GAV-Service.ch

Archiv GAV-Service

Achtung: Seit dem 1. Januar 2021 wird die Webseite nicht mehr aktualisiert.

Dies ist der alte Auftritt der GAV-Datenbank der Unia. Sie finden hier die GAV-Daten, die bis 31.12.2020 gültig waren.

Die aktuellen Daten sind auf dem neuen GAV-Service (www.gav-service.ch) zu finden.
GAV-Service.ch Logo Unia

Unia Vertrag CCL nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parchetto e pavimenti tecnici rialzati per il Cantone Ticino

Hinweis

Diese Version existiert nicht in deutscher Sprache.
Aus diesem Grund erscheinen nicht übersetzte Texte in ihrer Originalsprache.

Version des GAV

Gesamtarbeitsvertrag: ab 17.12.2020
Allgemeinverbindlicherklärung: 17.12.2020 - 30.06.2022

Kriterienauswahl (51 von 51)

GAV-Details gemäss Kriterienauswahlnach oben

GAV-Übersicht

Geltungsbereiche

örtlicher Geltungsbereich

Valido per tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 1.1

betrieblicher Geltungsbereich

Valido per tutte le imprese che eseguono lavori di posa di pavimenti di moquette, linoleum, materie plastische e parchetto

Articolo 1.2

persönlicher Geltungsbereich

Valido per i lavoratori (apprendisti compresi) delle imprese menzionate all’art. 1.2., indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.

Il presente CCL non vale per:
a) i quadri dirigenti;
b) il personale amministrativo;
c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.

Articoli 1.3, 1.4

allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich

L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3

allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese (datori di lavoro) che eseguono lavori di posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parchetto.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4a

allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) ai lavoratori e apprendisti delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione; sono esclusi dalla loro applicazione i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4b

Vertragsdauer

automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel

Se non verrà disdetto entro 3 mesi prima della scadenza da una delle parti (mediante lettera raccomandata) si riterrà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per un altro anno.

Articolo 39.4

Arbeitsbedingungen

Lohn und Lohnbestandteile

Löhne / Mindestlöhne

A partire dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2017)
Classe salarialeSalario minimo orarioSalario minimo mensile
CapoCHF 32.95CHF 5'803.--
Posatore pavimenti qualificatoCHF 30.45CHF 5'362.--
Posatore pavimenti non qualificatoCHF 28.70CHF 5'050.--
Apprendisti
1° anno di tirocinioCHF 855.--
2° anno di tirocinioCHF 1'180.--
3° anno di tirocinioCHF 1'715.--

A partire dal 1° febbraio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° agosto 2020)
Classe salarialeSalario minimo orarioSalario minimo mensile
Giovani lavoratori 1° anno - AFC: dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell’anno civile successivoCHF 22.75CHF 4'000.--
Giovani lavoratori 2° anno - AFC: il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinioCHF 25.30CHF 4'450.--
Giovani lavoratori 3° anno - AFC: il terzo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinioCHF 27.85CHF 4'900.--

Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176

Appendice 2; convenzione salariale 2017; Accordo protocollare 2020

Lohnkategorien

Classe salarialeDescrizione
CapoLavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale
Posatore pavimenti qualificato (AFC)Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro
Posatore pavimenti non qualificatoLavoratore con o senza conoscenza ed esperienza professionale maturata sia in Svizzera che all'estero
Giovani lavoratori (AFC)Lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento dell'attestato federale di capacità

Articolo 18

Jahresendzulage / 13. Monatslohn / Gratifikation / Dienstaltersgeschenke

I lavoratori sottoposti al presente CCL ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro non è durato un intero anno civile, sussiste un diritto pro rata.

La tredicesima mensilità è corrisposta come segue:
a) Se il rapporto di lavoro è durato tutto l’anno civile:
I. il lavoratore rimunerato a salario orario riceverà alla fine dell’anno, a titolo supplementare, l’8.3% del salario lordo totale percepito nell’anno civile in questione;
II. il lavoratore pagato a salario mensile riceverà a fine anno una mensilità supplementare corrispondente a un intero salario mensile medio lordo.
b) Se un rapporto di lavoro non è durato un anno civile completo: il lavoratore rimunerato a salario orario o mensile, riceverà, con l’ultima paga, l’8.3% del salario lordo totale percepito nel rispettivo anno civile.

