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Unia Vertrag CCL nel ramo del granito e delle pietre naturali valevole per il Cantone Ticino (CCLGR)

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Gesamtarbeitsvertrag Allgemeinverbindlicherklärung

Granito, marmo e pietre naturali

*Articolo 1*
A partire dal 1° febbraio 2013, per decreto del Consiglio Federale, il settore del granito è assoggettato al Contratto Nazionale Mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM).
Il contratto è applicabile al cantone Ticino. *Articolo 1.1*

Kriterienauswahl (51 von 51)

GAV-Übersicht

Geltungsbereiche

Kurzinfo Geltungsbereichörtlicher Geltungsbereichbetrieblicher Geltungsbereichpersönlicher Geltungsbereichallgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereichallgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereichallgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich

Vertragsdauer

automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel 

Sozialpartnerschaft

Vertragspartner

ArbeitnehmervertretungArbeitgebervertretung

paritätische Organe

VollzugsorganeFonds

Mitwirkung

Freistellung für VerbandstätigkeitMitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.)Schutzbestimmungen von Gewerkschaftsdelegierten und von Mitgliedern der Personal- / BetriebskommissionenSoz. Massnahmen / Sozialpläne / Massenentlassungen / Erhaltung v. Arbeitsplätzen

Konfliktregelungen

SchlichtungsverfahrenFriedenspflichtKaution
GAV-Details gemäss Kriterienauswahlnach oben

GAV-Übersicht

Geltungsbereiche

Kurzinfo Geltungsbereich

Granito, marmo e pietre naturali

Articolo 1

örtlicher Geltungsbereich

Cantone Ticino

Articolo 1

betrieblicher Geltungsbereich

Il CCL è valido su tutto il territorio del Cantone Ticino per tutti i lavoratori delle ditte commerciali e parti di imprese esercenti cave o che esercitano come professione la lavorazione e la vendita di granito, marmo e pietre naturali.
Il presente CCL è applicabile anche alle imprese che operano prestito di manodopera e – previo decreto di obbligatorietà generale – anche a quelle estere.

Articolo 1

persönlicher Geltungsbereich

Il CCL è valido su tutto il territorio del Cantone Ticino per tutti i lavoratori delle ditte commerciali e parti di imprese esercenti cave o che esercitano come professione la lavorazione e la vendita di granito, marmo e pietre naturali.
Il presente CCL è applicabile anche alle imprese che operano prestito di manodopera e – previo decreto di obbligatorietà generale – anche a quelle estere.

Articolo 1

Vertragsdauer

automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel

Le parti contraenti potranno incontrarsi su richiesta di una delle parti per discutere l’eventuale adeguamento dei salari individuali e contrattuali.
Se non verrà disdetto entro tre mesi prima della scadenza da una delle parti (mediante lettera racco-mandata) si riterrà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per un altro anno.

Articolo 47

Arbeitsbedingungen

Lohn und Lohnbestandteile

Löhne / Mindestlöhne

Le classi salariali, i livelli salariali, le qualifiche ed i salari minimi contrattuali sono i seguenti:
Classe salariale/livello salarialeQualificaSalari minimi (orario)Salari minimi (mensile)
CLavoratore senza esperienza o senza formazione professionaleCHF 25.45CHF 4'413.--
BLavoratore con conoscenze professionali ma senza certificato professionaleCHF 28.30CHF 4'843.--
ALavoratore qualificato senza certificato professionale o riconosciuto tale dal datore di lavoroCHF 29.95CHF 5'273.--
QLavoratore diplomato in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPS (attestato federale di capacità o estero equivalente)CHF 31.15CHF 5'478.--
CapiLavoratore qualificato che ha concluso con successo una scuola riconosciuta per capi o che è riconosciuto come capo dal datore di lavoroCHF 33.10CHF 5'822.--

Salari per i giovani lavoratori in possesso del certificato di capacità:
QualificaSalari minimi (orario)Salari minimi (mensile)
Giovani lavoratori nel primo anno dopo la fine del tirocinio pari al 12% in meno del salario minimo della classe salariare QCHF 27.41CHF 4'820.--
Giovani lavoratori nel secondo anno dopo la fine del tirocinio pari al 10% in meno del salario minimo della classe salariale QCHF 28.04CHF 4'930.--
Da notare che i salari minimi valgono quale retribuzione minima per i lavoratori di nuova assunzione e per quelli che cambiano la classe salariale/livello salariale.

