CCL per il personale occupato negli Instituti Ospedalieri Privati del Cantone Ticino
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CCL aziendali (Istituti Ospedalieri Privati; Cantone Ticino)
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GAV-ÜbersichtGeltungsbereicheörtlicher GeltungsbereichIl contratto si applica a tutto il personale delle cliniche dell’ACPT esclusi i medici, il personale direttivo o con funzioni particolari con contratto individuale, gli allievi delle Scuole sanitarie e gli apprendisti. Articolo 2betrieblicher GeltungsbereichIl CCL è stato firmato individualmente dai seguenti Istituti: Clinica Luganese, Lugano Clinica Sant’Anna - Genolier Swiss Medical Network, Sorengo Clinica Viarnetto, Lugano, Pregassona Clinica Santa Croce, Orselina Clinica Hildebrand, Brissago Ospedale Malcantonese, Castelrotto Clinica Ars Medica - Genolier Swiss Medical Network, Gravesano Fondazione Giorgio Varini, Orselinapersönlicher GeltungsbereichIl contratto si applica a tutto il personale delle cliniche dell’ACPT esclusi i medici, il personale direttivo o con funzioni particolari con contratto individuale, gli allievi delle Scuole sanitarie e gli apprendisti. Articolo 2Vertragsdauerautomatische Vertragsverlängerung / VerlängerungsklauselIl CCL entra in vigore il 1. gennaio 2013 ed avrà validità indeterminata. Il contratto può essere disdetto con un preavviso di sei mesi per la fine di un anno civile. La prima volta per la fine del 2014. Articolo 38ArbeitsbedingungenLohn und LohnbestandteileLöhne / MindestlöhneCLASSIFICAZIONE STIPENDI DAL 2013: Classi stipendio | Minimo annuo | Massimo annuo | Minimo mensile | Massimo mensile |
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16 | CHF 69'375.20 | CHF 100'303.75 | CHF 5'336.55 | CHF 7'715.65 | 15 | CHF 68'328.35 | CHF 97'897.50 | CHF 5'256.05 | CHF 7'530.60 | 14 | CHF 67'295.20 | CHF 95'477.60 | CHF 5'176.55 | CHF 7'344.45 | 13 | CHF 64'467.35 | CHF 91'902.05 | CHF 4'959.05 | CHF 7'069.40 | 12 | CHF 63'107.90 | CHF 89'359.80 | CHF 4'854.45 | CHF 6'873.85 | 11 | CHF 61'748.45 | CHF 85'267.70 | CHF 4'749.90 | CHF 6'559.05 | 10 | CHF 59'694.05 | CHF 81'861.55 | CHF 4'591.85 | CHF 6'297.05 | 9 | CHF 51'100.60 | CHF 74'221.05 | CHF 3'930.80 | CHF 5'709.30 | 8 | CHF 50'199.30 | CHF 68'464.25 | CHF 3'861.50 | CHF 5'266.50 | 7 | CHF 46'884.30 | CHF 66'636.35 | CHF 3'606.50 | CHF 5'125.85 | 6 | CHF 53'645.75 | CHF 63'488.60 | CHF 4'126.60 | CHF 4'883.75 | 5 | CHF 45'083.15 | CHF 60'342.85 | CHF 3'467.95 | CHF 4'641.75 | 4 | CHF 47'089.35 | CHF 58'750.10 | CHF 3'622.25 | CHF 4'519.25 | 3 | CHF 45'332.45 | CHF 56'702.25 | CHF 3'487.11 | CHF 4'361.70 | 2 | CHF 41'489.30 | CHF 54'367.35 | CHF 3'191.50 | CHF 4'182.10 | 1 | CHF 31'774.55.85 | - | CHF 2'444.20 | - | Personale occupato a ore: il salario orario si ottiene dividendo il salario della classe dove l’interessato è occupato per 173 ore in base all’orario settimanale di 40 ore. Articoli 8 e 29; Allegati 1 e 2LohnkategorienArticolo 2; allegato 1LohnerhöhungPer informazione: La concessione dell’aumento annuale viene discussa ogni anno nei singoli Istituti, in considerazione della situazione finanziaria e della loro posizione nel contesto dell’offerta sanitaria cantonale. Gli stipendi sono adeguati all’indice del costo della vita di punti 99.4 (novembre 2011) e saranno oggetto di negoziazione tra le parti contraenti. Articoli 8 e 9Jahresendzulage / 13. Monatslohn / Gratifikation / DienstaltersgeschenkeTredicesima: I dipendenti hanno diritto alla tredicesima mensilità, da versare entro il mese di dicembre di ogni anno. Per il personale occupato a ore, la 13a mensilità deve essere indennizzata con l’8,33% del salario lordo orario. Premio di fedeltà: Dopo 10 anni di servizio prestati presso il medesimo Istituto, il dipendente riceve una gratifica, in salario o in giorni di congedo, pari almeno a CHF 3'000.-- o a 10 giorni di vacanza, se le valutazioni espresse dal diretto superiore durante il periodo lavorativo sono positive. In seguito il dipendente ha diritto alla gratifica ogni 5 anni alle condizioni precedenti. Articoli 10, 12 e 29KinderzulagenI dipendenti hanno diritto all’indennità di famiglia e agli assegni per i figli secondo le disposizioni della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato. Articolo 11LohnzuschlägeÜberstunden / ÜberzeitTypo di lavoro | Supplemento |
