit zwingenden Mindestlöhnen (SECO)