Sui supplementi salariali previsti del presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.

Articolo 32; Accordo protocollare: articolo 22.2

Kinderzulagen

Come stabilito dalla legge cantonale

Articolo 31

Lohnzuschläge

Überstunden / Überzeit

Per le ore straordinarie un supplemento del 25%.

Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC

Sui supplementi salariali previsti dal presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.

Articolo 22; Accordo protocollare: articolo 22.2

Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit

LavoroSupplementi salariali
Lavoro notturno, fra le ore 20.00 e le ore 06.0050%
Lavoro festivo, domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 06.00 del lunedì) e giorni festivi riconosciuti (dalle ore 00.00 alle ore 24.00)100%

Sui supplementi salariali previsti dal presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.

Articolo 22.1; Accordo protocollare: articolo 22.2

Schichtarbeit / Pikettdienst

Nessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legale

Spesenentschädigung

Trasferimenti dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro (cantiere) sono considerati tempo di lavoro e vanno indennizzati a salario normale. Il tempo di viaggio dovrà apparire separatamente sulle giornaliere di lavoro.

A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.

Relativamente alle trasferte dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro (cantiere) se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno CHF 0.70 al km per ogni chilometro di servizio. Alternativamente, se il lavoratore fa uso del proprio veicolo per sua volontà, l’indennità verrà corrisposta per trasferte che superano (andata e ritorno) gli 8 km. Per il rimborso delle spese di viaggio relative a trasferte con partenze e/o arrivo dal/al domicilio privato, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato e dal giorno della settimana, viene riconosciuta unicamente la distanza chilometrica che oltrepassa quella relativa al normale tragitto per recarsi dal domicilio alla sede di servizio e viceversa.

Indennità pranzo:
A norma degli articoli 327a e 327b CO i lavoratori dislocati dall’impresa su cantieri fuori sede hanno diritto ad un rimborso spese.

A totale rimborso delle spese quale pratica applicazione di questo principio,
ed in aggiunta a quanto previsto dall’art. 21 cpv. 6,

la ditta corrisponderà a tutti i lavoratori impegnati fuori da una tratta di 20 km un’indennità di CHF 20.-- al giorno. L’indennità è versata individualmente al lavoratore ad ogni paga ed è indicata separatamente nel conteggio salariale.

Articoli 23 e 24

weitere Zuschläge

Nessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legale

Arbeitszeit und freie Tage

Arbeitszeit

Il totale delle ore di lavoro possibili (vacanze comprese) è di 2064 ore annuali.

Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all’inizio di ogni anno dalla CPC.

Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate alla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata minima settimanale di 37½ ore e massima di 45 ore.

Alle ditte è concessa una flessibilità sull’orario di lavoro pari a 60 ore annue.

La stessa è suddivisa in 15 ore trimestrali e se non utilizzate alla fine di ogni trimestre dell’anno civile (marzo, giugno, settembre, dicembre), devono essere azzerate.

In ogni caso, la flessibilità non può essere aggiunta alle ore di calendario che dovranno risultare, alla fine dell’anno, 2112 ore vacanze e festivi compresi. Ciò significa che eventuali ore che superano le 2112 ore annue dovranno essere retribuite con il dovuto supplemento per le ore straordinarie.

Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì).

In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 22) oltre l’orario normale al sabato, previa approvazione della CPC,
di notte e nei giorni festivi previa autorizzazione della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) o dell’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro.

Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito.

Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevederanno preliminarmente nell’ordine: il grado d’occupazione, i giorni della settimana d’impiego e la fascia oraria d’impiego prevista. II datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all’art. 36 CCL relative al pagamento del salario.

Articoli 20 e 21; Accordo protocollare 2020: articolo 21 cpv 5

Ferien

Vacanze e indennità per le vacanzeA partire dal compimento del 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di etàFino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età
per lavoratori a salario settimanale o mensile25 giorni lavorativi30 giorni lavorativi
per il lavoratori a salario orario10.64% del salario effettivo13.04% del salario effettivo

Sui supplementi salariali previsti del presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.

