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Unia Vertrag CCL nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura TI

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Gesamtarbeitsvertrag Allgemeinverbindlicherklärung

Lavori di pittura, verniciatura, tappezzeria, isolamento termico, risanamento del calcestruzzo, segnaletica stradale orizzontale, sabbiatura, pavimenti in resina per conto di enti pubblici e privati
Lavori di pittura, verniciatura, tappezzeria, isolamento termico, risanamento del calcestruzzo, segnaletica stradale orizzontale, sabbiatura, pavimenti in resina per conto di enti pubblici e privati

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GAV-Übersicht

Geltungsbereiche

Kurzinfo Geltungsbereichörtlicher Geltungsbereichbetrieblicher Geltungsbereichpersönlicher Geltungsbereichallgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereichallgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereichallgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich

Vertragsdauer

automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel 

Sozialpartnerschaft

Vertragspartner

ArbeitnehmervertretungArbeitgebervertretung

paritätische Organe

VollzugsorganeFonds

Mitwirkung

Freistellung für VerbandstätigkeitMitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.)Schutzbestimmungen von Gewerkschaftsdelegierten und von Mitgliedern der Personal- / BetriebskommissionenSoz. Massnahmen / Sozialpläne / Massenentlassungen / Erhaltung v. Arbeitsplätzen

Konfliktregelungen

SchlichtungsverfahrenFriedenspflichtKaution
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GAV-Übersicht

Geltungsbereiche

Kurzinfo Geltungsbereich

Lavori di pittura, verniciatura, tappezzeria, isolamento termico, risanamento del calcestruzzo, segnaletica stradale orizzontale, sabbiatura, pavimenti in resina per conto di enti pubblici e privati

örtlicher Geltungsbereich

Territorio del cantone Ticino.

Articolo 1

betrieblicher Geltungsbereich

Le disposizioni del CCL sono valevoli su tutto il territorio del cantone Ticino per tutti aziende che eseguono:
a) lavori di pittura, verniciatura, tappezzeria, isolamento termico, risanamento del calcestruzzo, segnaletica stradale orizzontale, sabbiatura, pavimenti in resina per conto di enti pubblici e privati;
b) alle amministrazioni immobiliari e aziende commerciali che possiedono un proprio reparto di pittura.

Il CCL dichiarato di obbligatorietà generale vale, nel quadro dell’art. 20 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC), anche per le aziende di personale a prestito e i loro lavoratori che vengono ceduti ad aziende o reparti aziendali ai sensi del capoverso 1.

Le disposizioni decretate di obbligatorietà generale valgono anche per i datori di lavoro con sede all’estero, rispettivamente fuori dal raggio d’applicazione aziendale e geografico descritto nel capoverso 1, così come per i loro lavoratori a condizione che la durata dei lavori superi i 5 giorni in un anno.

Articolo 1

persönlicher Geltungsbereich

Le disposizioni del CCL sono valevoli su tutto il territorio del cantone Ticino per tutti i lavoratori che eseguono:
a) lavori di pittura, verniciatura, tappezzeria, isolamento termico, risanamento del calcestruzzo, segnaletica stradale orizzontale, sabbiatura, pavimenti in resina per conto di enti pubblici e privati;
b) alle amministrazioni immobiliari e aziende commerciali che possiedono un proprio reparto di pittura.
Sono esclusi i dirigenti e i titolari di ditte con forma giuridica di SA o Sagl che si occupano esclusivamente di mansioni amministrative ed il personale d’ufficio.
Gli apprendisti sono sottoposti al presente CCL.

Il CCL dichiarato di obbligatorietà generale vale, nel quadro dell’art. 20 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC), anche per le aziende di personale a prestito e i loro lavoratori che vengono ceduti ad aziende o reparti aziendali ai sensi del capoverso 1.

Le disposizioni decretate di obbligatorietà generale valgono anche per i datori di lavoro con sede all’estero, rispettivamente fuori dal raggio d’applicazione aziendale e geografico descritto nel capoverso 1, così come per i loro lavoratori a condizione che la durata dei lavori superi i 5 giorni in un anno.

Articolo 1

Vertragsdauer

automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel

Il presente CCL è valido dal 1° giugno 2016 al 31 marzo 2019.
Il termine di disdetta è di un mese.
In caso di mancata disdetta il contratto si riterrà prorogato di un altro anno e così di seguito.

