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CCL per il personale delle Imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino

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Version des GAV

Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2018
Allgemeinverbindlicherklärung: 01.11.2019 - 30.06.2022

Kriterienauswahl (51 von 51)

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GAV-Übersicht

Geltungsbereiche

örtlicher Geltungsbereich

Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.

Articolo 2.1

betrieblicher Geltungsbereich

Il presente CCL ha validità per tutte le imprese o parti di imprese operanti nel Cantone Ticino, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e manutentiva, che comprendono lavori di pulizie di manutenzione, pulizie speciali e pulizie ospedaliere, all'esterno e all'interno di edifici di qualsiasi tipo.

Articolo 2.1

persönlicher Geltungsbereich

Il campo d'applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia ordinaria e manutentiva, il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale, di vendita, responsabili di settore o di impresa e gli apprendisti.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali e i giovani collaboratori ausiliari, assunti durante le ferie scolastiche, fino al 18° anno di età compiuto.

Articolo 2.2

allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich

L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3

allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) alle imprese o parti di impresa che svolgono lavori di pulizia ordinaria (di manutenzione), pulizie speciali e pulizie ospedaliere, all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4

allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) a tutti i lavoratori impiegati nelle imprese menzionate al punto A). Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali e i giovani collaboratori ausiliari, assunti durante le ferie scolastiche, fino al 18° anno di età compiuto.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4

Vertragsdauer

automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel

II presente CCL è entrato in vigore il 1° gennaio 2018 e ha una validità fino al 31 dicembre 2021. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso. La disdetta del CCL decisa da parte di una singola Organizzazione sindacale non pregiudica la validità del CCL fra le altre parti firmatarie.

Articolo 31

Arbeitsbedingungen

Lohn und Lohnbestandteile

Löhne / Mindestlöhne

Salari minimi per il personale addetto alle pulizie, le ore settimanali sono 42.5 / mensili 184 ore / annuali 2'208 ore. Dal 1° gennaio 2021: Per il personale addetto alle pulizie, le ore settimanali sono 42/ mensili 182 ore/ annuali 2'184 ore.

Salari minimi (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2019)
CategoriaSalario orarioSalario mensileSalario orarioSalario mensileSalario orarioSalario mensile
Anno201920202021
Pulizie ordinarie (di manutenzione)Pulizie ordinarie ICHF 16.75CHF 3'082.--CHF 17.20CHF 3'164.80CHF 17.50CHF 3'185.--
Pulizie ordinarie II (con formazione)CHF 17.45CHF 3'210.80CHF 17.90CHF 3'293.60CHF 18.10CHF 3'294.20
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto(*1)(*1)(*1)(*1)(*1)(*1)
Pulizie specialiPulizie speciali ICHF 17.90CHF 3'293.60CHF 17.90CHF 3'293.60CHF 18.10CHF 3'294.20
Pulizie speciali II (con formazione)CHF 18.60CHF 3'422.40CHF 18.60CHF 3'422.40CHF 18.80CHF 3'422.40
Caposquadra(*1)(*1)(*1)(*1)(*1)(*1)
Pulizie di ospedaliPulizie ospedali ICHF 16.80CHF 3'091.20CHF 17.65CHF 3'247.60CHF 17.95CHF 3'266.90
Pulizie ospedali II (con formazione)CHF 17.50CHF 3'220.--CHF 18.35CHF 3'376.40CHF 18.55CHF 3'376.40
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto(*1)(*1)(*1)(*1)(*1)(*1)
Operatori per la pulizia ordinaria e manutentivacon certificato CFP (2 anni)CHF 19.--CHF 3'496.--CHF 19.--CHF 3'496.--CHF 19.20CHF 3'496.--
con attestato AFC (3 anni)CHF 20.20CHF 3'716.80CHF 20.20CHF 3'716.80CHF 20.40CHF 3'716.80
(*1) Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per questa categoria non può essere inferiore allo stipendio minimo della categoria di riferimento II.