Articolo 25; Accordo protocollare: articolo 22.2

bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)

OccasioneGiorni compensati
Nascita di un figlio1 giornata
Decesso nella famiglia del lavoratore (moglie e figli)3 giornate
Decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri2 giornate
Matrimonio1 giornata
Trasloco della propria economia domestica limitatamente una volta l’anno, se il rapporto di lavoro non è disdetto1 giornata
Visita di reclutamentomax. 3 giornate
Ispezione delle armi e dell’equipaggiamento0.5 - 1 giornata
Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare1 giornata

Articolo 27

bezahlte Feiertage

Ai lavoratori dovrà essere versata un’indennità del 3,5% sul salario orario lordo a titolo di compenso per i giorni festivi infrasettimanali.
Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga.

Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati dal compenso del 3.5% le seguenti feste:
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione e Ognissanti.

Sui supplementi salariali previsti del presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 26 CCL), per le vacanze (art. 25 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 32 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.

Articolo 26; Accordo protocollare: articolo 22.2

Bildungsurlaub

Per i corsi di aggiornamento e di perfezionamento il lavoratore ha diritto a 3 giorni di congedo pagato all’anno.

Articolo 38

Lohnausfallentschädigungen

Krankheit / Unfall

Malattia:
Versamento di un'indennità giornaliera pari all'80% dell’ultimo salario, dopo al massimo due giorni di carenza a carico del lavoratore, per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi; i premi sono sopportati, dall'impresa e dal lavoratore, in ragione della metà. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro.

Infortuni:
Le prestazioni SUVA coprono l’80% del guadagno assicurato; giorni di carenza: pagati dal datore di lavoro nella misura dell’80% del guadagno assicurato.

Articoli 29 e 30

Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub

Congedo paternità: 1 giornata

Articolo 27.1.4

Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst

Indennità in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civilePer celibiPer sposati o celibi con persone a carico
durante l’intera scuola reclute50%80%
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: Durante 4 settimane per tutti i militi100%100%
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori: Dalla 5a settimana in avanti:50%80%

Ha diritto all’indennità in corrispondenza al capoverso 1 solo se il milite è stato alle dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono l’entrata in servizio oppure se il rapporto di lavoro dura, il servizio incluso, più di tre mesi.

Nel caso che le indennità legali previste dal regolamento concernente l’indennità ai militi per la perdita di guadagno eccedono quelle corrisposte dal datore di lavoro ai termini del capoverso 1 queste spettano al lavoratore.

Articolo 28

Pensionsregelungen / Frühpensionierung

C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).

Beiträge

Paritätische Fonds / Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge

Datori di lavoro:
Il 6‰ (sei per mille) dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 50.-- al mese

Lavoratori (apprendisti compresi):
Totale *
lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL0.7% *0.3%

1.0%

lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL0.7% *0.7% *

* del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). Sottostanno a questo obbligo anche i lavoratori al beneficio dell’AVS e gli apprendisti non ancora assoggettati ai premi AVS

Articolo 11

Arbeits- / Diskriminierungsschutz

Anti-Diskriminierungsbestimmungen

Nessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legale

Gleichstellung allg. / Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie / Sexuelle Belästigung

Nessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legale

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure rilevatesi necessarie in base all'esperienza, adeguate alle concrete circostanze e tecnicamente realizzabili.

I lavoratori aiutano il datore di lavoro nell'applicazione delle misure da adottare, si attengono alle istruzioni e utilizzano in modo corretto gli impianti per la protezione della salute e i dispositivi di sicurezza.

È applicabile la soluzione settoriale Persona di Contatto (PERCO) "Sicurezza del lavoro e protezione della salute nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parchetto e pavimenti tecnici rialzati".

Articolo 15

Lehrlinge / Angestellte bis 20 Jahre

Assoggettamento al CCLPP:
Gli apprendisti sono assoggettati al contratto collettivo di lavoro.

