CCL nel ramo della posa di piastrelle e mosaici valevole per il Cantone Ticino (CCLPP)
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E applicabile su tutto il territorio del cantone Ticino. *Articolo 1.1*
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GAV-ÜbersichtGeltungsbereicheörtlicher GeltungsbereichE applicabile su tutto il territorio del cantone Ticino. Articolo 1.1betrieblicher GeltungsbereichIl presente CCL fa stato per tutte le imprese e/o settori d’impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini Articolo 1.2persönlicher GeltungsbereichIl presente CCL fa stato per i lavoratori (apprendisti, autisti e magazzinieri compresi) delle imprese menzionate all’art. 1.2, indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione. Non vale per: a) i quadri dirigenti; b) il personale amministrativo; c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri. Articolo 1.3allgemeinverbindlich erklärter örtlicher GeltungsbereichL’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher GeltungsbereichLe disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono appplicabili: A) a tutte le imprese e/o settori d'impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3aallgemeinverbindlich erklärter persönlicher GeltungsbereichLe disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili: B) ai lavoratori, apprendisti, autisti e magazzinieri delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione. Sono esclusi i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell esecuzione dei lavori sui cantieri. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3bVertragsdauerautomatische Vertragsverlängerung / VerlängerungsklauselSe non verrà disdetto entro 3 mesi prima della scadenza da una delle parti (mediante lettera raccomandata) si riterrà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per un altro anno. Articolo 41.4ArbeitsbedingungenLohn und LohnbestandteileLöhne / MindestlöhneSalari minimi dal 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2018): Lavoratori
Classe salariale | Salario orario (*1) | Mensilità |
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Capo | CHF 32.25 | CHF 5'676.-- | Qualificato AFC | CHF 30.25 | CHF 5'324.-- | Semi-qualificato/ausiliare/CFP | CHF 28.25 | CHF 4'972.-- | (*1) Il salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici. Giovani lavoratori
Classe salariale | Anno di servizio | Salario orario (*1) | Mensilità |
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I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni | | | | Giovani lavoratori AFC (*2) | 1° anno | CHF 24.20 | CHF 4'259.-- | | 2° anno | CHF 24.95 | CHF 4'392.-- | | 3° anno | CHF 25.76 | CHF 4'535.-- | I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni | | | | Giovani lavoratori CFP (*2) | 1° anno | CHF 21.18 | CHF 3'729.-- | | 2° anno | CHF 22.60 | CHF 3'977.-- | | 3° anno | CHF 24.01 | CHF 4'226.-- | | 4° anno | CHF 25.42 | CHF 4'475.-- | (*1) Il Salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici. (*2) l primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo. Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale "Qualificato AFC" o "Semi-qualificato+CFP" Apprendisti
Classa salariale | Descrizione | mensile |
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Apprendisti AFC | | | | 1° anno di tirocinio | CHF 765.-- | | 2° anno di tirocinio | CHF 1’116.-- | | 3° anno di tirocinio | CHF 1’705.-- | Apprendisti CFP | | | | 1° anno di tirocinio | CHF 700.-- | | 2° anno di tirocinio | CHF 800.-- | Appendice 2: Convenzione salarialeLohnkategorienClassa salariale | Descrizione |
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Capo | lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale | Qualificato AFC | lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC | Semi-qualificato/ausiliare/CFP | Lavoratore con o senza conoscenze ed esperienza professionale maturata in CH o all’estero | Appendice 2: Convenzione salarialeJahresendzulage / 13. Monatslohn / Gratifikation / DienstaltersgeschenkeI lavoratori sottoposti al presente CCL ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro non è durato un intero anno civile, sussiste un diritto pro rata. Articolo 33KinderzulagenNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleLohnzuschlägeÜberstunden / ÜberzeitOre supplementari Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all'inizio di ogni anno dalla CPC. Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate e approvate dalla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata settimanale minima di 40 ore e massima di 44 ore. Durante tutto l'anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì). In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell'art 23 CCL) oltre l'orario normale al sabato, previa approvazione della CPC. Ore straordinarie Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC. Il supplemento non è dovuto con riferimento all’art. 21 del presente CCL sino a decorrenza delle 46 ore settimanali oltre le quali il supplemento del 25% è dovuto. Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo parziale. Flessibilità oraria In alternativa a quanto previsto dall’art. 20 CCL le ditte potranno avvalersi della facoltà di dotarsi di una flessibilità oraria, previa comunicazione alla CPC, sulla base dei seguenti criteri: — il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2112 ore — in deroga all’art. 20 cpv. 3 CCL la settimana lavorativa potrà essere estesa sino ad un massimo di 46 ore dal lunedì al venerdì — per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato e approvato all’inizio di ogni anno dalla CPC — la durata minima della settimana lavorativa è fissata in 40 ore — la durata giornaliera del lavoro non potrà superare le 9.25 ore — le ore settimanali lavorative prestate oltre il calendario approvato dalla CPC sono definite ore flessibili e potranno essere accumulate su un «contatore ore flessibili» che dovrà figurare sulla busta