Se giovani lavoratori diplomati, occupati nell’ambito pulizie (applicabile solo fino ai 25 anni di età)
Decurtazione salario dopo ottenimento diplomaCFPAFC
al 1° annoCHF 2'797.--CHF 2'974.--
al 2° annoCHF 2'972.--CHF 3'160.--
al 3° annoCHF 3'147.--CHF 3'346.--
al 4° annoCHF 3'322.--CHF 3'531.--

Personale amministrativo (Ore deve settimanali 42 / mensili 182 ore / annuali 2’184 ore)
CategoriaSalario mensile
Impiegato genericoCHF 3'330.--
Impiegato operaticoCHF 3'600.--
SupervisoreCHF 4'100.--

Apprendisti
Anno di apprendistatoSalario mensile
1° annoCHF 775.--
2° annoCHF 1'050.--
3° annoCHF 1'350.--

Articolo 5.1; appendice 1

Lohnkategorien

Nuovo inquadramento
Le categorie e i livelli di inquadramento di cui agli articoli da 4.1 a 4.5 si applicano a tutti i dipendenti. L’accesso alla categoria II avverrà esclusivamente a formazione prevista all'articolo 4.7 (vedi criterio "Congedo di formazione") ultimata.

Categoria pulizie ordinarie (di manutenzione)
Le pulizie ordinarie consistono in semplici lavori ricorrenti con regolarità che in linea generale sono svolti dalla stessa persona all’interno o all’esterno di un immobile, sulla base di un incarico permanente. In tale ambito si distinguono le seguenti categorie di lavoratori:
CategoriaDescrizione
Addetto/a alle pulizie ordinarie IDipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ordinarie che tuttavia non soddisfano i requisiti degli addetti alle pulizie ordinarie II
Addetto/a alle pulizie speciali IIDipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ordinarie che hanno concluso con esito positivo il percorso di formazione riconosciuto dalla Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana, secondo quanto indicato al punto 4.7
Responsabile pulizie immobile/Capo oggettoDipendenti che svolgono direttamente lavori di pulizia speciali e a cui sono anche affidati compiti direttivi e di controllo. I loro salari, che non possono essere inferiori a quanto definito al paragrafo addetto alle pulizie ordinarie II sono fissati in un contratto individuale

Categoria pulizie speziali
Le pulizie speciali consistono in lavori di pulizia di per sé completi che in linea generale sono svolti da diverse squadre, sulla base di un incarico singolo. Per lo svolgimento di questi lavori sono necessarie conoscenze speciali riguardanti le tecniche applicative e l’uso di prodotti chimici. In tale ambito si distinguono le seguenti categorie di lavoratori:
CategoriaDescrizione
Addetto/a alle pulizie speciali IDipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie speciali che tuttavia non soddisfano i requisiti degli addetti alle pulizie speciali II
Addetto/a alle pulizie speciali IIDipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie speciali che hanno concluso con esito positivo il percorso di formazione riconosciuto dalla Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana, secondo quanto indicato al punto 4.7
Responsabile – Capo squadraDipendenti che svolgono direttamente lavori di pulizia speciali e a cui sono anche affidati compiti direttivi e di controllo. I loro salari, che non possono essere inferiori a quanto definito al paragrafo addetto alle pulizie speciali II sono fissati in un contratto individuale

Categoria pulizie ospedaliere
Rientrano nella categoria delle pulizie ospedaliere tutti i lavoratori che operano nel campo delle pulizie in ospedali, cliniche specializzate, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, strutture assistenziali per lungodegenti. Non rientrano invece in questa categoria le pulizie di studi medici, case di cura.
CategoriaDescrizione
Addetto/a alle pulizie ospedaliere IDipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ospedaliere che tuttavia non soddisfano i requisiti degli addetti alle pulizie ospedaliere II
Addetto/a alle pulizie ospedaliere IIDipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ospedaliere che hanno concluso con esito positivo il percorso di formazione riconosciuto dalla Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana, secondo quanto indicato al punto 4.7
Responsabile pulizie immobile/Capo oggettoDipendenti che svolgono direttamente lavori di pulizia e a cui sono anche affidati compiti direttivi e di controllo. I loro salari, che non possono essere inferiori a quanto definito al paragrafo addetto alle pulizie ospedaliere II, sono fissati in un contratto individuale

CategoriaDescrizione
Certificato federale di formazione pratica (CFP)Lavoratori rientranti in tutte le categorie dei lavori di pulizia che hanno concluso una formazione professionale di base conseguendo il Certificato federale di formazione pratica
Attestato federale di capacità (AFC)Lavoratori rientranti in tutte le categorie dei lavori di pulizia che hanno concluso una formazione professionale di base conseguendo l’Attestato federale di capacità (AFC)