Articolo 40

Arbeitsbedingungen

Lohn und Lohnbestandteile

Löhne / Mindestlöhne

Salari base validi dal 1° aprile 2017:
ClasseSalario base
Capo operaioCHF 5'498.--
Lavoratori qualificato con AFC e 3 anni di esperienzaCHF 4'805.--
Lavoratori qualificato senza certificato di capacità (con CFP)CHF 4'421.-
Lavoratore ausiliarioCHF 4'239.--
Lavoratore estraneo al ramoCHF 3'951.--
Giovane lavoratore AFC I° annoCHF 4'105.--
Giovane lavoratore AFC II° annoCHF 4'340.--
Giovane lavoratore AFC III° annoCHF 4'604.--
Apprendista I° anno AFCCHF 870.--
Apprendista II° anno AFCCHF 1'040.--
Apprendista III° anno AFCCHF 1'585.--
Giovane lavoratore CFP I° annoCHF 3'758.--
Giovane lavoratore CFP II° annoCHF 3'980.--
Giovane lavoratore e CFP III° annoCHF 4'200.--
Apprendista CFP I° annoCHF 720.--
Apprendista CFP II° annoCHF 900.--


Con il lavoratore, il cui rendimento si rivelasse costantemente insufficiente, potrà essere convenuto un salario speciale mediante accordo scritto e motivato tra datore di lavoro e lavoratore interessato.
I salari di tali lavoratori dovranno essere però fissati, entro la prima quindicina di occupazione, tra l’impresa ed il lavoratore.
Di tale accordo dovrà essere data comunicazione, dal datore di lavoro alla CPC. Quest’ultima, dopo aver sentito il preavviso dei sindacati deciderà se accettare o meno l’accordo.

Adeguamenti salariali 2017

Lohnkategorien

Concetti per la classificazione della manodopera:

ClasseDescrizione
Capi operaiVengono considerati capi operai i lavoratori che hanno concluso con successo la scuola per capi operai dall’Associazione Svizzera Imprenditori Pittori. Il lavoratore precedentemente occupato come capo pittore o capo operaio mantiene questa qualifica.
Lavoratori qualificati con certificato di capacitàVengono considerati lavoratori qualificati con certificato di capacità tutti i lavoratori del settore pittura che hanno concluso l’apprendistato di pittore con un attestato federale di capacità (AFC) ai sensi dell’art. 38 della Legge federale sulla formazione professionale e tutti i lavoratori con qualifica equivalente. I lavoratori che hanno concluso apprendistati diversi, ad es. i doratori, non vengono considerati automaticamente lavoratori qualificati con certificato di capacità.
Lavoratori qualificatiSono considerati lavoratori qualificati coloro che eseguono lavori di pittura ma che non dispongono dei requisiti richiesti ad un lavoratore qualificato con certificato di capacità. Vengono inoltre considerati lavoratori qualificati i lavoratori che hanno terminato l’apprendistato con Certificato di Formazione Professionale (CFP), dopo aver compiuto gli anni di “giovane lavoratore CFP”.
Lavoratori ausiliariSono considerati lavoratori ausiliari coloro che durante un periodo di 2 anni al massimo sono occupati con mansioni ausiliarie nel settore della pittura. Trascorsi questi 2 anni, avviene automaticamente la promozione alla categoria “lavoratori qualificati”.
Lavoratori estranei al ramoSono considerati lavoratori estranei al ramo coloro che sono occupati nel settore della pittura senza avere esperienza professionale durante i primi 24 mesi di lavoro. Di seguito avviene la promozione automatica alla classe “lavoratori ausiliari”.

Appendice 1 – Convenzione salariale valevole dal 1° giugno 2016 al 31 marzo 2017

Lohnerhöhung

I salari individuali di tutti i lavoratori assoggettati al contratto, eccezion fatta per i giovani lavoratori CFP, vengono aumentati di CHF 25.-- dal 1° giugno 2016.

Appendice 1 – Convenzione salariale valevole dal 1° giugno 2016 al 31 marzo 2017

Jahresendzulage / 13. Monatslohn / Gratifikation / Dienstaltersgeschenke

I lavoratori (apprendisti compresi) sottoposti al presente CCL hanno diritto alla tredicesima mensilità, da calcolare secondo la procedura di calcolo del salario mensile su base annuale, parte integrante del presente CCL.

