CCL per gli ingegneri, gli architetti e le professioni affini, Ticino
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Version des GAV
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2021
Allgemeinverbindlicherklärung: 01.01.2021 - 30.06.2023
Kriterienauswahl
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GAV-ÜbersichtGeltungsbereichebetrieblicher GeltungsbereichIl contratto si applica alle relazioni di lavoro tra: da un lato, come datori di lavori, uffici, imprese o parti che offrono servizi in settori che rientrano nell’ambito di applicazione di architettura, ingegneria civile, ingegneria edile e territoriale (urbanistica, trasporti e mobilità). Articolo 1.1persönlicher GeltungsbereichIl contratto si applica alle relazioni di lavoro tra: e, dall’altra parte, come dipendenti, tutti i lavoratori e apprendisti impiegati in questi uffici, imprese o parti di esse. Esclusioni dal campo di applicazione Sono esclusi i quadri dirigenti con un salario superiore agli 85'000 CHF annui per un’occupazione pari al 100%. Articolo 1.1, 1.2allgemeinverbindlich erklärter örtlicher GeltungsbereichL’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher GeltungsbereichLe disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili: a tutti gli studi, aziende o parti di azienda (datori di lavoro) attivi nel settore dell’architettura, dell’ingegneria civile, dell’ingegneria edile e territoriale (urbanistica, trasporti e mobilità); Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4Aallgemeinverbindlich erklärter persönlicher GeltungsbereichLe disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili: a tutti i lavoratori delle aziende menzionate al punto A, a eccezione dei quadri dirigenti con salario superiore a CHF 85’000.–. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4BVertragsdauerautomatische Vertragsverlängerung / VerlängerungsklauselIl presente contratto entra in vigore con il conferimento del decreto d’obbligatorietà generale emanato dal Consiglio di Stato e cresciuto in giudicato; Esso resterà in vigore per 3 anni dal momento del riconoscimento del carattere obbligatorio giungendo a termine con la fine dell’anno civile. Il contratto sarà ritenuto tacitamente rinnovato per un altro anno se non verrà disdetto, con lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima della scadenza, e così di seguito. La parte che dà la disdetta si impegna a presentare contemporaneamente le proposte di modifica del contratto. Articolo 36ArbeitsbedingungenLohn und LohnbestandteileLöhne / MindestlöhneSalari annuali minimi dal 1° gennaio 2021 (dichiarazione d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2021): 1) In Formazione su 40h settimanali
Tipologia | Architettura | Civile | RVCS | Elettrico | Specialisti |
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Apprendista 1° anno (1*) | CHF 6'400.-- | CHF 6'400.-- | CHf 6'400.-- | CHF 6'400.-- | CHF 6'400.-- | Apprendista 2° anno | CHF 9'228.-- | CHF 9'228.-- | CHF 9'228.-- | CHF 9'228.-- | CHF 9'228.-- | Apprendista 3° anno | CHF 13'369.-- | CHF 13'369.-- | CHF 13'369.-- | CHF 13'369.-- | CHF 13'369.-- | Apprendista 4° anno | CHF 17'510.-- | CHF 17'510.-- | CHF 17'510.-- | CHF 17'510.-- | CHF 17'510.-- | (1*) Importo da considerare in caso di prestazioni effetuate presso lo studio 2) Disegnatori, pianificatori: su 40h settimanali
Tipologia | Architettura | Civile | RVCS | Elettrico | Specialisti |
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1° anno | CHF 46'853.-- | CHF 46'853.-- | CHF 46'853.-- | CHF 46'853.-- | CHF 46'853.-- | 2° anno | CHF 48'679.-- | CHF 48'679.-- | CHF 48'679.-- | CHF 48'679.-- | CHF 48'679.-- | 3° anno | CHF 54'111.-- | CHF 54'111.-- | CHF 54'111.-- | CHF 54'111.-- | CHF 54'111.-- | 4° anno | CHF 59'567.-- | CHF 59'567.-- | CHF 59'567.-- | CHF 59'567.-- | CHF 59'567.-- | 5° anno | CHF 64’968.-- | CHF 64’968.-- | CHF 64’968.-- | CHF 64’968.-- | CHF 64’968.-- | 3) Stagista in formazione su 42.5h settimanali
Tipologia | Architettura | Civile | RVCS | Elettrico | Specialisti |
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Stagista | CHF 21'012.-- | CHF 21'012.-- | CHF 21'012.-- | CHF 21'012.-- | CHF 21'012.-- | 4) Progettisti, Scuola tecnica ST, SSST o equipollente, REG C su 42.5h settimanali
Tipologia | Architettura | Civile | RVCS | Elettrico | Specialisti |
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1° anno | CHF 46'853.-- | CHF 46'853.-- | CHF 46'853.-- | CHF 46'853.-- | CHF 46'853.-- | 2° anno | CHF 48'679.-- | CHF 48'679.-- | CHF 48'679.-- | CHF 48'679.-- | CHF 48'679.-- | 3° anno | CHF 54'111.-- | CHF 54'111.-- | CHF 54'111.-- | CHF 54'111.-- | CHF 54'111.-- | 4° anno | CHF 59'567.-- | CHF 59'567.-- | CHF 59'567.-- | CHF 59'567.-- | CHF 59'567.-- | 5° anno | CHF 61'567.-- | CHF 61'567.-- | – | – | – | 6° anno | CHF 64’968.-- | CHF 64’968.-- | – | – | – | 5) Scuola professionale Superiore su 42.5h settimanali
