Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza per il Cantone Ticino (CNLE)

Diese GAV-Version ist nicht mehr (oder noch nicht) in Kraft (vgl. GAV-Vertragsende).

Es besteht möglicherweise ein vertragsloser Zustand oder ein anderer GAV kommt in der Zwischenzeit zur Anwendung.

Hinweis

Diese Version existiert nicht in deutscher Sprache.
Aus diesem Grund erscheinen nicht übersetzte Texte in ihrer Originalsprache.

Version des GAV Lohnrechner

Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Contratto normale di lavoro che stabiliscono salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Contratto normale di lavoro che stabiliscono salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Contratto normale di lavoro che stabiliscono salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

Kriterienauswahl

GAV-Details gemäss Kriterienauswahlnach oben

GAV-Übersicht

Geltungsbereiche

Kurzinfo Geltungsbereich

Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)

allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich

E applicabile al Cantone Ticino

allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich

Il contratto è applicabile ai saloni di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del viso, i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc. ad esclusione delle attività di podologhi e a tutte le estetiste, qualsiasi sia la struttura o l’azienda dove sono impiegate.

Articolo 1

allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich

Il contratto è applicabile ai saloni di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del viso, i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc. ad esclusione delle attività di podologhi e a tutte le estetiste, qualsiasi sia la struttura o l’azienda dove sono impiegate.

Articolo 1

Arbeitsbedingungen

Lohn und Lohnbestandteile

Löhne / Mindestlöhne

Salario orario minimo di base: CHF 19.--

Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2.1 e 2.2

Lohnerhöhung

I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Articoli 3

Arbeitszeit und freie Tage

Ferien

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.65% per 5 settimane di vacanza

Articolo 2.3

bezahlte Feiertage

Al salario orario di base va aggiunta la seguente indennità:
3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3

Dokumente und Links  nach oben
» Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro: Vademecum per calcolare i salari minimi sanciti dai CNL
» Normalarbeitsverträge mit zwingenden Mindestlöhnen (SECO)

Produktion (Version 5.4.9)