CCL per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino
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Il presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell’Unione professionale svizzera dell’automobile – Sezione Ticino ed a tutti i lavoratori del ramo menzionati agli art. 13 e 3.3. *Articolo 3.1*
Il presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell’Unione professionale svizzera dell’automobile – Sezione Ticino ed a tutti i lavoratori del ramo menzionati all’art. 13. *Articolo 3.1*
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GAV-ÜbersichtGeltungsbereicheörtlicher GeltungsbereichIl presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell’Unione professionale svizzera dell’automobile – Sezione Ticino ed a tutti i lavoratori del ramo menzionati all'art. 13. Articolo 3.1betrieblicher GeltungsbereichAl contratto potranno aderire individualmente le ditte del ramo (officine meccaniche di riparazione di autoveicoli, ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore, della manutenzione, pulizia e custodia di automezzi, della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli). I firmatari individuali sottostanno alle condizioni previste dall’art. 37. Articolo 3.2persönlicher GeltungsbereichIl presente contratto si estende a tutte le ditte della Svizzera italiana che fanno parte dell'Unione professionale svizzera dell'automobile – Sezione Ticino ed a tutti i lavoratori del ramo menzionati all'art. 13. Articolo 3.1allgemeinverbindlich erklärter örtlicher GeltungsbereichL'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher GeltungsbereichLe disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai datori di lavoro del ramo delle autorimesse che comprende: a) le officine meccaniche di riparazione di autoveicoli; b) le ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore leggeri e pesanti; c) le ditte che si occupano della manutenzione, pulizia e custodia di automezzi; d) le ditte che si occupano della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli; e) le officine di elettrauto; f) le aziende che si occupano di lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni; g) le officine meccaniche di riparazione di autoveicoli con annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4allgemeinverbindlich erklärter persönlicher GeltungsbereichLe disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai lavoratori e agli apprendisti delle imprese di cui al punto 4. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 4 e 5Vertragsdauerautomatische Vertragsverlängerung / VerlängerungsklauselIl presente contratto è prolungato fino al 31 dicembre 2020. Le presenti modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2019. Se non verrà disdetto con almeno sei mesi di anticipo, si riterrà rinnovato per un altro anno e così di seguito. In caso di disdetta, le parti si impegnano ad iniziare immediatamente le trattative per il rinnovo del contratto. Articolo 40ArbeitsbedingungenLohn und LohnbestandteileLöhne / MindestlöhneSalari minimi validi dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2019):
Categoria di collaboratori | Condizione | Salario mensile minimo |
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Maestro meccanico, capo meccanico e meccanico diagnostico | | accordo individuale, lo stipendio minimo non può essere inferiore a CHF 5'035.-- (*1) | Ricezionista | | accordo individuale, lo stipendio non può essere inferiore a CHF 3'678.-- (*2) | Meccatronico, meccanico d’automobili e elettricista elettronico per autoveicoli (con un tirocinio di 4 anni) | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 3'529.-- | | 2° anno dopo il tirocinio | CHF 4'115.-- | | 3° anno dopo il tirocinio | CHF 4'387.-- | | 4° anno dopo il tirocinio | CHF 4'427.-- | | 5° anno dopo il tirocinio | CHF 5'035.-- | Meccanico di manutenzione, riparatore d’automobili (con un tirocinio di 3 anni) | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 3'283.-- | | 2° anno dopo il tirocinio | CHF 3'919.-- | | 3° anno dopo il tirocinio | CHF 4'133.-- | Assistente di manutenzione per automobili (con un tirocinio di 2 anni) «fino al 19.mo anno di età si applica art. 16 stipendio per giovani lavoratori» | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 2'587.