Appendice 1 – Convenzione salariale valevole dal 1° giugno 2016 al 31 marzo 2017

Kinderzulagen

L’assegno minimo per ogni figlio è quello fissato dalla Legge federale sugli assegni di famiglia (LAF).

Articolo 31

Lohnzuschläge

Überstunden / Überzeit

Per le ore prestate oltre la durata massima contrattuale (44 ore), viene corrisposto un supplemento del 25% in tempo libero o in denaro.

Articolo 21

Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit

Le ore prestate al sabato saranno compensate in tempo libero corrispondente se non vengono superate complessivamente le 44 ore settimanali, oppure con un supplemento del 25 % in tempo o in denaro nel caso di superamento.
Per il lavoro notturno, ritenuto tale quello fra le 20h00 e le 06h00, per quello domenicale e nei giorni festivi, il supplemento di tempo è pari al 100 %.

Articolo 21

Spesenentschädigung

Ai fini dell’indennità di trasferta fa stato la sede principale dell’impresa, regolarmente iscritta al Registro di Commercio.
Previa documentata richiesta, la CPC può riconoscere all’impresa, oltre alla sede principale, anche una succursale in altra località. A tale riguardo dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
a) la succursale dovrà essere regolarmente iscritta al Registro di Commercio;
b) la succursale dovrà disporre di un magazzino-laboratorio conveniente;
c) la ditta dovrà dimostrare di aver assunto gli operai per la località dove ha sede la succursale (quale prova fa stato il permesso di lavoro rilasciato dalla Polizia degli stranieri).

Se il lavoro viene eseguito a oltre 12 km dalla sede principale o dalla succursale dell’impresa, purché non si tratti di località situata sul tragitto che il lavoratore deve abitualmente percorrere per raggiungere la sede o la succursale, l’impresa deve corrispondere al lavoratore un’indennità di CHF 17.-- a titolo di indennizzo per il pranzo, fermo restando il rispetto dell’art. 20 cpv. 8 (rispetto dell’orario di lavoro).

Se il lavoratore, per ragioni di lavoro, non potesse rincasare alla sera, il datore di lavoro provvederà per il vitto e l’alloggio convenienti.

Casi speciali, in rapporto al pagamento delle trasferte, saranno risolti di volta in volta dalla CPC.

Le spese di viaggio saranno a carico del datore di lavoro.

Se la durata del viaggio di trasferta per l’andata e il ritorno, dal e al posto di raccolta, eccede un’ora al giorno, il tempo addizionale (ciò che eccede un’ora) viene indennizzato in base alla paga oraria normale.

Il lavoratore che dietro ordine del datore di lavoro usa il proprio ciclomotore per recarsi a lavorare fuori dalla sede del magazzino, ha diritto a un’indennità di fr. -.15 al km percorso, sia all’andata che al ritorno.
a) Per l’uso della motocicletta, alle stesse condizioni, il lavoratore ha diritto a un’indennità di CHF -.45 al km;
b) Per l’uso dell’automobile, alle stesse condizioni, il lavoratore ha diritto a un’indennità di CHF -.70 al km;
c) Per il trasporto, sul proprio mezzo, di colleghi di lavoro, al lavoratore dovrà essere corrisposta un’indennità supplementare di CHF -.05 al km.

Articolo 23

weitere Zuschläge

Per il lavoro sui ponti a sbalzo o ponti volanti sarà corrisposto un supplemento di CHF -.30 all’ora. Questo supplemento non viene corrisposto se il lavoro viene eseguito su solidi ponteggi. In nessun caso l’operaio potrà essere obbligato ad eseguire lavori su ponti a sbalzo o su ponti volanti.
Per la costruzione di ponteggi che oltrepassano i 12 m di altezza, l’operaio ha diritto ad un supplemento di CHF -.30 all’ora. Il supplemento va versato per l’esecuzione dell’intero ponteggio.
Per i lavori all’interno di cisterne o condotte forzate, sarà corrisposto un supplemento di CHF -.30 all’ora.

Diritto al salario dopo il decesso del lavoratore:
In caso di decesso del lavoratore e se lo stesso lascia il coniuge o figli minorenni, o, mancando questi eredi, altre persone verso le quali adempiva obblighi di assistenza, il datore di lavoro dovrà versare il salario per un altro mese e dopo un rapporto di servizio di oltre 5 anni, per due mesi a far data dal giorno della morte (art. 338 CO).