Gli apprendisti hanno diritto alla seguente remunerazione mensile:
Salari apprendistiPrimo annoSecondo annoTerzo annoQuarto anno
Remunerazione mensileCHF 820.--CHF 1'095.--CHF 1'643.--CHF 2'739.--
Percentuale del salario orario minimo della classe salariale Q15%20%30%50%

Accordi salariali speciali con i:
a. lavoratori fisicamente non completamente abili al lavoro;
b. lavoratori dal rendimento ridotto;
c. lavoratori estranei al settore (cioè senza esperienza nel settore) e lavoratori assunti occasionalmente (la cui occupazione non raggiunge la durata di almeno 2 mesi nel corso dell’anno civile)
possono essere concordati, entro 15 giorni dalla loro entrata in vigore, degli aumenti salariali individuali e dei salari minimi inferiori a quelli fissati dal presente CCL. Di tale accordo dovrà essere data comunicazione, dal datore di lavoro, alla CPC.
Quest’ultima, dopo aver sentito il preavviso dei sindacati, deciderà se accettare o meno l’accordo.

Articolo 36bis; Convenzione salariale 2016 (appendice 1)

Lohnkategorien

L’assegnazione alla rispettiva classe salariale/livello salariale deve essere comunicata per iscritto al lavoratore al più tardi dopo 2 mesi di attività nell’impresa e indicata nel conteggio salariale individuale.
Il lavoratore occupato presso lo stesso datore di lavoro e/o nel settore professionale da 4 anni, ha diritto ad essere promosso nella categoria B il mese successivo all’evento.
I lavoratori classificati precedentemente in categoria salariale B e A mantengono l’assegnazione presso un nuovo datore di lavoro.

Convenzione salariale 2016 (appendice 1)

Lohnerhöhung

Gli aumenti salariali o l’introduzione o il miglioramento di prestazioni sociali che dovessero essere concordati a favore dei lavoratori dell’edilizia in campo cantonale o nazionale, a partire dall’entrata in vigore del presente CCL, saranno applicati e introdotti nel presente CCL salvo diversa pattuizione.

Articolo 3

Jahresendzulage / 13. Monatslohn / Gratifikation / Dienstaltersgeschenke

I lavoratori sottoposti al presente CCL ricevono una tredicesima mensilità. Il diritto nasce dal primo giorno di lavoro. Se il rapporto di lavoro non è durato un intero anno civile, sussiste un diritto pro rata.

Articolo 36

Kinderzulagen

L’assegno minimo per ogni figlio è quello fissato dalla Legge sugli assegni familiari (LAFam).

Articolo 35

Lohnzuschläge

Überstunden / Überzeit

I lavoratori hanno diritto ai seguenti supplementi salariali:

a. per le aziende che hanno optato per la variante 1 prevista dall’art. 23 lett. a
1. sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata giornaliera prevista dal calendario di lavoro applicato dalla ditta e approvato dalla CPC;
2. ore di produzione prestate oltre l’orario giornaliero previsto dal calendario di lavoro verranno retribuite con un supplemento del 25%.

b. per le aziende che hanno optato per la variante 2 prevista dall’art. 23 lett. b
1. sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale di lavoro di 46.5 ore;
2. tutte le ore di lavoro prestate oltre le 46.5 settimanali danno diritto al pagamento del supplemento salariale del 25%. Le ore straordinarie prestate vanno retribuite alla fine del mese relativo. È esclusa la compensazione in tempo libero di queste ore.

Articolo 25

Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit

Per il lavoro notturno, ritenuto tale quello fra le ore 20:00 e le ore 06:00, il supplemento salariale da corrispondere è del 50%.

Per il lavoro al sabato, i lavoratori hanno diritto ai seguenti supplementi salariali:

a. per le aziende che hanno optato per la variante 1 prevista dall’art. 23 lett. a
1. tutte le ore di produzione effettuate al sabato, oltre le prime 8 notifiche, dovranno venire retribuite con un supplemento del 25% nel mese corrente. È esclusa la compensazione in tempo libero di queste ore;
2. per ulteriori richieste di lavoro al sabato (oltre le 8 previste dall’art. 23 lett. a) dovrà essere inoltrata la richiesta di permesso al segretariato per accettazione. Le ri-chieste dovranno pervenire al segretariato entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro.

b. Per le aziende che hanno optato per la variante 2 prevista dall’art. 23 lett. b
1. per il lavoro al sabato è necessario inoltrare una richiesta scritta di permesso al segretariato per accettazione. Le richieste dovranno pervenire al segretariato en-tro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro;
2. tutte le ore lavorative di produzione effettuate al sabato dovranno venire retribuite con un supplemento salariale del 25% nel mese corrente. È esclusa la compensa-zione in tempo libero di queste ore;

Il supplemento non è dovuto per il lavoro al sabato mattina per la pulizia delle macchine e il riordino della cava o del laboratorio.