-- | Aiuto meccanico | 1° anno | CHF 3'647.-- | | 2° anno | CHF 3'678.-- | Serviceman e addetto al lavaggio, grassaggio e riparazione gomme | | CHF 3'643.-- | Commesso di vendita pezzi di ricambio | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 3'366.-- | | 2° anno dopo il tirocinio | CHF 3'653.-- | | 3° anno dopo il tirocinio | CHF 3'815.-- | | 4° anno dopo il tirocinio | CHF 4'150.-- | | 5° anno dopo il tirocinio | CHF 4'394.-- | Magazziniere | 1° anno dopo il tirocinio | CHF 3'111.-- | | 2° anno dopo il tirocinio | CHF 3'653.-- | | 3° anno dopo il tirocinio | CHF 3'985.-- | Addetto alla vendita di carburanti | 1° anno | CHF 3'720.-- | | 2° anno | CHF 3'911.-- | (*1) Maestro meccanico, capo meccanico e meccanico diagnostico: per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per queste categorie non può essere inferiore allo stipendio minimo del 5° anno dopo tirocinio del diplomato "Meccatronico, meccanico d’automobili e elettricista elettronico per autoveicoli". (*2) Ricezionista: l’accordo individuale (escluse le provvigioni) non può essere inferiore all’ "Aiuto meccanico" del 2° anno. Per ottenere il salario orario si divide lo stipendio per: - 180 se la durata settimanale del lavoro è di 41 ore ½; - 206 se la durata settimanale del lavoro è di 47 ore ½. Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
Età | Riduzione |
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16 | 60% del salario minimo della rispettiva categoria | 17 | 70% del salario minimo della rispettiva categoria | 18 | 80% del salario minimo della rispettiva categoria | 19 | 90% del salario minimo della rispettiva categoria | Retribuzioni minime degli apprendisti Questi salari sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio
Anno di tirocinio | Salario mensile |
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nel 1° anno di tirocinio | CHF 535.-- | nel 2° anno di tirocinio | CHF 665.-- | nel 3° anno di tirocinio | CHF 866.-- | nel 4° anno di tirocinio | CHF 1'134.-- | Per contratti di tirocinio quale meccatronico, stipulati prima dell'anno scolastico 2014/2015, vale la seguente disposizione: nel 1° anno di tirocinio frequenta per 5 mesi la scuola a tempo pieno e i rimanenti 7 mesi in officina. Lo stipendio mensile da corrispondere è il seguente: CHF 100.-- per i primi 5 mesi di scuola e CHF 535.-- per i rimanenti mesi in officina (+ 13.ma mensilità sulla media dei 12 mesi). Con l'inizio del 4° anno di tirocinio lo stipendio sarà adeguato tenendo conto della differenza non percepita durante il periodo scolastico del 1° anno e dovrà essere corrisposto in CHF 1'364.-- al mese per 13 mensilità.
Formazione supplementare: Con l’inizio del nuovo anno scolastico, coloro che hanno ottenuto il diploma di meccanico di manutenzione possono accedere ad un nuovo percorso formativo alfine di ottenere il diploma quale meccatronico. A dipendenza delle note finali quale diplomato meccanico di manutenzione (valutati e riconosciuti dalla Divisione della formazione professionale), per il nuovo percorso formativo (apprendistato) viene introdotta la seguente scala salariale
Anno di tirocinio quale meccatronico | Condizione | Salario mensile minimo |
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2° | Completare la maturità professionale | CHF 917.-- | | Esonerare dalla cultura generale | CHF 1'069.-- | 3° | Completare la maturità professionale | CHF 1'201.-- | | Esonerare dalla cultura generale | CHF 1'425.-- | 4° | Completare la maturità professionale | CHF 1'425.-- | | Esonerare dalla cultura generale | CHF 1'730.-- | Articoli 13.2, 14 e 16; appendice 1: salari minimi; appendice 2: accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendistiLohnkategorienI lavoratori si suddividono nelle seguenti categorie, indipendentemente che si occupino di veicoli leggeri o veicoli pesanti:
Maestro meccanico | Meccanico con l'attestato federale di maestria |