CategoriaDescrizione
Impiegato genericoNella categoria «impiegato generico» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nell’amministrazione che eseguono direttive impartite e non partecipano ad ambiti decisionali né alla pianificazione del lavoro
Impiegato operativoNell’amministrazione, i dipendenti che svolgono in modo autonomo i compiti operativi che gli vengono affidati e le relative operazioni complementari per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze, capacità possedute o acquisite. Inizia ad essere coinvolto nella pianificazione e organizzazione per singoli aspetti o progetti, senza però compiti direttivi.
SupervisoreNell’amministrazione, il personale che gestisce un segmento di attività o un servizio aziendale di cui ha responsabilità, impartendo le direttive per l’esecuzione a eventuali dipendenti sottoposti sulla base di mandati ricevuti. È coinvolto nella pianificazione e organizzazione dell’azienda relativamente ai propri ambiti di competenza.

Articolo 4.1 - 4.6 e 4.8 - 4.10

Lohnerhöhung

Per informazione:
I salari saranno riesaminati ogni anno secondo le decisioni o le raccomandazioni concordate dalle parti firmatarie, per eventuale adeguamento al rincaro. L’indice del costo della vita è fissato a fine ottobre.

Articolo 5.2

Jahresendzulage / 13. Monatslohn / Gratifikation / Dienstaltersgeschenke

La tredicesima mensilità è dovuta. Se il lavoratore lavora più di 6 mesi ha diritto alla tredicesima mensilità dal 1° giorno di lavoro.

Articolo 5.3

Lohnzuschläge

Überstunden / Überzeit

Ore straordinarie
Per lavori urgenti, accumulo di lavoro o in caso di carenza temporanea di forza lavoro, limitata nel tempo, la collaboratrice o il collaboratore può essere chiamata/o a fornire le proprie prestazioni anche oltre l’orario di lavoro stabilito nel contratto di lavoro individuale

Il saldo delle ore straordinarie calcolate a fine dicembre deve essere compensato entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Le ore straordinarie non compensate in tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.

Allo scopo di tenere in considerazione le circostanze differenziate, la durata normale del lavoro, in caso di compensazione in tempo, può essere fissata al massimo in 50 ore settimanali. Nel caso della compensazione, la durata settimanale del lavoro non deve essere inferiore alle 35 ore. La durata annuale del lavoro rimane invariata e deve essere garantita.

Articolo 7.1 a 7.4

Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit

Il lavoro svolto dalle ore 05.00 alle ore 20.00 viene considerato lavoro diurno, mentre il lavoro svolto dalle ore 20.00 alle ore 22.00 viene considerato lavoro serale. Il lavoro svolto dalle ore 22.00 alle ore 05.00 è considerato lavoro notturno. Le deroghe al "divieto del lavoro notturno" sono soggette ad autorizzazione, vedi art. 17 Legge sul lavoro (LL).

Il datore di lavoro deve accordare un supplemento salariale del 25% almeno al lavoratore che svolge solo temporaneamente un lavoro notturno. Il lavoratore che svolge regolarmente o periodicamente un lavoro notturno ha diritto a una compensazione di tempo equivalente al 10% della durata del lavoro notturno da lui svolto. Il tempo di riposo compensativo deve essere accordato entro un anno. La compensazione può tuttavia essere accordata sotto forma di supplemento salariale ai lavoratori il cui lavoro, regolarmente svolto all’inizio e alla fine delle ore notturne, non supera un’ora (LL art 17 b).

Articolo 6.3

Schichtarbeit / Pikettdienst

Nessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legale

Spesenentschädigung

Nessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legale

Arbeitszeit und freie Tage

Arbeitszeit

L'orario settimanale di lavoro per il personale addetto alle pulizie è stabilito nel contratto individuale di lavoro.

L’orario di lavoro relativo ad un’attività lavorativa al 100% è fissata a 42.5 ore a settimana (media mensile ore 184). A far data 1. gennaio 2021 l’orario settimanale sarà di 42 ore settimanali (media mensile ore 182).