È considerato lavoro festivo quello eseguito in domenica (dalle ore 17:00 del sabato alle ore 06:00 del lunedì) e nei giorni festivi riconosciuti (dalle ore 00:00 alle ore 24:00). Per il lavoro festivo è corrisposto un supplemento del 100%.

Articolo 25

Schichtarbeit / Pikettdienst

Per il lavoro a turni, viene corrisposta una copertura delle maggiori spese derivanti, un supplemento sul salario individuale:

TurnoFascia orariaPercentuale
Turno mattinodalle 06.00 alle 14.00+5%
Turno pomeriggiodalle 14.00 alle 22.00+5%
Turno notturnodalle 22.00 alle 06.00+15%

Eventuali ore mancanti sul totale mensile, a causa del cambiamento di orario dato dai turni, potranno essere recuperate durante la settimana oppure il sabato, ritenuto un recupero massimo di mezza giornata (sabato) al mese. In questo caso sarà corrisposto unicamente il supplemento previsto per il turno.
Il lavoro a turni è vietato la domenica.

Articolo 26

Spesenentschädigung

Sono fissate le seguenti indennità di trasferta: a norma degli articoli 327a e 327b CO i lavoratori dislocati dall’impresa su cantieri fuori sede hanno diritto ad un rimborso spese.
1. A totale rimborso delle spese quale pratica applicazione di questo principio, la ditta corrisponderà a tutti i lavoratori impegnati fuori da una tratta di 8 km un’in-dennità di fr. 15.00 al giorno. L’indennità è versata individualmente al lavoratore ad ogni paga ed è indicata separatamente nel conteggio salariale.
2. A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.
3. Le spese di viaggio sono a carico del datore di lavoro.

Il lavoratore che dietro ordine del datore di lavoro fa uso di un proprio mezzo di trasporto ha diritto alle seguenti indennità:
a. autovettura: CHF 0.60 /km
b. motocicletta: CHF 0.30 /km
c. ciclomotore: CHF 0.20 /km

Per il trasporto sulla propria automobile di colleghi di lavoro, al lavoratore verrà corrisposta un’indennità supplementare di CHF 0.05 /km.

Articolo 27

weitere Zuschläge

Indennità di intemperie - Lavoro ridotto:
Il lavoratore ha diritto a un’indennità :
- d’intemperie per le ore di lavoro perse a causa del mal-tempo. Tale indennità ammonta all’80% del salario e deve essere versata contemporaneamente al salario del periodo di paga corrispondente. Danno diritto all’indennità d’intemperie tutte le ore, le mezze giornate e le giornate intere di tempo di lavoro perso a causa del maltempo, indipendentemente dalla possibilità di compensazione con l’assicurazione sulla disoccupazione (AD). Per il resto, gli obblighi del datore di lavoro, specialmente l’anticipo dell’indennità di intemperie, sono determinati nelle disposi-zioni della LADI.
- per lavoro ridotto per le ore di lavoro perse a seguito dell’introduzione di questa misura, previa accettazione delle competenti Autorità. Tale indennità ammonta all’80% del salario e deve essere versata contemporaneamente al salario del periodo di paga corrispondente. Per il resto, gli obblighi del datore di lavoro, specialmente l’anticipo dell’indennità per lavoro ridotto, sono determinati nelle disposizioni della LADI.

Diritto al salario dopo il decesso del lavoratore:
Se il rapporto di lavoro :
- cessa a causa del decesso del lavoratore, il salario sarà versato per un altro mese, a contare dal giorno della morte.
- è durato più di 5 anni, il salario sarà versato per 2 altri mesi a contare dal giorno della morte.

Articoli 28 e 37

Arbeitszeit und freie Tage

Arbeitszeit

Il totale delle 2'064 ore annuali deve essere ripartito in un calendario di lavoro che prevede:
a. minimo 37.5 ore settimanali (5 x 7.5 ore giornaliere)
b. massimo 46.5 ore settimanali (5 x 9.3 ore giornaliere)
Il coefficiente per la tramutazione del salario mensile in orario ammonta a 176.
Per quanto concerne la durata giornaliera del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all’inizio di ogni anno dalla CPC. L’orario massimo giornaliero non potrà superare le 9.5 ore fatto salvo il rispetto dell’art. 20 relativo alla durata massima settimanale del lavoro.