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Capo meccanico | Meccanico completo, capace di dirigere in modo autonomo l'officina, di allestire preventivi e fatture, di trattare con la clientela in sostituzione del datore di lavoro | Ricezionista | Chi ha il compito di accettare incarichi per servizi. Deve essere in possesso di un certificato di capacità professionale quale meccanico d’auto oppure quale impiegato d’ufficio | Meccanico diagnostico | Specialista nella diagnosi autonoma e sicura dei difetti e in grado di sapere consigliare i clienti. Deve essere in possesso dell’apposito attestato federale di capacità | Meccatronico, meccanico d’automobili e elettricista elettronico per autoveicoli | Lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio nel rispettivo ramo (con un tirocinio di 4 anni)
| Meccanico di manutenzione, riparatore d’automobili | Lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio (con un tirocinio di 3 anni)
| Assistente di manutenzione per automobili | Lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio quale assistente di manutenzione per automobili (con un tirocinio di 2 anni)
| Commesso di vendita pezzi di ricambio | Lavoratore in possesso del certificato di fine tirocinio o con certificato d’impiegato di commercio e pratica nel ramo | Magazziniere comune | Addetto al magazzino senza certificato | Aiuto meccanico d’auto | Lavoratore che non ha superato gli esami di fine tirocinio, ma con formazione pratica nel ramo | Serviceman e addetto al lavaggio, grassaggio e riparazione gomme | | Addetto alla vendita di carburanti | Personale addetto esclusivamente alla vendita di benzina e olio alla stazione di servizio | Giovani lavoratori | Aiuto meccanici, lavoratori ausiliari, serviceman, magazzinieri comuni, commessi di vendita pezzi di ricambio e addetti alla vendita di carburanti con meno di 20 anni di età (vedi art. 16) | Apprendisti | Giovani che hanno stipulato un contratto di tirocinio quali meccatronico, meccanico d’automobili, elettricista elettronico per autoveicoli, meccanico di manutenzione, riparatore di automobili, assistente di manutenzione per automobili, commesso di vendita pezzi di ricambio (vedi appendice 2) | Per divergenze circa l'interpretazione delle categorie e l'assegnazione ad una determinata categoria, il caso è da sottoporre alla CPC per mediazione. Articolo 13LohnerhöhungPer informazione: Gli stipendi minimi previsti all’appendice 1 sono ragguagliati all’indice nazionale dei prezzi al consumo di fine settembre. Articolo 14
Jahresendzulage / 13. Monatslohn / Gratifikation / DienstaltersgeschenkeAd ogni lavoratore sarà corrisposta una tredicesima mensilità. Essa sarà versata di regola ogni anno per Natale. In caso di costituzione o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta pro rata temporis. Articolo 19KinderzulagenI lavoratori riceveranno gli assegni per i figli sulla base della legislazione cantonale in materia. Articolo 20
LohnzuschlägeÜberstunden / ÜberzeitPer ore straordinarie sono considerate quelle eccedenti la durata normale del lavoro settimanale. Per queste ore straordinarie saranno corrisposti i seguenti supplementi: 25% per le ore straordinarie diurne Articolo 11.1Nachtarbeit / Wochenendarbeit / AbendarbeitLavoro | Supplementi salariali |
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Per le ore straordinarie notturne (sono ritenute tali le ore comprese tra le 20.00 e le 06.00 per il personale d'officina e tra le 22.00 risp le 23.00 del sabato, della domenica, dei giorni festivi e della loro vigilia e le ore 06.00 per il personale addetto alla distribuzione di benzina, olio e accessori) | 50% | Per le straordinarie festive (sono ritenute tali le ore che il personale d'officina effettua tra le 00.00 e le ore 24.00 delle domeniche e dei giorni festivi e quelle che il personale addetto alla distribuzione effettua in domenica o nei giorni festivi all'infuori dei turni normali di servizio) | 100% | Articolo 11.1Schichtarbeit / PikettdienstPer il personale addetto alla distribuzione di benzina, il congedo settimanale di mezza giornata sarà concesso almeno una volta al mese al pomeriggio del sabato. Negli altri sabati, il personale addetto alla distribuzione di benzina dovrà prestarsi ai turni di picchetto. Articolo 12.1SpesenentschädigungIndennità di trasferta: Se il la lavoratore deve eseguire lavori o prestare servizio oltre 4 km fuori dall'officina e deve restare assente per il pranzo o la cena, la ditta verserà un'indennità di CHF 20.-- per ogni pasto principale. Per i lavori o servizi da prestarsi in località distanti (nel Cantone) tanto da non permettere al lavoratore di rientrare alla sera al proprio domicilio, da ditta versa al lavoratore CHF 100.