Tipologia | Architettura | Civile | RVCS | Elettrico | Specialisti |
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Maestria Federale | - | - | CHF 65'000.-- | CHF 65'000.-- | CHF 65'000.-- | 6) Scuola universitaria professionale o equivalente, REG B su 42.5h settimanali
Tipologia | Architettura | Civile | RVCS | Elettrico | Specialisti |
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1° anno | CHF 60'000.-- | CHF 60'000.-- | CHF 60'000.-- | CHF 60'000.-- | CHF 60'000.-- | 2° anno | CHF 62'000.-- | CHF 62'000.-- | CHF 62'000.-- | CHF 62'000.-- | CHF 62'000.-- | 3° anno | CHF 65'000.-- | CHF 65'000.-- | CHF 65'000.-- | CHF 65'000.-- | CHF 65'000.-- | 7) Politecnico o equivalente, REG A: su 42.5h settimanali
Tipologia | Architettura | Civile | RVCS | Elettrico | Specialisti |
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1° anno | CHF 62'000.-- | CHF 62'000.-- | CHF 62'000.-- | CHF 62'000.-- | CHF 62'000.-- | 2° anno | CHF 65'000.-- | CHF 65'000.-- | CHF 65'000.-- | CHF 65'000.-- | CHF 65'000.-- | 3° anno | CHF 68'000.-- | CHF 68'000.-- | CHF 68'000.-- | CHF 68'000.-- | CHF 68'000.-- | 8) Amministrativi: su 42h settimanali
Tipologia | Architettura | Civile | RVCS | Elettrico | Specialisti |
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1° anno, 1 anno die pratica nella professione | CHF 46'800.-- | CHF 46'800.-- | CHF 46'800.-- | CHF 46'800.-- | CHF 46'800.-- | 9) Altri – Non classificabile da 1 a 8: su 42.5h settimanali
Tipologia | Architettura | Civile | RVCS | Elettrico | Specialisti |
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1° anno, 1 anno die pratica nella professione | CHF 46'853.-- | CHF 46'853.-- | CHF 46'853.-- | CHF 46'853.-- | CHF 46'853.-- | Stipendio compresa 13a, Stipendio mensile minimo = annuo: 13 I salari minimi sono elencati nell’apposita tabella (Appendice 2) corrispondente alla convenzione salariale del presente contratto. Articolo 35.1 e Appendice 2LohnkategorienNelle seguenti situazioni, la tipologia del salario è
1) In formazione (Appendice 2, Convenzione salariale, Punto 1) |
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Presenza di un contratto di apprendistato | Anticipo inizio apprendistato: inizi anticipati di massimo 4 settimane | Formazione in azienda prevista dal piano di studi |
2) Disegnatori, pianificatori |
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I diplomi con una scuola professionale con attestato di capacità (AFC) riconosciuta dalla Confederazione | I diplomi di una scuola tecnica equivalente | Le persone che beneficiano di una formazione o un’esperienza professionale equivalente | Nelle seguenti situazioni, la tipologia del salario è
3) Stagista in formazione (Appendice 2 – Convenzione salari, Punto 3) |
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Reinserimento o nuovo orientamento: Gli stage di massimo 6 mesi per il reinserimento un nuovo orientamento. Lo stagista è in grado di documentare e motivare le ragioni del reinserimento o i motivi che l’hanno portato a valutare un nuovo orientamento professionale. | Fine studi: Lo stage di massimo 12 mesi di fine studio per i neo laureati o diplomati di scuole o istituti di formazione professionale a tempo pieno entro un anno dall’ottenimento del diploma. |
4) Progettisti, Scuola tecnica ST, SSST o equipollente, REG C |
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I diplomi con una scuola professionale di qualità e di tecnica (ST) riconosciuta dalla Confederazione | I diplomi con una scuola specializzata superiore di tecnica (SSST) riconosciuta dalla Confederazione | I diplomi di una scuola tecnica equivalente | Le persone che beneficiano di una formazione o un’esperienza professionale equivalente | Le persone iscritte in qualità di architetto o ingegnere alla Fondazione dei Registri svizzeri dei professionisti nei rami dell’ingegneria, dell’architettura e dell’ambiente (REG C) |
5) Scuola professionale Superiore |
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Le persone con una maestria federale, riconosciuta dalla Confederazione |
6) Scuola universitaria professionale o equivalente, REG B |
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Architetti o ingegneri (Bachelor) | I diplomi di una scuola tecnica superiore (STS-ETC) riconosciuta dalla Confederazione | I diplomi di un Haute école spécialisée (HES) riconosciuta dalla Confederazione | I diplomi di una scuola tecnica equivalente | Le persone iscritte in qualità di architetto o ingegnere alla Fondazione dei Registri svizzeri dei professionisti nei rami dell’ingegneria, dell’architettura e dell’ambiente (REG B) |