Calendari di lavoro aziendali: è data la possibilità alle imprese di decidere, entro il 31 gennaio, tra le seguenti due opzioni:
a. Variante 1. Calendario senza flessibilità
Le imprese adottano un calendario di lavoro senza flessibilità (calendario base con 2'064 ore) avvalendosi della possibilità di lavorare sino ad 8 sabati all’anno, senza sup-plemento salariale, mediante semplice comunicazione scritta alla CPC del lavoro con almeno 24 ore di anticipo.
b. Variante 2. Calendario con flessibilità
Flessibilità mediante ore flessibili: le ore flessibili consentono di scostarsi in po-sitivo e in negativo dall’orario di lavoro comune previsto nel calendario dell’orario di lavoro stabilito ad inizio anno.
Numero massimo di ore flessibili al mese: considerato che l’orario lavoro settima-nale è compreso tra le 37.5 e 46.5 ore, le ore flessibili non possono essere più di 20 al mese.
Saldo massimo di ore flessibili: il saldo di ore flessibili per ciascun lavoratore non potrà mai superare le 80 ore o essere inferiore alle 40 ore negative.

Articoli 21 e 23

Ferien

Il datore di lavoro deve concedere le vacanze ai lavoratori conformemente alla seguente regolamentazione:

Per lavoratori a salario:lavoratori a partire dal compimento del 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di etàlavoratori fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età
settimanale o mensile25 giorni lavorativi30 giorni lavorativi
orario10.6 % del salario effettivo (pari a 25 giorni lavorativi)13 % del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi)

La CPC può stabilire uno o più periodi di vacanza obbligatori fino a un massimo di due settimane, ritenuto che un periodo di vacanza è fissato a metà agosto. La decisione dovrà essere comunicata alle imprese entro la fine di marzo di ogni anno.

Articolo 29

bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)

AssenzeNumero di giorni
Per la visita di reclutamentouna giornata
Per l’ispezione delle armi e dell’equipaggiamentomezza giornata
Per l’ispezione delle armi e dell’equipaggiamento, se la distanza tra il luogo dell’ispezione ed il posto di lavoro o il domicilio non permette al lavoratore di presentarsi al lavoro il giorno stessouna giornata
Per la riconsegna dell’equipaggiamento militareuna giornata
In caso di matrimonio del lavoratore di nascita di un figliotre giornate
In caso di decesso nella famiglia del lavoratore (moglie e figli)tre giornate
In caso di decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceritre giornate
In caso di trasloco della propria economia domestica, se il rapporto di lavoro non è disdettouna giornata

Articolo 31

bezahlte Feiertage

Ai lavoratori retribuiti a salario orario dovrà essere versata un’indennità del 3% sul salario lordo effettivo a titolo di compenso per i giorni festivi infrasettimanali.
Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separata-mente nel conteggio e sulla busta paga.
Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati dal compenso del 3% le seguenti feste:
a. San Giuseppe
b. Lunedì di Pasqua
c. Festa del lavoro (1° maggio)
d. Lunedì di Pentecoste
e. Corpus Domini
f. SS. Pietro e Paolo
g. Festa nazionale svizzera (1° agosto)
h. Ognissanti

Articolo 30

Lohnausfallentschädigungen

Krankheit / Unfall

Assicurazione indennità giornaliera di malattia:

Pagamento continuato del salario da parte dell’assicurazione collettiva: l’impresa deve stipulare un assicurazione collettiva con una cassa malati che garantisca, oltre alle prestazioni LAMal, un indennità giornaliera dell’90% del salario. Con la prestazione d’indennità giornaliera di malattia viene tacitato l’obbligo di corresponsione del salario da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 324a del CO.
Premi:
a. Versamento dei premi: i premi per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sopportati, dall’impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
b. Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un impresa stipuli un assicurazione collettiva per indennità giornaliera di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare il 90% del salario perso durante il periodo di differimento. In tal caso, il lavoratore deve comunque pagare la metà del premio che sarebbe necessario a coprire il 90% dell’ultimo salario corrisposto a partire dal 2° giorno. L’impresa deve comprovare l’ammontare del premio sulla base della struttura tariffaria ufficiale (tabella delle tariffe) dell’assicuratore.
Condizioni minime di assicurazione: le condizioni assicurative devono corrispondere alle seguenti norme:
a. inizio dell’assicurazione a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro;
b. il versamento di un indennità giornaliera di malattia pari al 90% dopo al massimo un giorno di carenza, a carico del lavoratore. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro;
c. il versamento dell’indennità giornaliera (perdita di guadagno) per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi. In caso di tubercolosi o di poliomielite, le prestazioni verranno versate per 1400 giorni entro 7 anni consecutivi;
d. il versamento dell’indennità giornaliera in caso d'incapacità lavorativa parziale proporzionata al grado di inabilità a condizione che questa sia almeno del 50%.