-- per il pernottamento ed eventuali spese di viaggio saranno a carico del datore di lavoro. Le ore impiegate nel viaggio di andata e ritorno saranno considerate come ore di lavoro. Al lavoratore che, a richiesta del datore di lavoro, mette la propria automobile a disposizione di quest'ultimo per trasferte di servizio, è riconosciuta una indennità di CHF -.70 per km. Articolo 21weitere ZuschlägeAbiti da lavoro Al personale vengono fornite gratuitamente due tute ogni 12 mesi di lavoro, qualora non ci sia il servizio di pulizia tute da lavoro. Articolo 22Arbeitszeit und freie TageArbeitszeitLa durata normale settimanale del lavoro è di: – 41.5 ore per il personale di officina; – 47.5 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti. In ogni caso il lavoratore ha diritto a 48 ore consecutive di interruzione del lavoro. In caso di necessità e riservate le disposizioni di legge, al maestro meccanico, al capo meccanico, al ricezionista e al meccanico diagnostico possono essere richieste fino ad un massimo di 170 ore supplementari all’anno. La durata giornaliera del lavoro non potrà eccedere: – 9 ore per il personale d’officina; – 10 ore per il personale addetto alla vendita di carburanti, comprese tra le ore 06.00 e le 23.00. Alla vigilia dei giorni festivi che cadono nel periodo di fine anno (Natale, Capodanno, Epifania), il lavoro d’officina cessa al più tardi alle ore 17.00. Le ditte si asterranno dall’occupare i propri lavoratori per lavori di riparazioni dalle ore 12.00 del sabato alla ripresa del lavoro del lunedì mattina, nonché durante tutti i giorni festivi ufficiali anche non parificati alla domenica. Non cadono sotto questo divieto il servizio gomme e batterie e il cambio olio. Articoli 9 e 10FerienGeneralmente: 4 settimane all'anno
Dopo 50 anni di età: 5 settimane all'anno Gli apprendisti ed i giovani lavoratori hanno diritto fino nell’anno in cui compiono i 20 anni di età: 5 settimane all'anno
Le cinque settimane sono accordate ai lavoratori che raggiungono l'età nell'anno di compimento. Articolo 23bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)Occasione | Giorni compensati |
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Matrimonio | 1 settimana | Decesso del coniuge, di un figlio o di un genitore | 3 giorni | Decesso di un fratello, sorella o suocero/a | 1 giorno | Nascita di un figlio/a | 1 giorno | Ispezione militare | 0.5 giornata (qualora l’ispezione militare dovesse richiedere l’assenza di un’intera giornata, sarà corrisposto il salario per tale durata) | Articolo 26bezahlte FeiertageIl lavoratore ha diritto allo stipendio intero per 9 giorni festivi infrasettimanali parificati alle domeniche e quindi non recuperabili. Qualora uno di essi cade in sabato o in domenica potrà essere sostituito con un altro giorno festivo. Articolo 25Bildungsurlaub2 giornate all’anno di formazione per i maestri meccanici, capi meccanici, meccanici diagnostici e ricezionisti; 1 giornata all’anno per meccatronici, meccanici d’automobili ed elettricisti elettronici per autoveicoli. Articolo 32LohnausfallentschädigungenKrankheit / UnfallMalattia: Il datore di lavoro deve assicurare i lavoratori per la perdita di salario in caso di malattia e di maternità. La copertura assicurativa deve essere attuata presso enti che garantiscono le prestazioni della LAMal. La copertura della perdita di salario deve corrispondere ad almeno l’80% dello stipendio, con decorrenza dal primo giorno di malattia e in caso di maternità per 16 settimane. Il datore di lavoro partecipa al pagamento del premio assicurativo con il versamento del 2.5% del salario lordo. Detta percentuale deve corrispondere almeno al 50% del premio totale; caso contrario il datore di lavoro prenderà a carico la differenza. Il datore di lavoro può stipulare un’assicurazione con differimento massimo di 30 giorni, purché si assuma la copertura della perdita di salario per questo periodo. In questo caso il premio sarà suddiviso in parti uguali tra datore di lavoro e dipendenti. Infortunio: Ogni lavoratore è assicurato contro gli infortuni professionali e non professionali secondo l’ordinamento federale in materia (LAINF). Il datore di lavoro è tenuto a coprire 4/5 del salario anche durante il periodo di carenza.