Articoli 21 e 37

Arbeitszeit und freie Tage

Arbeitszeit

La durata settimanale media del lavoro, ripartita su 5 giorni, è fissata in 40 ore settimanali. Debito annuo di ore 2088 (comprese 72 ore festivi infrasettimanali).

Articolo 20

Ferien

Il datore di lavoro deve concedere le vacanze ai lavoratori conformemente alla seguente regolamentazione:

Per i lavoratori di età compresa tra i 20 e 50 anni compiuti: 9.56% pari a 22 giorni lavorativi rispettivamente a 176 ore (per chi lavora tutto l’anno).
Per i lavoratori fino al compimento del 20° anno di età e dall’età di 50 anni compiuti: 12 % pari a 27 giorni lavorativi rispettivamente a 216 ore (per chi lavora tutto l’anno).

Articolo 24

bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)

AssenzeNumero di giorni
a) in caso di decesso della moglie, di figli e genitori3 giornate
b) in caso di decesso di suoceri, fratelli e sorelle2 giornate
c) in caso di matrimonio del lavoratore o di nascita di un figlio1 giornata
d) per la visita di reclutamento e l’ispezione militarele ore effettivamente perse, al massimo 1 giornata
e) per la riconsegna dell’equipaggiamento militare1 giornata
f) in caso di trasloco, i lavoratori che hanno un’economia in proprio, con oltre un anno di anzianità di servizio presso la ditta e a condizione che non abbiano disdetto il rapporto di lavoro hanno diritto ad un’indennità. Questa indennità è concessa una sola volta nello spazio di tre anni ed a condizione che il trasloco venga effettuato in una giornata di lavoro effettivopari ad una giornata di salario

Articolo 26

bezahlte Feiertage

Tutti i lavoratori hanno diritto ad un massimo di 9 giorni festivi retribuiti l’anno, 1° Agosto compreso. I giorni festivi retribuiti sono fissati dalla CPC. I giorni festivi che danno diritto all’indennità e che cadono durante il periodo delle vacanze non possono essere conteggiati come giornate di ferie.
Su tutti i salari orari di cui all’allegata convenzione salariale, verrà corrisposto, quale indennità per i giorni festivi infrasettimanali, il 3.9 % sul salario base calcolato su tutte le ore lavorate.

Articolo 25

Lohnausfallentschädigungen

Krankheit / Unfall

Assicurazione malattia:

Condizioni:
L’inizio della protezione assicurativa deve avvenire il giorno dell’inizio o del presunto inizio convenuto del lavoro. Nel quadro del loro grado di occupazione i lavoratori devono essere ammessi all’assicurazione senza alcuna riserva. Al momento dell’iscrizione assicurativa del lavoratore, l’assicurazione può fare la riserva della sua abilità al lavoro nella misura del grado d’occupazione previsto.
Durata delle prestazioni di 730 giorni (compreso il periodo d’attesa di cui all’art. 29 cpv. 3 CCL per ogni caso di malattia. Una ricaduta è considerata alla stregua di un nuovo caso, ritenuto che tra le due inabilità lavorative vi è stato un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi.
Se il rapporto di lavoro cessa durante un caso di malattia in corso, il lavoratore rimane nell’assicurazione collettiva fino alla riconquista dell’abilità al lavoro o fino all’esaurimento del diritto alle prestazioni di cui alla lettera b).
Indennità al 90% dell’ultimo salario convenuto sottoposto ai premi AVS (13a mensilità compresa) e includendo gli assegni legali per i figli se questi non vengono più pagati.
Pagamento di una indennità giornaliera corrispondente al grado dell’incapacità lavorativa se questa è almeno del 25%.
Liberazione dal pagamento dei premi durante il periodo di prestazione delle indennità giornaliere.
Nel caso di concorso di prestazioni di altre assicurazioni sociali (p.es. rendita AI) il diritto dell’indennizzo è del 90% dell’ultimo salario.
In caso di uscita dall’assicurazione collettiva il lavoratore deve essere informato per iscritto della possibilità di passaggio ad assicurazione individuale entro 90 giorni.