Assicurazione contro gli infortuni:

Prestazioni in caso d’infortunio: in caso d’infortunio di un lavoratore sottoposto al CCL il datore di lavoro non deve versare alcuna prestazione fintanto che le prestazioni assicurative dovute dalla SUVA coprono l’80% del guadagno assicurato. I giorni di carenza della SUVA devono essere pagati dal datore di lavoro nella misura dell’80% del guadagno assicurato. Viene così tacitato l’obbligo da parte dell’impresa di versare il salario ai sensi degli artt. 324a e 324b CO.
Premi: i premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali sono assunti dal datore di lavoro; quelli per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore.

Articolo 34

Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub

In caso di un figlio: tre giornate.

Articolo 31

Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst

Per servizio militare o per servizio di protezione civile obbligatori in tempo di pace, vengono accordate le seguenti indennità basate sulla paga oraria, settimanale o mensile:

ServizioCondizionePercentuale
Durante l’intera scuola reclute1. per celibi50%
2. per sposati o celibi con persone a carico80%
Durante altri servizi militari o servizio di protezione civile obbligatori1. durante 4 settimane per tutti i militi100%
2. dalla 5.a alla 21.a settimana al massimo per celibi50%
3. sposati o celibi con persone a carico80%
4. dalla 22.a settimana (ferma continuata) al massimo per celibi50%
5. sposati o celibi con persone a carico80%

Articolo 32

Beiträge

Paritätische Fonds / Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge

E istituito un contributo paritetico, da versare alla CPC in Bellinzona, del seguente ammontare:

a. per tutti i datori di lavoro assoggettati al presente CCL: il 6‰ (sei per mille) dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di fr. 50.00 al mese;
b. per i lavoratori (apprendisti compresi):
LavoratoriPercentuale
Lavoratori attivi in ditte associate alla Ticino-Gneiss e firmatarie del CCL1.0%*
Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL0.7%*
*del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). Sottostanno a questo obbligo gli apprendisti non ancora assoggettati ai premi AVS.
Il datore di lavoro è obbligato a trattenere sul salario del lavoratore il contributo paritetico e a riversarlo alla CPC secondo le modalità da essa stabilite.

Articolo 15

Arbeits- / Diskriminierungsschutz

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Il datore di lavoro :
- informa i lavoratori sui pericoli cui sono esposti nell’esercizio delle loro attività e predispone i relativi provvedimenti.
- istruisce in modo adeguato i lavoratori, in particolare gli apprendisti ed i nuovi collaboratori, sulla sicurezza sul lavoro. Egli impartisce disposizioni chiare e regola le competenze.
- mette a disposizione del lavoratore gli “effetti personali di protezione” necessari - su richiesta del lavoratore compresa la consegna, a prezzo ridotto, di calzature adeguate.

Articolo 18

Lehrlinge / Angestellte bis 20 Jahre

Salari per i giovani lavoratori in possesso del certificato di capacità:
QualificaSalari minimi (orario)Salari minimi (mensile)
Giovani lavoratori nel primo anno dopo la fine del tirocinio pari al 12% in meno del salario minimo della classe salariare QCHF 27.41CHF 4'820.--
Giovani lavoratori nel secondo anno dopo la fine del tirocinio pari al 10% in meno del salario minimo della classe salariale QCHF 28.04CHF 4'930.--
Da notare che i salari minimi valgono quale retribuzione minima per i lavoratori di nuova assunzione e per quelli che cambiano la classe salariale/livello salariale.

Gli apprendisti hanno diritto alla seguente remunerazione mensile:
Salari apprendistiPrimo annoSecondo annoTerzo annoQuarto anno
Remunerazione mensileCHF 820.--CHF 1'095.--CHF 1'643.--CHF 2'739.--
Percentuale del salario orario minimo della classe salariale Q15%20%30%50%

Il datore di lavoro deve concedere le vacanze ai lavoratori conformemente fino al compimento del 20° anno di età alla seguente regolamentazione:
Lavoratori a salario:Numero di giorni o indennità per le vacanze
settimanale o mensile30 giorni lavorativi
orario13 % del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi)

I datori di lavoro si impegnano a garantire agli apprendisti la possibilità di lavorare nella ditta ancora per almeno 6 mesi dopo la scadenza del contratto di tirocinio, con il salario contrattuale di categoria, senza ripercussioni per l’occupazione degli altri dipendenti e senza pregiudizio per l’assunzione di nuovi apprendisti.
Casi particolari saranno tempestivamente esaminati dalla CPC.

