CCL per il personale delle Imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino
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GAV-ÜbersichtGeltungsbereicheörtlicher GeltungsbereichValido per tutto il territorio del Cantone Ticino. Articolo 2.1betrieblicher GeltungsbereichValido per tutte le imprese o parti di imprese, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo. Articolo 2.1persönlicher GeltungsbereichIl campo d’applicazione personale comprende tutto il personale delle imprese che svolge operazioni di pulizia e il personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita. Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, responsabili di settore o di impresa. Sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto. Articolo 2.2allgemeinverbindlich erklärter örtlicher GeltungsbereichL’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino. Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 3allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher GeltungsbereichLe disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili: A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaborato-ri, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo. Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4allgemeinverbindlich erklärter persönlicher GeltungsbereichLe disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili: b) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto. Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: articolo 4Vertragsdauerautomatische Vertragsverlängerung / VerlängerungsklauselII presente CCL ha una validità fino al 31 dicembre 2013. In seguito è prorogato di anno in anno, salvo disdetta da parte di una delle parti contraenti con 3 mesi di preavviso. Articolo 27ArbeitsbedingungenLohn und LohnbestandteileLöhne / MindestlöhneDal 1° gennaio 2015 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
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Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 15.90(*) | CHF 2'925.60 | | II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.15(*) | CHF 2'971.60 | | III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.45(*) | CHF 3'026.80 | Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 | | II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | | III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.60 | CHF 4'158.40 | Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.10 | CHF 2'962.40 | | II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.30 | CHF 2'999.20 | | III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 | Dal 1° gennaio 2016 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
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Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.05(*) | CHF 2'953.20 | | II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 | | III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.60(*) | CHF 3'054.40 | Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 | | II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | | III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.40 | CHF 3'017.60 | | II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 16.65 | CHF 3'063.60 | | III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- | Dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2015):
Categoria | Addetto/a | Salario base a ore | Salario base mensile |
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Pulizie ordinarie | I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.30(*) | CHF 2'999.20 | | II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.55(*) | CHF 3'045.20 | | III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 16.80(*) | CHF 3'091.20 | Pulizie speciali | I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore | CHF 17.85 | CHF 3'284.40 | | II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale | CHF 19.90 | CHF 3'661.60 | | III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale | CHF 22.90 | CHF 4'213.60 | Pulizie di ospedali | I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso | CHF 16.75 | CHF 3'082.-- | | II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto | CHF 17.-- | CHF 3'128.-- | | III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto | CHF 17.35 | CHF 3'192.40 | * a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2) Allegato 2015, 2016 e 2017: articolo 1, 2 e 3LohnkategorienCategoria «Pulizie ordinarie» Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla medesima persona in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori: Addetto/a alle pulizie ordinarie I: dipendenti con compito di pulizia ordinaria fino al 3° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore. Addetto/a alle pulizie ordinarie II: dipendenti con compiti di pulizia ordinaria dal 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore. Addetto/a alle pulizie ordinarie III: dipendenti con compiti di pulizia ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore. Categoria «Pulizie speciali» Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta (ad esempio: pulizie di fine cantiere), svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori: Addetto/a alle pulizie speciali I: dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto in un’impresa del settore. Addetto/a alle pulizie speciali II: dipendenti con 4 anni di esperienza professionale o con certificato di capacità federale (operatore / operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva), con compiti di pulizia speciale. Addetto/a alle pulizie speciali III: dipendenti con certificato di capacità federale e con 2 anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale con compiti di pulizia speciale. Categoria «Pulizie degli ospedali» Nella categoria «pulizie degli ospedali» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizia degli ospedali» la pulizia di studi medici, case di cura per anziani. Addetto/a alle pulizie di ospedali I: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali fino al 3° anno di servizio compiuto incluso. Addetto/a alle pulizie di ospedali II: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 4° anno di servizio compiuto. Addetto/a alle pulizie di ospedali III: dipendenti con compiti di pulizia di ospedali dal 6° anno di servizio compiuto. Articolo 4; Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale: allegato 2015LohnerhöhungPer informazione: I salari saranno riesaminati ogni anno secondo le decisioni o le raccomandazioni concordate dalle parti firmatarie, per eventuale adeguamento al rincaro.