Ripartizione del premio:
La ripartizione del premio è del 50% a carico del datore di lavoro e del 50% a carico del lavoratore.
In caso di differimento di copertura (massimo 14 giorni), la differenza di premio fra un contratto senza differimento (1° giorno) e un contratto con differimento (scelto dal datore di lavoro) è così ripartita:
- 60% della percentuale risparmiata a favore del datore di lavoro
- 40% della percentuale risparmiata a favore del lavoratore

Assicurazione contro gli infortuni:

In caso di infortunio, il lavoratore sottoposto al presente CCL, dovrà ricevere il 90 % del salario sottoposto al premio AVS a partire dal 1° giorno di incapacità lavorativa.
Il premio per l’assicurazione di questa prestazione supplementare (differenza del 10 %) sarà a carico del lavoratore, mentre quello concernente l’assicurazione per la copertura dei giorni di carenza SUVA rimane, a carico del datore di lavoro per la copertura dell’80% ed a carico del lavoratore per la differenza del 10%.

Articoli 29 e 30

Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub

In caso di nascita di un figlio: 1 giornata.

Per le lavoratrici che durante i nove mesi immediatamente precedenti al parto erano assicurate conformemente all’obbligo legale inerente all’AVS e che hanno esercitato in questo arco di tempo un’attività lucrativa durante almeno cinque mesi e che al momento del parto sono ancora legate al rapporto di lavoro, il congedo maternità dura 16 settimane durante le quali viene retribuito l’80% del salario percepito. Il congedo maternità deve iniziare due settimane prima del termine calcolato del parto. Le 14 settimane rimanenti del congedo maternità sono da prendere dopo il parto. Con ciò tutti gli obblighi del datore di lavoro sono tacitati. Le eventuali prestazioni di assicurazioni, rispettivamente l’indennità perdita di guadagno in caso di maternità ai sensi della nuova legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) sono a favore del datore di lavoro.

Articoli 26 e 28

Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst

In caso di servizio militare svizzero o di protezione civile, il lavoratore ha diritto alle seguenti prestazioni in percentuale della perdita di salario:

ServizioCelibi (percentuale)Celibi con obblighi di assistenza/coniugati (percentuale)
a) durante la scuola reclute(come recluta)50%100%
b) durante la scuola quadri e corsi di avanzamento100%100%
c) per altri servizi fino a 4 settimane nel corso di un anno civile100%100%
d) a partire dal secondo anno di lavoro oppure a condizione che l’impresa sia associata alla Cassa di Compensazione Militare (CCM) dell’associazione padronale100%100%

Articolo 27

Beiträge

Paritätische Fonds / Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge

Per la copertura delle spese derivanti dall’introduzione ed applicazione del CCL, nonché per sviluppare azioni tendenti al miglioramento della qualifica professionale ed alla difesa degli interessi generali della professione, è istituito un contributo professionale, da versare alla CPC di Bellinzona nel seguente modo:

Dal 1 ° gennaio 2017:

a) per tutte le imprese il contributo professionale corrisponde al 5% (cinque per mille) dei salari versati durante l'anno precedente ritenuta una tassa base di CHF 250.--.

b) per lavoratori (apprendisti compresi):
CategoriaFondo di applicazione + Fondo per la formazione professionaleFondo per la formazione continua + sostegno ed applicazione accordi bilateraliTotale
Lavoratori attivi in ditta associate all’ASIP-TI e firmatarie del CCL0.7% *0.3 %*1.0%*
Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL0.7%*0.7%*
* del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). Sottostanno a questo obbligo anche i lavoratori al beneficio dell'AVS e gli apprendisti non ancora assoggettati ai premi AVS.