paga mensile di ogni lavoratore. In nessun caso potrà essere superata la durata massima di 46 ore della settimana lavorativa — l’accumulo di ore flessibili prestate durante i giorni lavorativi e al sabato non potranno in ogni caso mai superare il saldo di 80 ore annuali; — alle aziende che sceglieranno il sistema con la flessibilità oraria è concesso il lavoro al sabato con semplice notifica da inviare alla CPC entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro (in deroga all’art. 20 cpv. 6 CCL) al massimo per 6 sabati all’anno. Le ore effettuate durante questi sabati potranno andare ad accumularsi sul contatore ore flessibili senza supplementi salariali — il riporto mensile negativo è vietato Le ore accumulate al 31 dicembre possono essere compensate in tempo libero durante il periodo gennaio/aprile dell'anno successivo previo accordo tra le parti. Rimborso delle ore flessibili: alla fine del mese di aprile dell'anno successivo le ore flessibili rimanenti vanno retribuite con il 25% di supplemento ed il saldo azzerato. Se il saldo di ore flessibili ammesse viene superato (oltre le 80 ore), le ore eccedenti vengono considerate ore straordinarie e retribuite con supplemento salariale del 25% entro la fine del mese in cui sono state prestate. Articoli 20, 21, 22 e 23Nachtarbeit / Wochenendarbeit / AbendarbeitSorta di lavoro | Supplemento |
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Lavoro notturno (20.00 - 05.00) | supplemento salariale del 50% | Lavoro festivo, domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 05.00 del lunedì) | supplemento del 100% | Lavoro nei giorni festivi riconosciuti (00:00-24:00) | supplemento del 100% | Articolo 23Schichtarbeit / PikettdienstNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSpesenentschädigungSorta di Spese | Indennità |
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Per il pranzo | CHF 1.50 all'ora limitatamente alle ore prestate | A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera | spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio | Trasferte con la propria autovettura | CHF -.70 al km | Trasferte con il proprio veicolo (su esplicita indicazione dell'impresa) | CHF -.70 al km | Articolo 24weitere ZuschlägePer le ore di lavoro perse a causa delle intemperie: indennità del 80% del salario base Articolo 25Arbeitszeit und freie TageArbeitszeitIl totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2112 ore annuali. Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all’inizio di ogni anno dalla CPC. Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate e approvate dalla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata settimanale minima di 40 ore e massima di 44 ore. Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì). In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 23 CCL) oltre l’orario normale al sabato, previa approvazione della CPC. A complemento di quanto previsto dall’art. 20 cpv. 5 CCL, per casi motivati, è possibile prestare lavoro al sabato previa approvazione della CPC. Le richieste di autorizzazione per il lavoro al sabato dovranno essere inoltrate al segretariato per accettazione. Le notifiche/richieste dovranno pervenire al segretariato entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro. Le disposizioni di questo articolo non sono vincolanti per gli autisti ed i magazzinieri Articolo 20FerienCategoria d'età | Numero di giorni di vacanze | Per il lavoratori a salario orario |
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A partire dal compimento del 20° anno di età fino al compi mento del 50° anno di età | 25 giorni lavorativi | 10.64% del salario effetivo | Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età | 30 giorni lavorativi | 13.04% del salario effettivo | Articolo 26bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)Occasione | Giorni compensati |
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Per la visita di reclutamento | max. 3 giornate | Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare | ½ giornata (1 giornata se la distanza tra il luogo di lavoro e il luogo della riconsegna è troppo grande da non permettere il rientro sul posto di lavoro | In caso di nascita di un figlio | 3 giornate | In caso di decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge e figli) | 3 giornate | In caso di decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri | 2 giornate | in caso di matrimonio del lavoratore | 2 giornate (*1) | In caso di trasloco della propria economia domestica, limitatamente una volta l'anno | 1 giornata | (*1) Su richiesta del lavoratore dovrà essere inoltre concessa una settimana di congedo non retribuito. per le assenze menzionate anteriormente viene corrisposto il salario per le ore di lavoro effettivamente perse che il lavoratore avrebbe percepito se nel giorno in questione avesse lavorato normalmente. Articolo 28bezahlte FeiertageAi lavoratori dovrà essere versata un'indennità del 3,5% sul salario orario lordo a titolo di compenso per i giorni festivi infrasettimanali. Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nella busta paga. Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati che danno diritto al compenso del 3,5%, le seguenti festività: S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti Articolo 27BildungsurlaubPer i corsi di aggiornamento e di perfezionamento il lavoratore ha diritto a 3 giorni di congedo pagato all’anno. Articolo 40LohnausfallentschädigungenKrankheit / UnfallAssicurazione indennità giornaliera di malattia: Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% del salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi (in caso di tubercolosi o di poliomielite per 1400 giorni entro 7 anni consecutivi);
i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà. Infortuni: Le prestazioni SUVA coprono l’80% del guadagno assicurato; giorni di carenza: pagati dal datore di lavoro nella misura dell’80% del guadagno assicurato.