Contributo professionale apprendisti:
- lavoratori attivi in ditta associate all’ATP e firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa) (+ 0.3%) del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)
- lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL: 0.7% del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa)

Vacanze:
Fino al compimento del 20° anno di età: 30 giorni lavorativi (13.04% del salario effettivo (pari a 30 giorni lavorativi) per i lavoratori a salario orario)

Apprendisti
Salari minimi a partire dal 1° gennaio 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2017)
Classe salarialeSalario minimo mensile
1° annoCHF 855.--
2° annoCHF 1'180.--
3° annoCHF 1'715.--

Giovani lavoratori AFC
A partire dal 1° febbraio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° agosto 2020)
Classe salarialeSalario minimo orarioSalario minimo mensile
Giovani lavoratori 1° anno - AFC: dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell’anno civile successivoCHF 22.75CHF 4'000.--
Giovani lavoratori 2° anno - AFC: il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinioCHF 25.30CHF 4'450.--
Giovani lavoratori 3° anno - AFC: il terzo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinioCHF 27.85CHF 4'900.--

Articoli 1.3, 11, 25.1 e 18; Appendice 2: convenzione salariale 2017; Accordo protocollare 2020

Kündigung

Kündigungsfrist

Anno di servizioDisdetta
Periodo di prova (2 mesi, massimo 3 mesi previo accordo scritto)in ogni momento con un preavviso di 5 giorni lavorativi
Primo anno di servizio1 mese per la fine del mese
Nel secondo e fino al nono anno di servizio2 mesi per la fine del mese
Dal decimo anno di servizio3 mesi per la fine del mese

Articolo 37

Kündigungsschutz

Principio: è esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro con riserva degli artt. 37.3.b. e 37.3.c. del presente CCL, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità.

Articolo 37

Sozialpartnerschaft

Vertragspartner

Arbeitnehmervertretung

Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale del cantone Ticino OCST

Arbeitgebervertretung

Associazione Ticinese Pavimenti - ATP

paritätische Organe

Vollzugsorgane

Per l’interpretazione ed applicazione del CCL è designata una “Commissione Paritetica Cantonale nel ramo della posa di pavimenti” (CPC) composta da 2 rappresentanti e da 2 supplenti dell’Associazione Ticinese Pavimenti e da 2 rappresentanti e da 2 supplenti delle organizzazioni sindacali; il suo funzionamento sarà stabilito da apposito regolamento.

La CPC ha innanzitutto il compito di applicare e far rispettare le disposizioni previste dal presente CCL. Le parti contraenti delegano le competenze necessarie alla CPC per far valere il diritto all'esecuzione in comune ai sensi dell'art. 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziari.

La CPC svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del CCL e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
- assolvere quei compiti particolari che le vengono assegnati di volta in volta dalle parti contraenti;

- allestire il calendario di lavoro;
- verificare i calendari di lavoro aziendali e speciali;
- conciliare le divergenze di opinione tra l’azienda e il lavoratore, soprattutto riguardo l’assegnazione alle classi salariali;
- conciliare le controversie tra l’azienda e il lavoratore relative alla sicurezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie;
- eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affidare l’esecuzione di tali compiti alle Sottocommissioni regionali (SR);
- eseguire i controlli sui cantieri nel rispetto dei disposti del CCL;
- notificare alle Autorità competenti i casi di violazione contrattuale con la conseguente richiesta di sospensione dell’assegnazione dei permessi per la manodopera estera e l’esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici;

- amministrare i proventi del contributo paritetico;
- costituire, qualora lo ritenesse necessario, fondi speciali, oltre quelli previsti dal CCL, che rispondano agli scopi contrattuali e di regolarne l’impiego;

- decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezionamento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presente CCL o da terzi;
- verificare il rispetto dell’art. 17 relativo al lavoro in subappalto.

Articoli 4 e 5; Allegato: articolo 5

Fonds

L’introito totale della CPC verrà utilizzato, sulla base di uno speciale accordo, per:
a) l’esecuzione e l’applicazione del CCL compresa l’organizzazione e la realizzazione dei controlli, sopperire gli oneri derivanti da Collegio Arbitrale e Arbitro Unico;
b) il sostegno e il finanziamento della formazione e del perfezionamento professionale;
c) i rimborsi ai lavoratori organizzati attraverso le rispettive organizzazioni sindacali;
d) le azioni mirate alla difesa degli interessi generali della professione.