Articolo 12 e accordo protocollare 2017

Arbeits- / Diskriminierungsschutz

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Il datore di lavoro deve prendere le misure che, considerando le possibilità attualmente realizzabili della tecnica, l’esperienza e la situazione dell’impresa, sono necessarie per la protezione della vita e della salute del lavoratore. Questo entro i limiti accettabili definiti dal singolo rapporto di lavoro e dalla natura del lavoro stesso. I lavoratori hanno il dovere d’osservare le disposizioni del datore di lavoro, rispettivamente del superiore.
Per una migliore protezione della vita e della salute dei lavoratori è costituita una commissione di esperti. Questa commissione si occupa di tutte le questioni concrete relative al problema e può consigliare o predisporre le misure atte a promuovere la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro.
I datori di lavoro devono tener pronto su tutti i cantieri materiale sanitario adeguato.
Si raccomanda ai datori di lavoro di organizzare per i lavoratori visite mediche periodiche tenuto conto delle possibilità esistenti.
Si richiama che, al fine di proteggere la salute e garantire la sicurezza dei lavoratori, tutte le ditte hanno l’obbligo di rispettare l’art. 19 del Contratto collettivo di lavoro nazionale. Attualmente, soltanto i corsi organizzati dall’ASIP garantiscono il pieno rispetto dei requisiti previsti dalle norme federali, dichiarate di obbligatorietà generale dal decreto del Consiglio Federale del 30 giugno 2008.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di iscrivere un suo lavoratore alla formazione come “persona di contatto“ per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute (PECO) e deve assicurarsi che i corsi di perfezionamento siano frequentati.

Articolo 15

Lehrlinge / Angestellte bis 20 Jahre

Gli apprendisti sono sottoposti al presente CCL.

Salari base validi dal 1° giugno 2016 al 31 marzo 2017:

ClasseDescrizioneSalario base (mensile)Salario base (annuale)
3.6.1Giovani lavoratori (AFC) con attestato federale di capacitànel 1° anno (dopo la fine del tirocinio)CHF 4’075.--CHF 52’975.--
3.6.2nel 2° anno (dopo la fine del tirocinio)CHF 4’310.--CHF 56030.--
3.6.3nel 3° anno (dopo la fine del tirocinio)CHF 4'574.--CHF 59’462.--
3.7.1Apprendisti (AFC)nel 1° anno di tirocinioCHF 870.--CHF 11’310.--
3.7.2nel 2° anno di tirocinioCHF 1’040.--CHF 13’520.--
3.7.3nel 3° anno di tirocinioCHF 1’585.--CHF 20’605.--
3.8che ha terminato il tirocinio e che attende di presentarsi agli esami di fine tirocinioCHF 1’755.--CHF 22’815.--
3.9che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi agli esami entro un anno (se non va a scuola e/o frequenta i corsi d’introduzione)CHF 2’895.--CHF 37’635.--
3.10che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi agli esami entro un anno (rinnovo del contratto di tirocinio) (se va a scuola e/o frequenta i corsi d’introduzione)CHF 2’090.--CHF 27’170.--
3.11.1Giovani lavoratori (CFP) con certificato di formazione professionalenel 1° anno (dopo la fine del tirocinio)CHF 3’758.--CHF 48'854.--
3.11.2nel 2° anno (dopo la fine del tirocinio)CHF 3’980.--CHF 51'740.--
3.11.3nel 3° anno (dopo la fine del tirocinio)CHF 4’200.--CHF 54'600.--
3.12.1Apprendisti (CFP)nel 1° anno di tirocinioCHF 700.--CHF 9'100.--
3.12.2nel 2° anno di tirocinioCHF 900.--CHF 11'700.--
3.13che ha terminato il tirocinio e che attende di presentarsi agli esami di fine tirocinioCHF 1’400.--CHF 18'200.--
3.14che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi agli esami entro un anno(se non va a scuola e/o frequenta i corsi d’introduzione)CHF 2’400.--CHF 31'200.--
3.15che non ha superato gli esami di fine tirocinio e che intende ripresentarsi agli esami entro un anno (rinnovo del contratto di tirocinio) (se va a scuola e/o frequenta i corsi d’introduzione)CHF 1’700.--CHF 22'100.--

Il datore di lavoro deve concedere le vacanze ai lavoratori conformemente alla seguente regolamentazione:
Per i lavoratori fino al compimento del 20° anno di età e dall’età di 50 anni compiuti: 12 % pari a 27 giorni lavorativi rispettivamente a 216 ore (per chi lavora tutto l’anno).

Le disposizioni del CCL si applicano anche agli apprendisti con regolare contratto di tirocinio.
Ai giovani che hanno conseguito l’attestato federale di capacità, è garantito il diritto di lavorare nella ditta ancora per almeno sei mesi dopo la scadenza del contratto di tirocinio, con il salario contrattuale di categoria, senza ripercussioni per l’occupazione degli altri dipendenti e senza pregiudizio per l’assunzione di nuovi apprendisti.