Articoli 29, 36bis e 41; Convenzione salariale 2016 (appendice 1)

Kündigung

Kündigungsfrist

Fine del rapporto di lavoro:

PeriodoCondizionePreavviso di disdetta
Tempo di provaprimi due mesicinque giorni lavorativi
Una volta concluso il periodo di provanel primo anno di servizioun mese, per la fine del mese*
nel secondo e fino al nono anno di servizio compresodue mesi, per la fine del mese*
dal decimo anno di serviziotre mesi, per la fine del mese*

*Eccezione: per i lavoratori che hanno compiuto il 55° anno di età il termine di disdetta nel primo anno di servizio dopo il periodo di prova è di un mese, dal 2° al 9° anno di servizio di quattro mesi e dal 10° anno di servizio di sei mesi.

Articolo 42

Sozialpartnerschaft

Vertragspartner

Arbeitnehmervertretung

Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST)

Arbeitgebervertretung

Associazione Ticino-Gneiss

paritätische Organe

Vollzugsorgane

Nomina e costituzione:
Per l’interpretazione ed applicazione del CCL è designata una “Commissione Paritetica Cantonale per l’industria del granito e delle pietre naturali” (CPC) composta da 2 rappresentanti e da 1 supplente dell’associazione Ticino-Gneiss e da 2 rappresentanti e da 2 supplenti delle organizzazioni sindacali; il suo funzionamento sarà stabilito da apposito regolamento.

Compiti della CPC:

La CPC ha innanzitutto il compito di applicare e far rispettare le disposizioni previste dal presente contratto (art. 357b CO). Inoltre essa, in caso di necessità, deve provvedere ad interpretare le disposizioni contrattuali, conciliare le divergenze di opinioni e risolvere le controversie relative al CCL.

La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a. adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
b. assolvere quei compiti particolari che le vengono assegnati di volta in volta dalle parti con-traenti;
c. allestire il calendario di lavoro;
d. verificare i calendari di lavoro aziendali e speciali;
e. conciliare le divergenze di opinione tra l’azienda e il lavoratore, soprattutto riguardo l’assegnazione alle classi salariali;
f. conciliare le controversie tra l’azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie;
g. eseguire controlli salariali, i cui importi minimi sono indicati nell’annessa convenzione salariale, e inchieste su tutte le condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affidare l’esecuzione di tali compiti a terzi, segnatamente alle Sottocommissioni regionali (art. 10);
h. notificare alle Autorità competenti i casi di violazione contrattuale con la conseguente richie-sta di sospensione dell’assegnazione dei permessi per la manodopera estera e l’esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici;
i. amministrare i proventi del contributo paritetico;
j. costituire, qualora lo ritenesse necessario, fondi speciali, oltre quelli previsti dal CCL, che rispondano agli scopi contrattuali e di regolarne l’impiego;
k. decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento pro-fessionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi.

Articoli 6, 7 e 8

Mitwirkung

Soz. Massnahmen / Sozialpläne / Massenentlassungen / Erhaltung v. Arbeitsplätzen

La cessione dell’impresa, la chiusura aziendale o i licenziamenti collettivi sono disciplinati dalla conven-zione “Partecipazione nel settore principale dell’edilizia” (Appendice 5) allegata al presente CCL.

Articolo 43

Konfliktregelungen

Friedenspflicht

Nell’intento di salvaguardare, nell’interesse dell’intera economia cantonale, la pace del lavoro, le parti contraenti chiariranno reciprocamente, secondo i principi della buona fede, le divergenze d’opinione im-portanti ed eventuali vertenze e si adopereranno per la loro composizione nel senso delle disposizioni seguenti.
In ogni caso le parti si impegnano, per sé e per i loro membri, a salvaguardare, per l’intera durata del presente CCL, la pace assoluta del lavoro ai sensi dell’art. 357a cpv. 2 del Codice delle Obbligazioni (CO). Di conseguenza, sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro quali lo sciopero, la minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta, quali la serrata o il boicotto.

Articolo 4

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