Articolo 5.2Jahresendzulage / 13. Monatslohn / Gratifikation / DienstaltersgeschenkeLa 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l’attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità. Allegato 2015: articolo 6LohnzuschlägeÜberstunden / ÜberzeitLe ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%. Articolo 7.3Nachtarbeit / Wochenendarbeit / AbendarbeitOrario di lavoro | Supplemento sul salario |
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lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 5.00) | 25%
| lavoro domenicale (sabato dalle ore 22.00 e domenica fino alle ore 22.00) | 50% | Articolo 6Schichtarbeit / PikettdienstNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSpesenentschädigungNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleArbeitszeit und freie TageArbeitszeit42.5 ore a settimana (media mensile ore 184) Articolo 6.2FerienEtà | Ferie | Dipendenti a salario orario |
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(se settimana lavorativa di 5 giorni) fino al 20° anno di età compreso
| 25 giorni lavorativi
| 10.64%
| (se settimana lavorativa di 5 giorni) dalll’anno civile nel quale viene compiuto il 21° anno di età
| 20 giorni lavorativi
| 8.33%
| (se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati | 25 giorni lavorativi | 10.64% | Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all’8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie). Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi. Articolo 15, allegato 2015: articolo 5bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)Congedi pagati | Giorni |
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decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio | 3 giorni | decesso di fratelli/sorelle o suoceri | 1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni) | proprio matrimonio | 3 giorni | nascita di un proprio figlio | 1 giorno | reclutamento | a seconda dei giorni di servizio | propria ispezione militare | 1 giorno | trasloco | 1 giorno/anno | per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo | 1 giorno/anno | Articolo 9*bezahlte FeiertageSono giorni festivi ufficiali pagati «parificati alla domenica» e non ricuperabili i seguenti: Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano. Sono giorni festivi cantonali «non parificati alla domenica» (pagati unicamente se lavorati): S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata. Articolo 8.3BildungsurlaubNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleLohnausfallentschädigungenKrankheit / UnfallMalattia: II datore di lavoro assicura contro un’eventuale perdita di salario in caso di malattia tutti i dipendenti delle categorie «Pulizie ordinarie», «Pulizie speciali» e «Pulizie degli ospedali» con un grado di occupazione di almeno 12.5 ore regolari alla settimana. I premi per tale assicurazione vengono equamente ripartiti tra il datore di lavoro e il dipendente. AI termine del periodo di prova i dipendenti con un grado di occupazione di almeno 12,5 ore regolari a settimana hanno diritto in caso di malattia, a partire dal 3° giorno incluso, all’80% dell’ultimo stipendio retribuito (media degli ultimi 6 mesi) per la durata di 720 giorni per ogni caso di malattia. Se il caso non è assicurato (grado di occupazione regolare con meno di 12,5 ore a settimana, età AVS, periodo di prova, riserve, le ricadute di malattie precedenti, eccetera), il datore di lavoro è tenuto a prendersi carico delle prestazioni stabilite dalla legge. Infortunio: secondo la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
Articoli 12 e 13Mutterschafts- / Vaterschafts- / ElternurlaubCongedo di maternità: Dopo il parto la dipendente ha diritto ad un congedo di maternità di 16 settimane. L’indennità ammonta ad almeno I’80% dell’ultimo stipendio retribuito (media degli ultimi 6 mesi). Le dipendenti che non hanno diritto alle prestazioni secondo I’LIPG ricevono per almeno 8 settimane il pagamento del salario all’80%. Sono fatti salvi altri diritti di cui all’art. 324a del CO.
Congedo paternità: 1 giorno Articoli 9 e 13.2Militär- / Zivil- / ZivilschutzdienstServizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera | Celibi senza obblighi di sostentamento | Coniugati o celibi con obblighi di sostentamento |
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Scuola reclute e corsi per quadri | 50% | 75% | Altri servizi militari: fino a 4 settimane per ogni anno civile o oltre 4 settimane (max. 21 settimane nell’anno civile)* | 100% | 100% | *qualora il rapporto di lavoro, al termine del servizio, venga proseguito per almeno 12 mesi Articolo 10BeiträgeParitätische Fonds / Vollzugsbeiträge / WeiterbildungsbeiträgeContributi paritetici alle spese d’esecuzione: Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL e dall’attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti. Ulteriori dettagli saranno fissati in un regolamento, il quale, una volta approvato dalle parti contraenti, entrerà a fare parte integrante del CCL.
Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve tri-mestralmente dalla CPC e che servono per l’emissione della fattura per l’incasso dei contributi. Spese d'esecuzione: - lavoratori (apprendisti esclusi): CHF -.05 per ora di lavoro prestato - datori di lavoro: contributi dei suoi lavoratori (apprendisti esclusi) di CHF -.05 per ora di lavoro Articolo 22Arbeits- / DiskriminierungsschutzGleichstellung allg. / Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie / Sexuelle BelästigungI dipendenti hanno diritto ad una tutela completa della personalità sul posto di la-voro. In caso di trattamento illecito o inadeguato da parte dei superiori o di altri colleghi, i diretti interessati hanno il diritto di presentare un reclamo. In particolare, è severamente vietata qualsiasi forma di molestia sessuale (fisica, verbale, visiva), nonché mobbing o comportamento razzista sul posto di lavoro. Le molestie sessuali, il mobbing e il comportamento razzista vengono considerati una violazione degli obblighi generali sul posto di lavoro e possono comportare il licenziamento senza preavviso. I referenti sono le parti contrattuali, la commissione del personale, la commissio-ne paritetica e/o un mediatore appositamente incaricato.
Articolo 18Arbeitssicherheit / GesundheitsschutzLe imprese prendono le misure necessarie ai fini della tutela della sicurezza del dipendente, Vengono applicate le misure preventive ordinate dalle autorità competenti. I dipendenti comunicano al loro datore di lavoro e al suo rappresentante eventuali vizi del materiale o delle strutture, qualora questi vengono individuati. II datore di lavoro è tenuto a predisporre i mezzi necessari affinché questi siano subito disponibili e mette a disposizione il kit di pronto soccorso in caso di lavori a rischio di infortunio.
Articolo 11KündigungKündigungsfristAnno di servizio | Disdetta |
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durante il periodo di prova (1 mese; al massimo 3 mesi mediante accordo scritto) | 7 giorni | nel 1° anno di assunzione | 1 mese per la fine di un mese | dal 2° fino al 9° anno di lavoro | 2 mesi per la fine di un mese | dal 10° anno di lavoro | 3 mesi per la fine di un mese | Articolo 17SozialpartnerschaftVertragspartnerArbeitnehmervertretungOrganizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST) Società degli impegati del commercia (SIC Ticino)ArbeitgebervertretungAssociazione imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (AIPCT)paritätische OrganeVollzugsorganeCommissione paritetica cantonale (CPC): Essa ha il compito di: – vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni; – interpretare le disposizioni del CCL e dirimere eventuali divergenze d’interpretazione; – promuovere iniziative a favore del personale, segnatamente nel campo della formazione professionale; – promuovere iniziative a favore del settore, sostenere e favorire l’occupazione.
Articolo 19MitwirkungFreistellung für VerbandstätigkeitNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleMitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.)Nessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSchutzbestimmungen von Gewerkschaftsdelegierten und von Mitgliedern der Personal- / BetriebskommissionenNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSoz. Massnahmen / Sozialpläne / Massenentlassungen / Erhaltung v. ArbeitsplätzenQualora un’azienda prenda in esame misure drastiche per motivi economici, quali licenziamenti (ai sensi dell’articolo 335d del CO), pensionamenti anticipati, ecc. questa è tenuta a prendere contatto con a commissione paritetica al fine di svolgere trattative su misure adeguate e, se necessario, adottare regolamenti in casi rigorosi.
Articolo 24KonfliktregelungenSchlichtungsverfahrenDivergenze d'opinione su tematiche riguardanti condizioni di lavoro che non sono regolate dal presente contratto vanno discusse nell'ambito delle Commissione paritetica e, nel limite del possibile, risolte conformemente allo spirito del presente CCL. In caso di mancato consenso è possibile il ricorso ad un tribunale arbitrale presieduto da un giudice esterno nominato di comune accordo e da un rappresentante per ogni parte.
Articolo 28FriedenspflichtLe parti del CCL si impegnano a tutelare la pace sul posto di lavoro qualora si tratti di oggetti regolati nel presente contratto (CCL e relative appendici). Le parti contraenti del CCL garantiscono di evitare, in tale ambito, turbative collettive nei rapporti stabiliti dal contratto collettivo.
Articolo 27
» Beschluss zur Allgemeinverbindlicherklärung» CCL per il personale delle Imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (edizione 2015) (243 KB, PDF)» Salari minimi 2015 pulizia e facility services del Cantone Ticino (69 KB, PDF)» Salari minimi 2015 - 2017 (domanda foglio ufficiale) pulizia e facility services del Cantone Ticino (102 KB, PDF)
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