Articolo 11

Mitwirkung

Freistellung für Verbandstätigkeit

Nessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legale

Mitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.)

Nessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legale

Schutzbestimmungen von Gewerkschaftsdelegierten und von Mitgliedern der Personal- / Betriebskommissionen

Nessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legale

Soz. Massnahmen / Sozialpläne / Massenentlassungen / Erhaltung v. Arbeitsplätzen

Nessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legale

Konfliktregelungen

Schlichtungsverfahren

Prima istanza: Commissione Paritetica Cantonale
Seconda istanza: Collegio Arbitrale e Arbitro Unico

Articolo 6

Friedenspflicht

Le parti si impegnano, per se e per i loro membri, a salvaguardare, per l’intera durata del presente CCL, la pace assoluta del lavoro ai sensi del Codice svizzero delle Obbligazioni (CO). Di conseguenza, sono proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro quali la minaccia di sciopero, provocazione allo sciopero, ogni resistenza passiva come pure ogni rappresaglia o altra misura di lotta quali la serrata o il boicotto.

Articolo 3

Kaution

Al fine di garantire le pene convenzionali, coprire i costi di controllo e d’esecuzione del presente CCL viene prelevata una cauzione di CHF 10’000.-- o CHF 20’000.-- (a seconda dell’importo dei lavori da eseguire) a tutte le imprese o reparti di imprese operanti nei settori che appaiono nel campo d’applicazione definito nel decreto d’obbligatorietà generale. L’importo della cauzione potrà essere versato anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino. Si richiama inoltre l’Appendice 1 del presente CCL relativo alla cauzione.

Se la somma aritmetica dei mandati (mercede secondo i contratti d’appalto) è inferiore a CHF 1’000.--, le imprese sono liberate dall’obbligo di versare una cauzione. Questa liberazione vale per l’anno civile.

Ai fini della garanzia del contributo al Fondo paritetico e diritti contrattuali della Commissione Paritetica Cantonale (CPC), con l’entrata in vigore della presente appendice 1 o prima dell’inizio dell’attività lavorativa in Cantone Ticino, ogni datore di lavoro deposita (con possibilità di effettuare il deposito anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino), presso la CPC, una cauzione del seguente tenore:
a) cauzione di CHF 10’000.-- per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità inferiore o uguale a CHF 20’000.--*;
b) cauzione di CHF 20’000.-- per lavori (o somma dei lavori) in un anno civile di entità superiore a CHF 20’000.--*.

* L’importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d’appalto controfirmato dal committente.

La cauzione può essere depositata in contanti o costituita tramite garanzia irrevocabile di una banca o compagnia d’assicurazioni (con sede in Svizzera) sottoposte alla sorveglianza della FINMA. Con la banca viene definita l’autorizzazione al prelievo a favore della CPC e nel caso della garanzia bancaria viene definito anche lo scopo dell’utilizzo. La cauzione depositata al tasso d’interesse applicato generalmente per questi conti dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino. Gli interessi rimangono sul conto e vengono versati solo al momento dello svincolo della cauzione, al netto dei costi amministrativi.

Nel caso in cui una cauzione, in virtù di un altro contratto di lavoro collettivo, è già stata depositata essa verrà tenuta in considerazione (deduzione dell’importo della cauzione già versata), vale a dire che deve essere dedotta dall’importo da corrispondere affinché una cauzione non risulti versata due volte.

Utilizzo:
La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:
a) ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedurali;
b) ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.

Articolo 12; Appendice 1: Articoli 1 e 2

Dokumente und Links  nach oben
» Beschluss zur Allgemeinverbindlicherklärung
» CCL Posa pavimenti in moquette, linoleum, materie plastische e parchetto (1401 KB, PDF)
» Accordo protocollare 2020 (1433 KB, PDF)
» Convenzione salariale 2019 CCL Posa pavimenti (90 KB, PDF)

Export nach oben
» PDF Dokument
» Excel Datei herunterladen
Üblicher Lohn in dieser Branche: nach oben
 

    Sie haben zur Zeit keine GAV-Versionen in Ihrer Merkliste.


Unia Home


Produktion (Version 5.4.9)