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Lavoro di giorno: 6.00 alle 23.00 | 25% | Lavoro di notte: 23.00 alle 6.00 | 50% | Lavoro effettuato, con preavviso inferiore alle 24 ore, in giorni di lavoro non pianificati nel turno di lavoro mensile | 75% | Le ore straordinarie sono da recuperare con i supplementi entro i 12 mesi successivi. Trascorso tale periodo le ore saranno retribuite con i supplementi. Articolo 14Nachtarbeit / Wochenendarbeit / AbendarbeitTypo di lavoro | Supplemento |
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Lavoro festivo: servizio domenica e festivi riconosciuti a livello cantonale | CHF 9.--/ora | Lavoro notturno: ritenute tali le ore che coincidono con il turno notturno (23.00 alle 6.00) | Compensazione del 10% in tempo libero, indennità di CHF 3.--/ora | Anche per il personale occupato a ore dovranno essere concessi i supplementi previsti per il lavoro notturno e festivo. Articoli 13 e 29Schichtarbeit / PikettdienstIl servizio di picchetto durante il quale, su chiamata, il dipendente deve mettersi a disposizione dell’Istituto, viene compensato con un congedo adeguato secondo le circostanze oppure indennizzato con fr. 75.- per servizio di picchetto (un servizio può avere una durata massima di 24 ore). Qualora durante il picchetto il dipendente venga chiamato in servizio, va compensato secondo il tempo in cui è stato occupato effettivamente. Egli ha diritto alle indennità dei cpv. 1 e 2. In caso di entrata in servizio, per il tragitto di andata e ritorno dal domicilio viene riconosciuto un forfait di 30 minuti per chiamata. Articolo 13SpesenentschädigungNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleweitere ZuschlägeIndennità di partenza e di decesso: Quando il rapporto di lavoro cessa per limiti di età o per malattia nonché per regolare disdetta da parte dell’Istituto senza che una colpa grave (art. 337 CO) possa essere imputata al dipendente, quest’ultimo ha diritto alle seguenti indennità: Anni di servizio | Indennità (mesi di stipendio) |
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dal 3. al 6. anno | 2 mesi | dal 7. al 10. anno | 3 mesi | dall’11. al 14. anno | 4 mesi | dal 15. al 19. anno | 8 mesi | nel 20. anno | 12 mesi |
Se il rapporto supera i 20 anni, l’indennità è aumentata di una mensilità per ogni anno di servizio prestato in più. Un’interruzione del servizio superiore a 2 anni comporta la perdita del diritto all’indennità per gli anni di servizio prestati in precedenza. In caso di dimissioni, se il dipendente ha lavorato almeno 20 anni nell’Istituto e ha compiuto i 50 anni di età, avrà pure diritto ad un’indennità di partenza pari a 2 mesi di stipendio. Tale indennità sarà maggiorata di 1 mese di stipendio ogni 2 anni di servizio prestati in più. Articolo 26Arbeitszeit und freie TageArbeitszeit40 ore settimanali (per un minimo di 35 ore ed un massimo di 48 ore settimanali) Articolo 14FerienEtà | Vacanze | Indennità/Lavoro a ore |
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fino e compreso l’anno del compimento del 20.anno | 5 settimane | 10,64% | tra il 20. ed il 39. anno | 4 settimane | 8,33% | a partire dall’anno del compimento del 40. anno | 5 settimane | 10,64% | a partire dall’anno del compimento del 50. anno | 6 settimane | 13,04% | Articoli 15 e 29bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)Occasione | Giorni lavorativi compensati |
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Esercizio di una carica pubblica, di volontariato e attività sindacali | 3 giorni (complessivamente) | Matrimonio | 5 giorni | Decesso di coniuge o convivente, di un figlio, dei genitori, di fratelli e sorelle | 5 giorni | Nascita di figli o per adozioni (congedo paternità) | 3 giorni | Decesso di nonni, suoceri, cognati, nipoti e altri familiari | 1 giorno | Tempo necessario per visite mediche specialistiche, comparsa davanti all’autorità se non pianificabili in orari non lavorativi e in giorni di congedo | Massimo di 3 giorni all’anno | Se le circostanze di cui alle lettere a), d), e), f) cadono durante le vacanze o altre assenze, il diritto decade. Articolo 17bezahlte FeiertageAl personale sono riconosciuti 12 giorni di congedo all’anno a copertura delle feste infrasettimanali cantonali. Per coloro che lavorano a tempo parziale tale diritto è riconosciuto proporzionalmente al grado di occupazione. Per il personale che non lavora a turni valgono le festività di calendario. Per il personale occupato a ore, le feste infrasettimanali sono indennizzate con il 5% del salario lordo orario. Articoli 16 e 29BildungsurlaubIl singolo Istituto promuove il perfezionamento e l’aggiornamento professionale di ogni collaboratore: a. riconoscendo allo scopo un massimo di 8 giorni lavorativi remunerati; b. facilitando i collaboratori che intendono perfezionare la propria formazione, nell’interesse del servizio, con corsi di lunga durata; c. organizzando corsi interni per tutti i collaboratori. Articolo 28LohnausfallentschädigungenKrankheit / UnfallIn caso di impedimento al lavoro per malattia o infortunio al dipendente verrà versato il salario completo (100%) per i seguenti periodi: Anno di servizio | Periodo |