L’orario settimanale di lavoro per il personale amministrativo è fissato a 42 ore settimanali (media mensile ore 182).

II lavoro svolto dalle ore 05:00 alle ore 20:00 viene considerato lavoro diurno.

Pulizie di manutenzione - trasferta
I vari spostamenti tra un luogo di lavoro e l’altro, se consecutivi, devono essere considerati tempo di lavoro.

Pulizie speciali – trasferta
Ai dipendenti che non utilizzano un mezzo di trasporto aziendale e che non lavorano tutto il giorno nello stesso luogo, l'impresa versa un'indennità conforme ai disposti del CO ai fini della copertura delle spese di viaggio. II tempo di viaggio da un cliente all'altro viene considerato tempo lavorativo; ne sono escluse le pause pranzo.

Se il lavoro inizia direttamente sul cantiere è retribuito lo spostamento che eccede il normale tragitto casa-lavoro. Lo stesso principio vale per il tragitto di rientro. Il tempo impiegato per lo spostamento eccedente viene considerato tempo di lavoro.

Articolo 6 e 15

Ferien

II diritto alle ferie dei dipendenti ammonta nell'anno civile a:

EtàFerieDipendenti a salario orario
(se settimana lavorativa di 5 giorni) fino al 20° anno di età compreso

25 giorni lavorativi

10.64%

(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’anno civile nel quale viene compiuto il 21° anno di età

20 giorni lavorativi

8.33%

(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati25 giorni lavorativi10.64%

L’indennità vacanze per i salariati (retribuzione oraria), viene versata solo al momento in cui le vacanze vengono godute. Il versamento pro rata dell’indennità vacanze è consentito unicamente in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

Articolo 16.1 e 16.2

bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)

Congedi pagatiGiorni
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio3 giorni
decesso di fratelli/sorelle o suoceri1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni)
proprio matrimonio5 giorni
nascita di un proprio figlio1 giorno
reclutamentoa seconda dei giorni di servizio
propria ispezione militare1 giorno
trasloco1 giorno/anno
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo1 giorno/anno

Articolo 9

bezahlte Feiertage

I dipendenti del settore della pulizia speciale ed ospedaliera mantengono il loro diritto al salario per un giorno festivo esentato dallo svolgimento dell’attività lavorativa qualora avessero dovuto lavorare in quel determinato giorno. Per ogni anno civile vengono pagati 9 giorni festivi cantonali, corrispondenti, per i dipendenti con salario orario ad un’indennità festivi pari al 3.58%. Questo vale pure per il personale amministrativo.

Per i dipendenti nel settore della pulizia ordinaria con stipendio orario viene applicata l’indennità festivi pari all’1.35%.

Sono giorni festivi ufficiali pagati "parificati alla domenica" e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Sono giorni festivi cantonali "non parificati alla domenica" (per il personale occupato con salario orario vengono pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.

Articolo 8

Bildungsurlaub

Percorso di formazione della Commissione paritetica
La Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana offre ai dipendenti non qualificati un percorso di formazione interno al settore che, se concluso con esito positivo, dà diritto ad un salario minimo più alto. Nell’ambito del percorso di formazione offerto, la Commissione paritetica dispone delle seguenti competenze e svolge i seguenti compiti:

1.
definizione di un regolamento sulla formazione continua

2. accreditamento di partner responsabili della formazione
3. accreditamento delle aziende per lo svolgimento dei moduli di formazione
4. verifica degli attestati di formazione
5. finanziamento dei corsi di formazione approvati
6. finanziamento dell’indennità di partecipazione

Formazione professionale continua e perfezionamento professionale
Il datore di lavoro può esigere che il proprio dipendente segua un corso di formazione professionale.
Le spese del corso e le indennità di partecipazione sono interamente a carico del datore di lavoro che può chiedere un parziale rimborso alla CPC, come da regolamento.

Il lavoratore può partecipare, previo accordo del datore di lavoro, ai corsi di formazione continua organizzati dalla CPC o da un ente da essa riconosciuto. Le spese del corso e le indennità di partecipazione sono interamente a carico del lavoratore che può chiedere un parziale rimborso alla CPC (…).