7) Politecnico o equivalente, REG A |
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Architetti o ingegneri (Master) | I diplomi di una scuola politecnica (EPFL - EPFZ) riconosciuta dalla Confederazione | I diplomi di una scuola tecnica equivalente | Le persone iscritte in qualità di architetto o ingegnere alla Fondazione dei Registri svizzeri dei professionisti nei rami dell’ingegneria, dell’architettura e dell’ambiente (REG A). |
8) Amministrativi |
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I diplomi di una scuola commerciale con attestato di capacità (AFC) riconosciuto dalla Confederazione | I diplomi di una scuola commerciale equivalente | Le persone che beneficiano di una formazione o un’esperienza professionale equivalente |
9) Altri – Non classificabile da 1 a 8 |
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Le persone che beneficiano di una formazione o un’esperienza professionale per un ruolo esterno all’operatività principale dell’azienda | Appendice 1LohnerhöhungPer informazione: I salari vengono adattati in contraddittorio tra le parti contraenti almeno ogni tre anni. Qualora l’andamento economico lo richiedesse è data facoltà alle parti di chiedere un incontro volto all’adeguamento dei salari. Articoli 35.2 e 35.3
Jahresendzulage / 13. Monatslohn / Gratifikation / DienstaltersgeschenkeStipendio compresa 13a, Stipendio mensile minimo = annuo : 13 Appendice 2KinderzulagenIl lavoratore ha diritto agli assegni per i figli garantiti dalla legge. Articolo 27
LohnzuschlägeÜberstunden / ÜberzeitÈ ammesso prestare ore in più rispetto alla durata ordinaria settimanale del lavoro secondo l’art. 16, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore supplementari. Le ore supplementari sono ammesse solo in via eccezionale e quando l’urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate. Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianificatori. (Classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 1, 2), le ore supplementari complessive non possono superare le 15 ore mensili. Le ore supplementari vanno pagate a salario base o compensate in tempo libero d’intesa col datore di lavoro entro la fine dell’anno. Il saldo delle ore supplementari risultanti deve figurare sul conteggio mensile del salario. A fine anno il saldo deve essere azzerato. Tutte le ore prestate oltre le 45 settimanali sono considerate lavoro straordinario Sono possibili al massimo 170 ore di lavoro straordinario all’anno. Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianificatori. (Classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 1, 2 ) Per il lavoro straordinario è dovuta una mercede pari allo stipendio mensile diviso per 173, al quale si aggiunge un supplemento del 25%. Per le seguenti funzioni professionali: Stagisti, Progettisti, Tecnici, Maestri, architetti, ingegneri (Classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare che il lavoro straordinario è compensato in denaro o in pari tempo libero. Le prime 60 ore annuali di lavoro straordinario sono remunerate al 100%, mentre dalla 61.ma sono remunerate con un supplemento del 25%,
Articoli 17.1, 17.2 e 17.3Nachtarbeit / Wochenendarbeit / AbendarbeitSupplementi salariali Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianificatori. (Classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 1, 2 ) a) Per il lavoro prestato nei giorni festivi e per il lavoro notturno e domenicale è riconosciuto un supplemento salariale del 50%, queste indennità sono da pagare al più tardi alla fine del mese successivo in cui vengono maturate. b) È lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino. Per le seguenti funzioni professionali: Stagisti, Progettisti, Tecnici, Maestri, architetti, ingegneri (Classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) a) Il lavoro notturno (tra le 23.00 e le 06.00) svolto regolarmente o periodicamente dà diritto a una compensazione di tempo equivalente al 10 % della durata del lavoro svolto. Il lavoro svolto temporaneamente dà luogo inoltre ad un supplemento salariale del 25 %. b) Il lavoro domenicale o nei giorni festivi parificati alla domenica dà luogo a una compensazione in tempo libero equivalente se non eccede le 5 ore. La compensazione in tempo è di 24 ore consecutive se il lavoro domenicale o nei giorni festivi parificati alla domenica eccede le 5 ore. c) Se il lavoro domenicale o nei giorni festivi parificati alla domenica è svolto temporaneamente il lavoratore ha diritto al supplemento di salario del 50%.