Articoli 28 e 29Mutterschafts- / Vaterschafts- / ElternurlaubLa copertura della perdita di salario deve corrispondere ad almeno l'80% dello stipendio, con decorrenza dal 1° giorno in caso di maternità per 16 settimane. Ogni lavoratore ha diritto al salario intero durante 1 giorno per la nascita di un figlio/a. Articoli 26 e 29Militär- / Zivil- / ZivilschutzdienstOgni lavoratore, il cui rapporto di lavoro sia durato o sia stipulato per più di 3 mesi, ha diritto alle seguenti indennità per i corsi di ripetizione o corsi di complemento o di protezione civile, al massimo per una durata di quattro settimane sempre che il lavoro venga ripreso regolarmente dopo il servizio:
Chi | Indennità |
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Per i lavoratori coniugati e per i celibi con obblighi legali di assistenza | 100% | Per i lavoratori celibi senza obblighi legali di assistenza | 80% | In caso di scuola reclute, il lavoratore ha diritto al
Chi | Indennità |
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Per i lavoratori coniugati e per i celibi con obblighi legali di assistenza | 80% | Per i lavoratori celibi senza obblighi legali di assistenza | 70% | Le indennità per perdita di guadagno secondo le disposizioni dell’IPG spettano al datore di lavoro nella misura in cui non superano il salario pagato durante il servizio militare, il servizio civile ed il servizio di protezione civile svizzero Articolo 27Pensionsregelungen / FrühpensionierungNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleBeiträgeParitätische Fonds / Vollzugsbeiträge / WeiterbildungsbeiträgeTutti i datori di lavoro e i lavoratori (apprendisti esclusi) sono sottoposti al pagamento di un contributo per coprire i costi derivanti dal contratto collettivo di lavoro e come appoggio alla formazione professionale, nonché all’aiuto sociale. Contributi del lavoratore Tutti i lavoratori versano un contributo paritetico e di spese di applicazione pari a CHF 20.-- al mese. La deduzione avviene mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario. Contributi del datore di lavoro Tutti i datori di lavoro, sottoposti al presente CCL versano una quota mensile di CHF 12.50. Per le aziende che iniziano l’attività nel corso dell’anno, la quota sarà pro rata. Tutti i datori di lavoro versano, inoltre, un contributo di CHF 2.-- al mese per ogni dipendente sottoposto al CCL. Questo importo viene incassato in parallelo al contributo a carico dei lavoratori (art. 37.2) e alla quota fissa a carico dei datori di lavori (art. 37.3). La segreteria della CPC provvede all'incasso dei contributi paritetici. Gli Importi che affluiscono alla Commissione paritetica servono a coprire le spese della Commissione stessa e a coprire le spese inerenti all'organizzazione dei corsi di formazione continua e perfezionamento profeessionali. Articolo 36 e 37Arbeits- / DiskriminierungsschutzAnti-DiskriminierungsbestimmungenNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleGleichstellung allg. / Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie / Sexuelle BelästigungNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleArbeitssicherheit / GesundheitsschutzNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleLehrlinge / Angestellte bis 20 JahreSalari minimi validi dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° giugno 2019): Eccettuate le categorie con tirocinio di 4 anni, per i giovani lavoratori il salario può essere ridotto nella seguente proporzione:
Età | Riduzione |
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16 | 60% del salario minimo della rispettiva categoria | 17 | 70% del salario minimo della rispettiva categoria | 18 | 80% del salario minimo della rispettiva categoria | 19 | 90% del salario minimo della rispettiva categoria | Retribuzioni minime degli apprendisti Questi salari sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio
Anno di tirocinio | Salario mensile |
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nel 1° anno di tirocinio | CHF 535.-- | nel 2° anno di tirocinio | CHF 665.-- | nel 3° anno di tirocinio | CHF 866.-- | nel 4° anno di tirocinio | CHF 1'134.-- | Per contratti di tirocinio quale meccatronico, stipulati prima dell'anno scolastico 2014/2015, vale la seguente disposizione: nel 1° anno di tirocinio frequenta per 5 mesi la scuola a tempo pieno e i rimanenti 7 mesi in officina. Lo stipendio mensile da corrispondere è il seguente: CHF 100.-- per i primi 5 mesi di scuola e CHF 535.-- per i rimanenti mesi in officina (+ 13.ma mensilità sulla media dei 12 mesi). Con l'inizio del 4° anno di tirocinio lo stipendio sarà adeguato tenendo conto della differenza non percepita durante il periodo scolastico del 1° anno e dovrà essere corrisposto in CHF 1'364.-- al mese per 13 mensilità.
Formazione supplementare: Con l’inizio del nuovo anno scolastico, coloro che hanno ottenuto il diploma di meccanico di manutenzione possono accedere ad un nuovo percorso formativo alfine di ottenere il diploma quale meccatronico. A dipendenza delle note finali quale diplomato meccanico di manutenzione (valutati e riconosciuti dalla Divisione della formazione professionale), per il nuovo percorso formativo (apprendistato) viene introdotta la seguente scala salariale}
Anno di tirocinio quale meccatronico | Condizione | Salario mensile minimo |
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2° | Completare la maturità professionale | CHF 917.-- | | Esonerare dalla cultura generale | CHF 1'069.-- | 3° | Completare la maturità professionale | CHF 1'201.-- | | Esonerare dalla cultura generale | CHF 1'425.-- | 4° | Completare la maturità professionale | CHF 1'425.-- | | Esonerare dalla cultura generale | CHF 1'730.-- | Tredicesima mensilità: Gli apprendisti hanno diritto alla 13.ma mensilità completa.