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Durante il periodo di prova | 2 settimane | Nel corso del primo anno | 1 mese | Nel corso del secondo anno | 2 mesi | Nel corso del terzo anno | 3 mesi | Nel corso del quarto anno | 4 mesi | In seguito | 6 mesi | Assicurazione per la perdita di guadagno in caso di malattia: Il dipendente è assicurato per la perdita di guadagno in caso di malattia ai sensi della LAMal. Il premio è ripartito pariteticamente tra il datore di lavoro ed il dipendente. Per il personale occupato a ore, per quanto riguarda l’assicurazione contro le malattie per perdita di salario, la questione deve essere regolata individualmente con il versamento al dipendente di un contributo corrispondente al 3% del salario lordo orario. Questo contributo deve figurare a parte sui conteggi di stipendio. Assicurazione infortuni: Il dipendente è assicurato secondo la LAINF per quanto concerne le conseguenze degli infortuni professionali e non professionali. I premi dell’Assicurazione per gli infortuni non professionali sono a carico dei dipendenti. Articoli 18 - 20 e 29Mutterschafts- / Vaterschafts- / ElternurlaubCongedo maternità: In caso di assenza per gravidanza e parto le puerpere percepiscono l’intero stipendio durante 16 settimane. Il congedo di maternità pagato non è considerato assenza ai fini della riduzione delle vacanze. Su richiesta scritta dell’interessata, compatibilmente con le esigenze del servizio, sarà concessa la possibilità di un congedo non pagato a partire dalla fine del congedo maternità. Congedo paternità (nascita di figli o per adozioni): 3 giorni Articoli 17 e 23Militär- / Zivil- / ZivilschutzdienstIl personale ha diritto allo stipendio intero in caso di servizio militare svizzero, di servizio civile, della protezione civile e dei corsi di gioventù e sport. Se la dispensa avviene per esigenze di lavoro la relativa tassa è a carico del datore di lavoro. Articolo 24Pensionsregelungen / FrühpensionierungNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleBeiträgeParitätische Fonds / Vollzugsbeiträge / WeiterbildungsbeiträgeI dipendenti non affiliati ad una delle organizzazioni sindacali contraenti sono tenuti al pagamento di un contributo di solidarietà mensile di CHF 20.-- da versare alla Commissione paritetica e conciliativa. Articolo 34Arbeits- / DiskriminierungsschutzAnti-DiskriminierungsbestimmungenNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleGleichstellung allg. / Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie / Sexuelle BelästigungNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleArbeitssicherheit / GesundheitsschutzProtezione della salute: fanno stato le Direttive del medico Cantonale concernenti i controlli sanitari del personale attivo negli Istituti di cura e nelle istituzioni sociosanitarie del Cantone. Articolo 22Lehrlinge / Angestellte bis 20 JahreSubordinazione CCL: Gli apprendisti sono subordinati al contratto. Vacanze: - Fino e compreso l’anno del compimento del 20.anno: 5 settimane - Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività govanili volontarie, non retribuiti): 5 giorni di formazione suppl. Articoli 2 e 15; 329e COKündigungKündigungsfristDurata dell'impiego | Termine di preavviso |
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Periodo di prova (tre mesi) | 2 settimane | Scaduto il tempo di prova | 2 mesi |