Articolo 17.4SpesenentschädigungIl lavoratore occupato fuori sede ha diritto al rimborso completo di tutte le spese sostenute come previsto dall’art. 327a del CO, ivi comprese le spese di sussistenza. Se il lavoratore, d’intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore proprio egli ha diritto al rimborso di un’indennità pari a 0.60 CHF/km. L’indennità non è dovuta se il lavoratore inizia o finisce la sua giornata lavorativa direttamente su un cantiere e il tragitto e il tempo di viaggio rispetto alla sua abitazione sono inferiori a quelli dell’usuale tragitto tra l’abitazione e la sede dell’azienda. Articolo 18weitere ZuschlägeDecesso del lavoratore e indennità Con il decesso del lavoratore, il rapporto di lavoro si estingue.
In caso di decesso del lavoratore durante il rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve pagare il salario per 2 mesi a contare dal giorno della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per altri 3 mesi sempreché il lavoratore lasci il coniuge, il partner registrato o figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali egli adempiva un obbligo di assistenza. Articolo 26Arbeitszeit und freie TageArbeitszeitLa durata ordinaria settimanale di lavoro, è di: 40 ore al massimo per gli apprendisti, disegnatori, pianificatori (classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 1, 2), ripartite su cinque giorni 42.5 ore al massimo per gli stagisti, progettisti, tecnici, maestri, architetti, ingegneri (classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 3, 4, 5, 6, 7, 9), ripartite su cinque giorni 42 ore al massimo per gli amministrativi (classificazione vedi appendice 1 e 2: punto 8), ripartite su cinque giorni Eccezione, la durata ordinaria settimanale di lavoro per i lavoratori il cui salario annuo supera la cifra lorda di CHF 85'000.--, fanno stato le disposizioni della Legge federale sul lavoro.
È considerato tempo di lavoro il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro. Il tempo per recarsi dall’ufficio al cantiere è considerato tempo di lavoro. Le pause durante le quali il lavoratore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro. Il lavoro a cottimo non è permesso in nessuna forma. Articolo 16FerienIl lavoratore ha diritto ad un periodo di vacanza pagato di 20 giorni lavorativi per ogni anno intero di lavoro, escluso il sabato e i giorni festivi. Se il lavoratore inizia o lascia il servizio nel corso dell'anno civile le sue vacanze sono calcolate pro rata. Il periodo delle vacanze viene fissato dall’azienda, tenendo conto dei bisogni del lavoratore.
Durante le vacanze il lavoratore non può eseguire lavori per conto di terzi, rispettivamente non può compromettere l’obiettivo del riposo. I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il lavoratore è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell’infortunio verificatosi durante le vacanze. Convalescenza e cura non sono considerate vacanze. Rimane comunque riservato quanto dispone l’art. 329b del CO. In nessun caso le vacanze possono essere eliminate, nemmeno dietro compenso.