Articolo 4.7 e 10

Lohnausfallentschädigungen

Krankheit / Unfall

Malattia:
II datore di lavoro assicura contro un'eventuale perdita di salario in caso di malattia tutti i dipendenti indipendentemente dal grado di occupazione.

I premi per tale assicurazione vengono equamente ripartiti tra il datore di lavoro e il dipendente.

Al termine del periodo di prova tutti i dipendenti hanno diritto in caso di malattia, a partire dal 3° giorno incluso, all'80% dell'ultimo stipendio retribuito (media degli ultimi 6 mesi) per la durata di 720 giorni per ogni caso di malattia.

Se il caso non è assicurato, età AVS, periodo di prova, riserve, le ricadute di malattie precedenti, eccetera), il datore di lavoro è tenuto a prendersi carico delle prestazioni stabilite dalla legge.

Infortunio: secondo la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Articoli 13 e 14.1

Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub

Congedo di maternità:
Dopo il parto la dipendente ha diritto ad un congedo di maternità di 16 settimane. L'indennità ammonta ad almeno l'80% dell'ultimo stipendio retribuito (media degli ultimi 6 mesi).
Le dipendenti che non hanno diritto alle prestazioni secondo I'IPG ricevono per almeno 8 settimane il pagamento del salario all'80%. Sono fatti salvi altri diritti di cui all'art. 324a del CO.

Articolo 14.2

Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst

Per i giorni nei quali il dipendente non può recarsi al lavoro, poiché obbligato a prestare il servizio militare obbligatorio svizzero o un servizio equivalente (protezione civile o servizio civile), questi ha diritto alle seguenti indennità percentuali:
Celibi senza obblighi di sostentamentoConiugati o celibi con obblighi di sostentamento
Scuola reclute e corsi per quadri60%75%
Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile100%100%
Altri servizi militari: oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile) (*1)100%100%
(*1) qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi

Articolo 11 e 11.1

Beiträge

Paritätische Fonds / Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge

Contributi paritetici alle spese d'esecuzione e di perfezionamento professionale
Per la copertura delle spese derivanti dall'applicazione del CCL, dall'attività della CPC e del perfezionamento professionale è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti.(…). Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve trimestralmente dalla CPC e che servono per l'emissione della fattura per l'incasso dei contributi paritetici.

Contributo dei lavoratori
Ogni dipendente, sottoposto al CCL (apprendisti esclusi), è tenuto al pagamento del contributo paritetico che ammonta allo 0.6 % del salario AVS percepito. L'importo, dedotto dal salario del dipendente, deve figurare chiaramente quale deduzione sulla busta paga. Il datore di lavoro è responsabile della trattenuta e del versamento alla CPC della relativa somma. (…)

Contributo dei datori di lavoro
Ogni datore di lavoro paga un contributo paritetico pari al totale dei contributi dei suoi lavoratori sottoposti al CCL pari allo 0.6 % dei salari lordi versati. Tale importo viene incassato in parallelo al contributo paritetico a carico dei lavoratori.

Contributo apprendisti
Tutti gli apprendisti pagano un contributo paritetico mensile pari a 0.1% dei salari lordi versati.

Proventi e destinazioni
L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato: (…)
b) per le spese di formazione e perfezionamento professionale;
c) per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL.

Articolo 24

Arbeits- / Diskriminierungsschutz

Gleichstellung allg. / Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie / Sexuelle Belästigung

I dipendenti hanno diritto ad una tutela completa della personalità sul posto di lavoro. In caso di trattamento illecito o inadeguato da parte dei superiori o di altri colleghi, i diretti interessati hanno il diritto di presentare un reclamo.

In particolare, è severamente vietata qualsiasi forma di molestia sessuale (fisica, verbale, visiva), nonché mobbing o comportamento razzista sul posto di lavoro. Le molestie sessuali, il mobbing e il comportamento razzista vengono considerati una violazione degli obblighi generali sul posto di lavoro e possono comportare il licenziamento per causa grave senza preavviso.

I referenti sono le parti contrattuali, la commissione del personale, la commissione paritetica e/o un mediatore appositamente incaricato.

Articolo 18

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Le imprese prendono le misure necessarie ai fini della tutela della sicurezza del dipendente, vengono applicate le misure preventive ordinate dalle autorità competenti. I dipendenti comunicano al loro datore di lavoro e all’addetto sicurezza eventuali vizi del materiale o delle strutture, qualora questi vengono individuati. II datore di lavoro è tenuto a predisporre i mezzi necessari affinché questi siano subito disponibili e mette a disposizione il kit di pronto soccorso in caso di lavori a rischio di infortunio.