Articoli 30 e 31Mutterschafts- / Vaterschafts- / ElternurlaubCongedo paternità: 3 giornate Articolo 28Militär- / Zivil- / ZivilschutzdienstIndennità in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile | Per celibi | Per sposati o celibi con persone a carico |
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Scuola reclute | 50% | 80% | Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: durante 4 settimane per tutti i militi | 100% | 100% | Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: dalla 5a settimana in avanti | 50% | 80% | Articolo 29Pensionsregelungen / FrühpensionierungC'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).BeiträgeParitätische Fonds / Vollzugsbeiträge / WeiterbildungsbeiträgeContributo professionale:
Chi | Montante |
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Per tutti i datori di lavoro del cantone Ticino assoggettati al presente CCL | 5% dei salari versati durante l’anno precedente (ritenuta una tassa minima di CHF 20.-- al mese) | Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP firmatarie del CCL | 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) | Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL | 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) | Articolo 11Arbeits- / DiskriminierungsschutzAnti-DiskriminierungsbestimmungenNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleGleichstellung allg. / Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie / Sexuelle BelästigungNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleLehrlinge / Angestellte bis 20 JahreAssoggettamento al CCLPP: Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro. Contributo professionale: - Lavoratori attivi in ditte associate all’ASP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)/ 1% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) Vacanze: - Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo) per i lavoratori a salario orario Giovani lavoratori
Classe salariale | Anno di servizio | Salario orario (*1) | Mensilità |
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I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni | | | | Giovani lavoratori AFC (*2) | 1° anno | CHF 24.20 | CHF 4'259.-- | | 2° anno | CHF 24.95 | CHF 4'392.-- | | 3° anno | CHF 25.76 | CHF 4'535.-- | I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni | | | | Giovani lavoratori CFP (*2) | 1° anno | CHF 21.18 | CHF 3'729.-- | | 2° anno | CHF 22.60 | CHF 3'977.-- | | 3° anno | CHF 24.01 | CHF 4'226.-- | | 4° anno | CHF 25.42 | CHF 4'475.-- | (*1) Il Salario orario serve unicamente per il calcolo del salario mensile e/o per casi specifici. (*2) l primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo. Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale "Qualificato AFC" o "Semi-qualificato+CFP" Apprendisti
Classa salariale | Descrizione | mensile |
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Apprendisti AFC | | | | 1° anno di tirocinio | CHF 765.-- | | 2° anno di tirocinio | CHF 1’116.-- | | 3° anno di tirocinio | CHF 1’705.-- | Apprendisti CFP | | | | 1° anno di tirocinio | CHF 700.-- | | 2° anno di tirocinio | CHF 800.-- | Articoli 1.3, 11, 26; Appendice 2KündigungKündigungsfristAnni di servizio | Periodo di preavviso |
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Periodo di prova | 5 giorni lavorativi | Primo anno di servizio | un mese per la fine del mese | dal 2° al 9° anno | 2 mesi per la fine del mese | a partire dal 10° anno | 3 mesi per la fine del mese | Periodo di prova: Per i lavoratori assunti per la prima volta in un'impresa, i primi tre mesi sono considerati periodo di prova. Per i lavoratori che hanno compiuto il 55° anno di età
Anni di servizio | Periodo di preavviso |
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primo anno di servizio | 2 mesi | dal 2° al 9° anno | 4 mesi | a partire dal 10° anno | 6 mesi | Articolo 39KündigungsschutzE esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro, con riserva delle lett. b e c del presente capoverso, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità. Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, ne verrà sospesa la scadenza ai sensi dell’art. 336c cpv. 2 CO. La scadenza del termine di disdetta verrà sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale (di solito la fine del mese) non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla data finale successiva (solitamente a fine mese). Se la causa della malattia è riconducibile ad una patologia preesistente conosciuta ed intervenuta nei 12 mesi precedenti la “ricaduta”, la disdetta è sospesa fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia. Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera. Articolo 39.3SozialpartnerschaftVertragspartnerArbeitnehmervertretungSindacato Unia Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino (OCST)ArbeitgebervertretungAssociazione Svizzera delle Piastrelle (Sezione Ticino; ASP)paritätische OrganeVollzugsorganeCommissione Paritetica Cantonale: Per l'interpretazione ed applicazione del CCL è designata una Commissione Paritetica (CPC) composta da 2 rappresentanti e da 2 supplenti dell'Associazione Svizzera delle Piastrelle - Sezione Ticino e da 2 rappresentanti e da 2 supplenti delle organizzazioni sindacali