Gli apprendisti hanno diritto ad un periodo di vacanze pagato di 25 giorni lavorativi per ogni anno intero di lavoro. Articoli 19 e 31.3bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)Il lavoratore ha diritto ai congedi usuali, previa richiesta al datore di lavoro. Al lavoratore devono essere concessi i seguenti congedi remunerati:
Occasion | giorni compensati |
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a) Matrimonio del lavoratore | 3 giorni | b) Matrimonio di parenti | 1 giorno | c) Nascita di un figlio | 3 giorni | d) Morte del coniuge, figlio o congiunto | 3 giorni | e) Funerale di parenti | ½ giornata | f) Trasloco | 1 giorno | g) Visite mediche e dentistiche | il tempo necessario | Se l’evento avviene in un giorno dove il lavoratore non doveva lavorare o durante le vacanze non vi è obbligo di remunerazione da parte del datore di lavoro. Nei casi di congedo non elencati all’art. 21.2 il diritto al salario viene determinato secondo l’art. 324a cpv. 1 CO. Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianificatori (Classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 1, 2 ) sono concessi al lavoratore i seguenti congedi e attività: a) Matrimonio del lavoratore: 5 giorni; b) Trasloco: 2 giorni; Attività sindacali: il tempo necessario per svolgere le attività di categoria professionale e in veste di delegato ufficiale.
Articolo 21bezahlte FeiertageIl lavoratore ha il diritto a beneficiare di tempo libero nei giorni festivi previsti nel Canton Ticino. Per i giorni festivi parificati alla domenica il lavoratore ha diritto al salario e non deve essere tenuto al recupero di lavoro (sono tali Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Festa Nazionale Svizzera, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano). Per i giorni festivi non parificati alla domenica il lavoratore non ha diritto al salario e può essere tenuto al recupero (remunerato) del giorno libero effettuato (sono tali San Giuseppe, Festa del lavoro, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, San Pietro e Paolo, Immacolata). Calcolo da eseguire all’inizio dell’anno: Ore settimanali nell’anno dovute + ore giorni festivi non parificati = Totale diviso le settimane sono le nuove ore settimanali dovute.
Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianificatori (Classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 1, 2 ) non è dovuto il recupero dei giorni festivi non parificati alla domenica. Articolo 20BildungsurlaubIl lavoratore con l’accordo del datore di lavoro può partecipare a dei corsi per la formazione continua e il perfezionamento professionale. Il lavoratore o il datore di lavoro sottoposto al presente CCL, a condizione che al momento della richiesta siano in regola con il pagamento dei contributi paritetici, possono chiedere alla Commissione paritetica un sussidio per i costi sostenuti. Il sussidio copre le spese del tempo di lavoro se il corso è svolto durante la giornata lavorativa, le spese di trasferta e la tassa di iscrizione. Articolo 15LohnausfallentschädigungenKrankheit / UnfallAssicurazione per perdita di salario in caso di malattia Il datore di lavoro deve assicurare il lavoratore presso un’assicurazione svizzera che garantisca almeno l’80% del salario, per la durata di 720 giorni sull’arco di 900 giorni consecutivi. La polizza d’assicurazione può prevedere un termine di attesa (per un massimo di 30 giorni) tra l’inizio della malattia e l’indennizzo da parte dell’assicurazione. Durante un eventuale termine di attesa il datore di lavoro paga al lavoratore l’80% del salario a partire dal 3° giorno. Per i primi 2 giorni di assenza non vi è diritto al salario o all’indennizzo assicurativo (periodo di carenza). Il premio dell’assicurazione è a carico in parti uguali del datore di lavoro e del lavoratore. Il lavoratore è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno di inabilità al lavoro. Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianificatori (classificazione vedi appendice 1 e 2: punto 1, 2): a) I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il lavoratore presso una cassa malati svizzera (…) che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. b) Il datore di lavoro ha l’obbligo di versare il salario al 100% nei primi trenta giorni di malattia. c) In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla lavoratrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto. Alla lavoratrice è comunque assicurato quanto stabilito dalla Legge sulla maternità. Assicurazione per perdita di salario in caso di infortunio professionale e non professionale Il lavoratore è obbligatoriamente assicurato per le conseguenze di un infortunio. Il datore di lavoro è tenuto al tempestivo annuncio del lavoratore alla competente assicurazione contro gli infortuni. Il premio per l’assicurazione infortuni professionali è a carico del datore di lavoro. Il premio per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali è a carico del lavoratore. Il lavoratore deve rifondere al datore di lavoro solo il premio per l’assicurazione contro l’infortunio non professionale. Durante il periodo di inabilità al lavoro dovuto a infortunio il lavoratore ha diritto a un indennizzo dell’80% del salario almeno. Se è previsto un termine di attesa prima dell’intervento dell’assicurazione, durante tale periodo il datore di lavoro deve pagare al lavoratore almeno l’80% del salario.
Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianificatori (classificazione vedi appendice 1 e 2: punto 1, 2): a) I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il lavoratore contro gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi. L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente. b) Il datore di lavoro si impegna a versare il salario al 100% nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative. Articoli 23 e 24Militär- / Zivil- / ZivilschutzdienstIn caso di servizio obbligatorio il trattamento salariale del collaboratore avviene conformemente alle norme di legge in vigore, in particolare a quanto previsto dalla Legge Federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG).
Durante il servizio obbligatorio il lavoratore percepisce l’indennità di compensazione per la perdita di guadagno. Se il datore di lavoro anticipa il salario al lavoratore che svolge servizio obbligatorio, il datore di lavoro ha diritto alle indennità di perdita di guadagno a compensazione dello stipendio anticipato. Se l’indennità di perdita di guadagno supera l’80% dello stipendio, il datore di lavoro deve versare il supplemento al lavoratore. Il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio e, in quanto il servizio duri più di 11 giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti.
Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianificatori (classificazione vedi appendice 1 e 2: punto 1, 2) il lavoratore ha diritto nei casi normali di corsi di ripetizione o corsi speciali considerati, ai fine del servizio militare, come corsi di ripetizione, al 100% dello stipendio e durante la scuola reclute al 50% se celibe e all’80% se coniugato o celibe con obblighi di assistenza. Il lavoratore non avrà diritto ad alcun versamento di salario nei casi di corsi facoltativi e di punizione.
Articolo 22BeiträgeParitätische Fonds / Vollzugsbeiträge / WeiterbildungsbeiträgePer la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL, nonché per sviluppare azioni tendenti alla formazione professionale (apprendistato), al miglioramento della qualifica professionale ed alla difesa degli interessi generali della professione,
è istituito un contributo paritetico, da versare alla CPC, del seguente ammontare:
Chi | Contributo |
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Contributo fisso dei datori di lavoro: tutti i datori di lavoro assoggettati al CCL devono versare un contributo di esecuzione e di controllo pari a | CHF 12.50 al mese; | Contributo dei lavoratori: tutti i lavoratori assoggettati versano un contributo dello | 0,4% del salario determinante LAInf. | La parte del lavoratore viene dedotta ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare nel conteggio salario. È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il contributo paritetico dovuto dai lavoratori. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario. Il mancato versamento del contributo paritetico entro il termine stabilito comporta il pagamento degli interessi di mora; inoltre l’azienda potrà essere passibile di multa con l’eventuale diritto di ricorso a norma degli art. 9 e 10 del presente CCL.
L’introito totale (contributo paritetico) della CPC verrà utilizzato: a) per l’esecuzione e l’applicazione del CCL compresa l’organizzazione e la realizzazione dei controlli; b) per il sostegno e il finanziamento della formazione e del perfezionamento professionale. c) per i rimborsi ai lavoratori organizzati attraverso le rispettive organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCL; d) per le azioni mirate alla difesa degli interessi generali della professione.