Tutti i lavori devono essere eseguiti sotto stretta osservanza delle norme di sicurezza cantonali e federali.

Articolo 12

Kündigung

Kündigungsfrist

Anno di servizioDisdetta
durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto)7 giorni
nel 1° anno di assunzione1 mese per la fine di un mese
dal 2° fino al 9° anno di lavoro2 mesi per la fine di un mese
dal 10° anno di lavoro3 mesi per la fine di un mese

Articolo 18

Sozialpartnerschaft

Vertragspartner

Arbeitnehmervertretung

Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST)
Società degli impegati del commercio (SIC Ticino)

Arbeitgebervertretung

Associazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)

paritätische Organe

Vollzugsorgane

Le parti contraenti, (...), nominano una Commissione paritetica cantonale (CPC).

La CPC è composta di 3 membri e 2 supplenti in rappresentanza dell’AIPCT, e di 3 membri e 1 supplente in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali firmatarie. I supplenti partecipano alle riunioni solo in assenza del membro.

– La CPC è un’associazione a norma degli art. 60 e segg. del CCS e ha uno statuto proprio.
– La CPC resta in carica per tutta la durata del contratto.
– La CPC nomina un presidente e un segretario.
– La Commissione terrà di regola le sue sedute ordinarie ogni tre mesi e tutte le volte che una delle parti contraenti chieda al presidente la convocazione: in questo caso essa dovrà avvenire entro quindici giorni.
– Le decisioni sono valide se adottate a maggioranza.
– Le decisioni saranno verbalizzate dal segretario e trasmesse ai membri della CPC.

Alla CPC in particolare incombono i seguenti compiti:
a. vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL;
b. procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli aziendali sull’applicazione del CCL;
c. fungere da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra datori di lavoro assoggettati e il rispettivo personale;
d. incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;
e. risolvere eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull’interpretazione del CCL;
f. applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali;

Articolo 20

Mitwirkung

Freistellung für Verbandstätigkeit

Nessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legale

Mitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.)

Nessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legale

Schutzbestimmungen von Gewerkschaftsdelegierten und von Mitgliedern der Personal- / Betriebskommissionen

Nessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legale

Soz. Massnahmen / Sozialpläne / Massenentlassungen / Erhaltung v. Arbeitsplätzen

Qualora un'azienda prenda in esame misure drastiche per motivi economici, quali licenziamenti (ai sensi dell'articolo 335d del CO), pensionamenti anticipati, ecc. questa è tenuta a prendere contatto con la commissione paritetica al fine di svolgere trattative su misure adeguate e, se necessario, adottare regolamenti in casi rigorosi.

Articolo 26

Konfliktregelungen

Schlichtungsverfahren

Divergenze d'opinione su tematiche riguardanti condizioni di lavoro che non sono regolate dal presente contratto vanno discusse nell'ambito delle Commissione paritetica e, nel limite del possibile, risolte conformemente allo spirito del presente CCL. In caso di mancato consenso è possibile il ricorso ad un tribunale arbitrale presieduto da un giudice esterno nominato di comune accordo e da un rappresentante per ogni parte. Vale inoltre il concordato sull'arbitrato.

Qualora, durante la durata contrattuale del CCL, una questione importante concernente il rapporto contrattuale necessiti, in via del tutto eccezionale, di una modifica o di un'integrazione del CCL, delle relative appendici o di altri accordi, le parti contraenti del CCL dovranno eseguire trattative in merito a tali questioni.

Articolo 30

Friedenspflicht

Le parti del CCL si impegnano a tutelare la pace sul posto di lavoro qualora si tratti di oggetti regolati nel presente contratto (CCL e relative appendici).
Le parti contraenti del CCL garantiscono di evitare, in tale ambito, turbative collettive nei rapporti stabiliti dal contratto collettivo.

Articolo 29

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» Beschluss zur Allgemeinverbindlicherklärung
» Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility services
» CCL per il personale delle Imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (edizione 2018) (434 KB, PDF)

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