La disdetta deve essere data per iscritto. Il dipendente può chiedere la motivazione scritta della disdetta. Articolo 4KündigungsschutzDopo il periodo di prova il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro: a) In caso di malattia o infortunio fino a che al lavoratore è versato il 100% del salario, tuttavia fino ai seguenti limiti: - tre mesi dall’inizio del 4° fino alla fine del 12° mese di servizio; - quattro mesi dal 2° al 3° anno di servizio; - sei mesi dal principio del 4° anno di servizio in poi. b) per le donne, durante il periodo di gravidanza e le sedici settimane che seguono il parto; c) a cagione e durante un periodo di servizio militare svizzero, di protezione civile e di servizio civile; d) allorquando, con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un servizio, ordinato dall'autorità federale competente, nell'ambito dell’aiuto all'estero. Articolo 4SozialpartnerschaftVertragspartnerArbeitnehmervertretungOrganizzazione cristiano sociale ticinese - OCST Sindacato svizzero dei servizi pubblici - VPODArbeitgebervertretungIl presente CCL è stato firmato individualmente dai seguenti Istituti: Clinica Luganese, Lugano Clinica Sant’Anna - Genolier Swiss Medical Network, Sorengo Clinica Viarnetto, Lugano, Pregassona Clinica Santa Croce, Orselina Clinica Hildebrand, Brissago Ospedale Malcantonese, Castelrotto Clinica Ars Medica - Genolier Swiss Medical Network, Gravesano Fondazione Giorgio Varini, Orselinaparitätische OrganeVollzugsorganeCommissione paritetica e conciliativa: È costituita una Commissione paritetica e conciliativa (CPC) per assicurare il rispetto del CCL e delle sue disposizioni di esecuzione e per favorire la collaborazione tra le parti contraenti. Essa è composta da un numero uguale di membri in rappresentanza dei Sindacati e degli istituti firmatari del CCL. Un regolamento adottato dalle parti contraenti determina i compiti, la procedura, l’organizzazione e la composizione della CPC. Le competenze della CPC riguardano: a) la conciliazione; b) la decisione in prima istanza di tutte le controversie derivanti dall’applicazione del CCL e riguardanti il rapporto di lavoro tra istituti e dipendenti; c) la vigilanza sull’applicazione e sull’interpretazione del CCL; d) il rilascio di pareri e consigli su tutte le questioni inerenti i rapporti tra gli Istituti e il personale; e) l’applicazione delle sanzioni per le infrazioni al CCL; f) la costituzione della Commissione speciale di ricorso. Le decisioni della CPC, per essere valide ed operanti, devono essere adottate dalla maggioranza dei suoi membri ritenuto che qualora non dovesse formarsi la prescritta maggioranza le controversie derivanti dall’applicazione del CCL e riguardanti il rapporto di lavoro tra istituti e collaboratori, saranno devolute al giudizio della Commissione speciale di ricorso. Commissione speciale di ricorso: La Commissione speciale di ricorso (CSR) è composta da tre membri, uno designato dalle Organizzazioni sindacali e uno dagli Istituti contraenti mentre il terzo, con funzioni di Presidente, sarà scelto, dai due membri designati, tra i magistrati o ex-magistrati ticinesi. La CSR è l’autorità preposta ad esaminare tutti i ricorsi contro le decisioni della CPC e tutte le controversie tra datore di lavoro e dipendente che non hanno potuto essere decise, per mancanza della prescritta maggioranza, dalla CPC. Il termine di ricorso è di 30 giorni a far tempo della comunicazione della decisione all’interessato. La CSR è a tutti gli effetti un tribunale arbitrale. La procedura applicabile è quella prevista dalla parte terza del CPC (Arbitrato, art. 353 e seg. CPC) ed il lodo emanato dalla CSR è impugnabile ai sensi degli art. 389 e seg. CPC. La Commissione speciale di ricorso dovrà emanare la propria decisione entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso. Articoli 32 e 33; Regolamento della Commissione paritetica e conciliativaMitwirkungFreistellung für VerbandstätigkeitEsercizio di una carica pubblica, di volontariato e attività sindacali: 3 giorni (complessivamente) Artikel 17Mitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.)L'Istituto riconosce la Commissione interna del personale composta da 3 a 7 membri, nominata dall'assemblea del personale. Questa ha il compito di collaborare con le istanze superiori in merito all'applicazione del CCL, nonché di esaminare e risolvere con l'amministrazione eventuali divergenze che dovessero sorgere. Articolo 30Schutzbestimmungen von Gewerkschaftsdelegierten und von Mitgliedern der Personal- / BetriebskommissionenNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSoz. Massnahmen / Sozialpläne / Massenentlassungen / Erhaltung v. ArbeitsplätzenNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleKonfliktregelungenFriedenspflichtIl CCL ha lo scopo di garantire la pace sociale. Articolo 1
» CCL per il personale occupato negli Istituti Ospedalieri Privati del Cantone Ticino 2013 (83 KB, PDF)
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