Articolo 11Arbeits- / DiskriminierungsschutzArbeitssicherheit / Gesundheitsschutz– Il datore di lavoro e il lavoratore devono garantire il buon andamento del lavoro e la disciplina. – Protezione del lavoratore – Il datore di lavoro deve prendere tutte le misure atte a proteggere i lavoratori contro le malattie e contro gli infortuni. – Per quel che riguarda il lavoro al terminale i datori di lavoro si atterranno alle raccomandazioni relative alla protezione della salute emanate dalla SUVA e dall’UFIAML. Articolo 13
Lehrlinge / Angestellte bis 20 JahreApprendisti: Tra il datore di lavoro e un apprendista deve essere stipulato un regolare contratto di apprendistato, conforme alle vigenti leggi in materia di formazione professionale. Non si possono concedere vacanze agli apprendisti in un periodo dell’anno in cui sono soggetti all’obbligo di frequenza dei corsi scolastici di formazione professionale. Gli apprendisti hanno diritto ad un periodo di vacanze pagato di 25 giorni lavorativi per ogni anno intero di lavoro. Il premio dell’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali degli apprendisti è a carico del datore di lavoro In Formazione su 40h settimanali
Tipologia | Architettura | Civile | RVCS | Elettrico | Specialisti |
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Apprendista 1° anno (*1) | CHF 6'400.-- | CHF 6'400.-- | CHf 6'400.-- | CHF 6'400.-- | CHF 6'400.-- | Apprendista 2° anno | CHF 9'228.-- | CHF 9'228.-- | CHF 9'228.-- | CHF 9'228.-- | CHF 9'228.-- | Apprendista 3° anno | CHF 13'369.-- | CHF 13'369.-- | CHF 13'369.-- | CHF 13'369.-- | CHF 13'369.-- | Apprendista 4° anno | CHF 17'510.-- | CHF 17'510.-- | CHF 17'510.-- | CHF 17'510.-- | CHF 17'510.-- | (*1) Importo da considerare in caso di prestazioni effetuate presso lo studio Stagisti: Gli stagisti sono studenti delle scuole superiori, del/'università o persone che intendono reinserirsi in un'attività. È data facoltà alle aziende di assumere per un tempo limitato personale in qualità di stagisti; Presenza di un contratto a tre tra un istituto scolastico, lo studente e l'azienda. Lo stage è contemplato nel piano di studio dell'istituto. La tipologia del salario relativo è: in formazione (Appendice 2 - Convenzione salariale, Punto 1) Anticipo inizio apprendistato: Entrano in linea di conto solo inizi anticipati che non eccedono le 4 settimane. La tipologia del salario relativo è: in formazione (Appendice 2 - Convenzione salariale, Punto 1); Reinserimento o nuovo orientamento: Lo stagista è in grado di documentare e motivare le ragioni del reinserimento o i motivi che l'hanno portato a valutare un nuovo orientamento professionale. Entrano in linea di conto solo stage che non superano 6 mesi. Gli stage non possono essere rinnovati. La tipologia del salario relativo è: Stagista in formazione (Appendice 2 - Convenzione salariale, Punto 3); Fine studi: Lo stage di fine studio è unicamente per i neo laureati o diplomati di scuole o istituti di formazione professionale a tempo pieno. Non si possono considerare stage i periodi d'introduzione nella professione già acquisita con un apprendistato. La fine di un apprendistato certifica la capacità di assumere la funzione. La durata complessiva personale degli stage è di 12 mesi, ma se il lavoratore ha superato i 6 mesi di stage presso la stessa azienda va assunto e la tipologia del salario relativo è in base al diploma (Appendice 2 - Convenzione salariale, Punto 4.1 o 5.1 o 6.1 o 7.1 o 8.1 o 9.1); L'impiego degli stagisti di fine studi è inoltre regolamentato nel seguente modo nella singola azienda: – da 1 a 5 lavoratori, è ammessa l'assunzione di 1 stagista – da 6 a 10 lavoratori, è ammessa l'assunzione di 2 stagist – da 10 lavoratori, è ammessa una presenza massima del 20 % di stagisti Iscrizione a un istituto o scuola: Presentazione del regolamento della scuola o dell’istituto che attesta la necessità dello stage. Periodo di stage non oltre quanto previsto dal regolamento. L'accesso a certi tipi di scuole o istituti, o il conseguimento del diploma, è sovente condizionato alla presentazione di un certificato che attesti una formazione pratica. La tipologia del salario relativo è: Stagista in formazione (Appendice 2 - Convenzione salariale, Punto 3); I casi particolari possono essere sottoposti alla valutazione della CPC, e si avvallerà per tutto quanto non contemplato nel presente articolo alle disposizioni elencate nelle linee guida per la definizione dello stage, elaborate dalla Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone il 10 marzo 2016 e aggiornamenti seguenti.
Stagista in formazione su 42.5h settimanali
Tipologia | Architettura | Civile | RVCS | Elettrico | Specialisti |
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Stagista | CHF 21'012.-- | CHF 21'012.-- | CHF 21'012.-- | CHF 21'012.-- | CHF 21'012.-- | Articolo 31, 32 e Appendice 2KündigungKündigungsfristI primi 3 mesi di lavoro sono considerati periodo di prova Termine di preavviso
Anni di servizio | Periodo di preavviso |
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Durante il periodo di prova | in ogni momento con preavviso di sette giorni | nel 1° anno di servizio | 1 mese, per la fine di un mese | dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi, per la fine di un mese | dal 10° anno di servizio | 3 mesi, per la fine di un mese | La disdetta deve essere notificata in forma scritta. A richiesta dell’altra parte, chi dà la disdetta deve indicarne per iscritto i motivi.