La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti: — adottare gli opportuni provvedimenti per l'applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione — allestire il calendario di lavoro — verificare i calendari di lavoro aziendali e speciali — conciliare le divergenze di opinione tra l'azienda e il lavoratore, soprattutto riguardo l'assegnazione alle classi salariali — conciliare le controversie tra l'azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie — eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affidare l'esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR) — eseguire i controlli sui cantieri nel rispetto dei disposti del CCL — amministrare i proventi del contributo paritetico — decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi — assolvere quei compiti particolari che le vengono assegnati di volta in volta dalle parti contraenti
— informare e collaborare con le autorità competenti in merito all'applicazione del presente CCL
— costituire, qualora lo ritenesse necessario, fondi speciali, oltre quelli previsti dal CCL, che rispondano agli scopi contrattuali e di regolarne l'impiego
— verificare il rispetto dell'art. 17 relativo al lavoro in subappalto
— notificare alle Autorità competenti i casi di violazione contrattuale con la conseguente richiesta di sospensione dell'assegnazione dei permessi per la manodopera estera e l'esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici
Articoli 4 e 5MitwirkungFreistellung für VerbandstätigkeitNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleMitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.)Nessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSchutzbestimmungen von Gewerkschaftsdelegierten und von Mitgliedern der Personal- / BetriebskommissionenNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSoz. Massnahmen / Sozialpläne / Massenentlassungen / Erhaltung v. ArbeitsplätzenNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleKonfliktregelungenSchlichtungsverfahrenLivello | Instituzione responsabile |
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Prima istanza
| Commissione Paritetica Cantonale
| Seconda istanza
| Collegio Arbitrale e Arbitro Unico tramite ricorso
| Articolo 6
FriedenspflichtIn ogni caso le parti si impegnano, per sé e per i loro membri, a salvaguardare, per l'intera durata del presente CCL, la pace assoluta del lavoro ai sensi del Codice delle Obbligazioni (CO). Di conseguenza, sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro quali la minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta quali la serrata o il boicotto. Articolo 3
KautionAi fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e diritti contrattuali della Commissione Paritetica Cantonale (CPC), con l’entrata in vigore della presente appendice 1 o prima dell’inizio dell’attività lavorativa in Cantone Ticino, ogni datore di lavoro deposita presso la CPC, una cauzione del seguente tenore: a) cauzione di fr. 10’000.— per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità inferiore o uguale a di CHF 20’000.—(*1) b) cauzione di fr. 20’000.— per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità superiore a CHF 20’000.—(*1) (*1) L’importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d’appalto controfirmato dal committente. Utilizzo della cauzione: La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC: — ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedurali; — ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico. Svincolo della cauzione: La cauzione viene svincolata quando il datore di lavoro stabilito in Cantone Ticino ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel campo d’applicazione stipulato nel decreto d'obbligatorietà generale al presente CCL, in caso di aziende e lavoratori distaccati, al massimo sei mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino, a condizione che: — siano stati versati i contributi al Fondo paritetico; — la CPC non constati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL Articolo 12, Appendice 1: Cauzione articoli 1.1, 2 e 4.3
» Beschluss zur Allgemeinverbindlicherklärung» Commissione paritetica cantonale dell’edilizia e dei remi affini» CCL nel ramo della posa piastrelle e mosaici valevole per il Cantone Ticino 2016 (542 KB, PDF)
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