Vacanze: Gli apprendisti hanno diritto a 5 settimane di vacanza fino e compreso l'anno del compimento del 20.mo anno di età.
Articoli 14 e 16; Appendice 2: accordo relativo alle condizioni di lavoro degli apprendistiKündigungKündigungsfristAnno di servizio | Disdetta |
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Durante il periodo di prova (1 mese: può essere prolungato fino a 3 mesi) | 1 settimana | nel 1° anno di servizio | per la fine di un mese con preavviso di 1 mese | dal 2° al 9° anno di servizio | per la fine di un mese con preavviso di 2 mesi | a partire dal 10° anno di servizio | per la fine di un mese con preavviso di 3 mesi | Articoli 5 e 6KündigungsschutzIl datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro: a) in caso di malattia, fino al termine di un periodo consecutivo di 3 mesi dal primo anno fino al 5° anno compreso rispettivamente di 6 mesi a partire dal 6° anno di servizio;
b) in caso di infortunio, fino a completa guarigione o fino al momento della dichiarazione di invalidità permanente attestata dal medico curante o dalla SUVA; c) durante o a cagione del servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile del lavoratore e, in quanto tale servizio duri più di dodici giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti.
Articolo 6.2SozialpartnerschaftVertragspartnerArbeitnehmervertretungSindacato Unia Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST)ArbeitgebervertretungUnione Professionale Svizzera dell’Automobile Sezione Ticino (UPSA)paritätische OrganeVollzugsorganeLe parti contraenti nominano una Commissione paritetica cantonale. La CPC è composta di 5 membri e 3 supplenti in rappresentanza dell’UPSA, Sezione Ticino, e di 5 membri e 3 supplenti in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali firmatarie. I supplenti partecipano alle riunioni solo in assenza del membro. La Commissione Professionale Paritetica Cantonale (CPC) ha i seguenti compiti: a) vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL; b) procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli aziendali sull’applicazione del CCL; c) funge da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra datori di lavoro e il rispettivo personale; d) incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale; e) i datori di lavoro sono tenuti a sottoporsi al controllo mettendo a disposizione della CPC i registri di paga e la documentazione riguardante gli orari di lavoro. In caso di infrazione al contratto o agli accordi stabiliti tra le parti contraenti, la CPC decide sulle eventuali sanzioni; f) risolver eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull’interpretazione del CCL; g) applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali; h) decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione continua e di perfezionamento professionale; Articolo 35MitwirkungFreistellung für VerbandstätigkeitNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleMitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.)Nessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSchutzbestimmungen von Gewerkschaftsdelegierten und von Mitgliedern der Personal- / BetriebskommissionenNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSoz. Massnahmen / Sozialpläne / Massenentlassungen / Erhaltung v. ArbeitsplätzenNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleKonfliktregelungenSchlichtungsverfahrenArbitro Unico Di comune accordo dalle parti contraenti è nominato un Arbitro Unico quale istanza di ricorso contro le decisioni e le multe della commissione paritetica e competente a decidere le vertenze non risolte dalla commissione paritetica. La sede dell’Arbitro Unico è presso l’indirizzo della segreteria CPC. Il giudizio dell’Arbitro Unico è inappellabile. Un regolamento speciale, parte integrante del presente CCL (appendice 4), stabilisce la procedura per il ricorso all’Arbitro Unico. Tutti coloro che sono vincolati dal presente CCL sono tenuti a mettere a disposizione dell’Arbitro Unico i libri contabili ed ogni ulteriore documentazione necessaria per il giudizio. Articolo 36; Appendice 4 Regolamento Collegio Arbitrale
FriedenspflichtI datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le norme del contratto. Essi si impegnano, nella leale applicazione del presente contratto, a collaborare per il miglioramento delle condizioni del mestiere, segnatamente a combattere la concorrenza. Articolo 34
» Beschluss zur Allgemeinverbindlicherklärung» Commissione professionale paritetica cantonale per le Autorimesse» CCL per il personale delle autorimesse del Canton Ticino 2019 (500 KB, PDF)» Calcolazione salario orario 2019 (48 KB, PDF)
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