Il rapporto di lavoro cessa automaticamente e senza disdetta con il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento o con l’assegnazione di rendita di invalidità, senza preventiva disdetta. Articolo 29KündigungsschutzIl datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio e, in quanto il servizio duri più di 11 giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti.
Dopo il periodo di prova il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro sin tanto che il lavoratore è al beneficio di prestazioni assicurative per malattia o infortunio. Durante il termine di disdetta il lavoratore ha diritto ai congedi usuali per la ricerca di un altro posto di lavoro.
Articoli 22.4, 29.6 e 29.7SozialpartnerschaftVertragspartnerArbeitnehmervertretungOCST – Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino il Sindacato UniaArbeitgebervertretungASIAT – l'Associazione studi d'ingegneria e di architettura Ticinesiparitätische OrganeVollzugsorganePer l’interpretazione e l’applicazione del CCL è designata una Commissione Professionale Paritetica Cantonale (CPC) composta da 4 rappresentanti e da 2 supplenti dell’Associazione Studi d’Ingegneria e di Architettura Ticinesi e da 4 rappresentanti e da 2 supplenti delle organizzazioni sindacali; il suo funzionamento sarà stabilito da apposito regolamento che sarà emanato dalle parti contraenti. Per i ricorsi contro le decisioni della CPC viene designata una Commissione di ricorso composta da 3 membri designati dalle parti: il Presidente è designato congiuntamente dalle parti contraenti, un membro è designato dall’Associazione Studi d’Ingegneria e di Architettura Ticinesi, un membro dalle organizzazioni sindacali. La procedura dinanzi alla Commissione di ricorso sarà stabilita da apposito regolamento che sarà emanato dalle parti contraenti.
La CPC ha il compito di applicare e far rispettare le disposizioni previste dal presente CCL. Inoltre essa, in caso di necessità, deve provvedere ad interpretare le disposizioni contrattuali, conciliare le divergenze di opinioni e risolvere le controversie relative al CCL. a) adottare gli opportuni provvedimenti per l'applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione; b) assolvere quei compiti particolari che le vengono assegnati di volta in volta dalle parti contraenti;
c) allestire il calendario di lavoro; d) verificare i calendari di lavoro aziendali e speciali; e) conciliare le divergenze di opinione tra l’azienda e il lavoratore, soprattutto riguardo l’assegnazione alle classi salariali; f) conciliare le controversie tra l’azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie; g) eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affidare l’esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR); h) eseguire i controlli negli studi professionali e sui cantieri nel rispetto dei disposti del CCL; i) notificare alle Autorità competenti e alle associazioni di categoria i casi di violazione contrattuale con la conseguente richiesta di sospensione dell'assegnazione dei permessi per la manodopera estera e l'esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici; j) informare e collaborare conl[e autorità competenti in merito all'applicazione del presente CCL;
k) amministrare i proventi del contributo paritetico; I) costituire, qualora lo ritenesse necessario, fondi speciali, oltre quelli previsti dal CCL, che rispondano agli scopi contrattuali e di regolarne l'impiego;
m) decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL n) verificare il rispetto del CCL nei lavori in subappalto
Articoli 4 e 5MitwirkungMitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.)Diritti sindacali Sono riconosciuti i seguenti diritti: - di affiliarsi ad un’organizzazione sindacale di loro scelta; - di esporre all’albo dell’ufficio le comunicazioni di ordine professionale o sindacale della loro categoria purché queste portino la firma di un responsabile; - di riunirsi per discutere problemi sindacali concernenti la loro attività professionale; queste riunioni si potranno tenere anche durante le ore di lavoro e all’interno dell’ufficio purché riguardino strettamente e particolarmente l’attività dello studio e previo avviso al datore di lavoro che vi potrà partecipare. Articolo 12
KonfliktregelungenSchlichtungsverfahrenLivello | Instituzione responsabile |
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1° livello | Commissione professionale Paritetica (CPC) | 2° livello | Collegio arbitrale o arbitro unico | Articolo 6
» Commissione professionale paritetica cantonale per gli ingegneri, gli architetti e professioni affini» 2021_200011_Ingegneri, architetti, professioni affini_CCL_nichtsign_OCR_i.pdf (1154 KB, PDF)
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