Articoli 1, 24 e 35; Appendice 1 – Convenzione salariale valevole dal 1° giugno 2016 al 31 marzo 2017

Kündigung

Kündigungsfrist

Il rapporto di lavoro può essere disdetto, osservando i seguenti termini di disdetta:

PeriodoPreavviso di disdetta
a)durante il periodo di prova di 2 mesi1 settimana per la fine di una settimana
b) quando il rapporto di lavoro ha una durata inferiore ad un anno2 settimane per la fine di una settimana
c) quando il rapporto di lavoro ha una durata superiore ad un anno1 mese per la fine del mese
d) dal 7° anno di lavoro2 mesi per la fine di un mese
e) dalla fine del 10° anno di lavoro3 mesi per la fine di un mese

Articolo 33

Kündigungsschutz

Se i lavoratori sono parzialmente o integralmente incapaci al lavoro per ragione di malattia o infortunio, il rapporto di lavoro non può essere disdetto:

CondizionePeriodo
a) nel 1° anno di serviziodurante 30 giorni
b) nel 2° e 5° anno di serviziodurante 90 giorni
c) dal 6° anno di servizio o dall’età di 45 anni compiutifino a che sono pagate le indennità giornaliere di malattia
c) dal 6° anno di servizio o dall’età di 45 anni compiuti, quando l’incapacità al lavoro ha perdurato oltre un anno e quando la riconquista della capacità lavorativa rispetto al contratto di lavoro è improbabile secondo prognosi medica, il rapporto di lavoro può essere disdetto per:la scadenza dei pagamenti dell’indennità giornaliera di malattia con un preavviso di almeno un mese

Se i lavoratori si ammalano o si infortunano durante il termine di disdetta, questo viene sospeso nel modo seguente ai sensi dell’art. 336c CO:

CondizionePeriodo
a) nel 1° anno di servizioper 30 giorni
b) dal 2° al 5° anno di servizioper 90 giorni
c) dal 6° anno di servizioper 180 giorni

Articolo 34

Sozialpartnerschaft

Vertragspartner

Arbeitnehmervertretung

Sindacato UNIA
Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST)

Arbeitgebervertretung

Associazione Svizzera degli Imprenditori Pittori, regione Ticino (ASIP-TI)

paritätische Organe

Vollzugsorgane

Per l’interpretazione ed applicazione del CCL è designata una “Commissione Paritetica Cantonale nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura” (CPC), composta da 4 rappresentanti e da 2 supplenti dell’Associazione Svizzera degli Imprenditori Pittori, Regione Ticino e da 4 rappresentanti e da 2 supplenti delle organizzazioni sindacali; il suo funzionamento sarà stabilito da apposito regolamento.

La Commissione ha il compito:
a) di adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti alla professione;
b) di occuparsi delle questioni che le vengono sottoposte di volta in volta dalle parti contraenti;
c) di vigilare sull’interpretazione e sull’applicazione del presente CCL, specie per quanto riguarda l’osservanza degli artt. 12 (contributo professionale), 16 (lavoro a cottimo) e 18 (lavoro nero);
d) di notificare alle organizzazioni firmatarie e alle autorità competenti i casi di violazione del CCL;
e) di amministrare i proventi dei contributi professionali;
f) di promuovere periodicamente corsi di perfezionamento professionale e corsi di istruzione per la preparazione agli esami di professione e di maestria;
g) di stabilire se e in quale misura debbano essere dati sussidi a corsi di perfezionamento professionale organizzati da enti vincolati dal presente CCL.

Articolo 5

Konfliktregelungen

Friedenspflicht

Nell’intento di salvaguardare la pace del lavoro, le parti contraenti chiariranno reciprocamente, secondo i principi della buona fede, le divergenze d’opinione ed eventuali vertenze e si adopereranno per la loro composizione secondo le disposizioni seguenti.
In ogni caso le parti si impegnano, per sé e i loro membri, a salvaguardare per l’intera durata del presente CCL la pace assoluta del lavoro ai sensi del Codice Svizzero delle Obbligazioni (CO). Di conseguenza sono proibiti tutti gli atti volti a turbare il lavoro ed in modo speciale ogni rappresaglia o misura di lotta come il boicotto, lo sciopero o la serrata.

Articolo 4

Dokumente und Links  nach oben
» CCL nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura 2016 - 2019 (428 KB, PDF)
» Accordo protocollare, modifica dal 1° gennaio 2017 (265 KB, PDF)
» Adeguamenti salariali 2017 (216 KB, PDF)

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