CCL nel ramo della vetrerie del Cantone Ticino
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Version des GAV
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.12.2020
Allgemeinverbindlicherklärung: 01.12.2020 - 30.06.2022
Kriterienauswahl
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GAV-ÜbersichtGeltungsbereicheörtlicher GeltungsbereichIl CCL-TI vale per tutto il territorio del Cantone Ticino. Articolo 1betrieblicher GeltungsbereichIl contratto di lavoro ha validità per tutte le aziende, per reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che operano: – nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all’interno dell’azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l’impiego – nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all’interno all’esterno degli edifici. In particolare sono assoggettati al presente CCL le aziende, i reparti aziendali e gruppi di montaggio occupati nei seguenti settori: - nel taglio dei vetri di qualsiasi spessore e lavorazioni diverse come la molatura, lucidatura, intagli, fori, tacche; - nella posa di vetri in genere: semplici come float, stampati, acidati, stratificati e temperati, vetri isolanti nelle diverse composizioni e di sicurezza per facciate, vetri per infissi e finestre in metallo, in legno, in PVC, legno metallo; - nelle coperture per tetti a shed, lucernari e cupole in vetro e materiale plastico, elementi in vetro per scale, soffitti luminosi, pavimenti pedonabili, sportelli per banche; - nell'esecuzione di tavoli, armadi, sportelli, pareti ed elementi in specchio; - nella lavorazione di decorazioni, serigrafie, termolaccature, costruzione o restauro di elementi con vetri artistici mediante legatura in piombo e ottone per arredamenti, musei, esposizioni, locali di culto, pubblici e privati in genere; - nell'esecuzione di porte e sopraluci vetrati, porte automatiche, girevoli e scorrevoli per impennate esterne e pareti divisorie interne; - nella fornitura e nella posa di vetri antifuoco e anticrimine, vetrate di sicurezza per parapetti e balconi; - nella costruzione nella posa di serre, rivestimenti facciate, vani lift, transenne per impianti sportivi, pareti foniche e traslucide per strade, autostrade e ferrovie, pareti in profilit e in vetrocemento; - nei rivestimenti speciali di facciata "camicie in vetro", facciate strutturali, facciate ventilate con fissaggio puntuale, cornici e telai in metallo, legno e PVC che con il vetro formano un elemento unico, pannelli solari, applicazione film di protezione su vetri e materiali plastici; - negli interventi di riparazione e sostituzione in tutti i campi del vetro e materie plastiche; - nelle masticature e sigillature in ogni campo di applicazione. Non sono per contro assoggettati al presente CCL le aziende ed i reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro. La CPC si riserva di effettuare le necessarie verifiche. Articolo 2persönlicher GeltungsbereichLe disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro sono valide per tutti i lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali di cui all'art. 2 del CCL, ivi compresi gli apprendisti, che ricoprono una delle seguenti funzioni: – capo vetraio: lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale – vetraio qualificato: lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente oppure riconosciuto come tale dal datore di lavoro – vetraio: lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale acquisiti in Svizzera e/o all’estero – aiuto vetraio: lavoratore con limitate conoscenze professionali – giovani lavoratori: lavoratori qualificati durante il primo, rispettivamente, il secondo anno e terzo anno civile successivo al conseguimento dell’attestato federale di capacità durante i quattro anni di formazione Non sono assoggettati al presente CCL: – i direttori d’azienda – i tecnici con funzioni direttive o altri collaboratori che, per posizione o responsabilità, dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare una influenza determinante sui processi decisionali – il personale di vendita ed i rappresentanti Articolo 3allgemeinverbindlich erklärter örtlicher GeltungsbereichL’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino. Conferimento dell’obbligatorietà generale: Articolo 2allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher GeltungsbereichLe disposizioni contrattuali dichiarate di obbligatorietà generale valgono per tutte le aziende, per reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che operano: – nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all’interno dell’azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l’impiego; – nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all’interno e all’esterno degli edifici. In particolare le disposizioni contrattuali dichiarate di obbligatorietà generale valgono per le aziende, i reparti aziendali e gruppi di montaggio occupati nei seguenti settori: – nel taglio dei vetri di qualsiasi spessore e lavorazioni diverse come la molatura, lucidatura, intagli, fori, tacche; – nella posa di vetri in genere: semplici come float, stampati, acidati, stratificati e temperati, vetri isolanti nelle diverse composizioni e di sicurezza per facciate, vetri per infissi e finestre in metallo, in legno, in PVC, legno metallo; – nelle coperture per tetti a shed, lucernari e cupole in vetro e materiale plastico, elementi in vetro per scale, soffitti luminosi, pavimenti pedonabili, sportelli per banche; – nell’esecuzione di tavoli, armadi, sportelli, pareti ed elementi in specchio; – nella lavorazione di decorazioni, serigrafie, termo laccature, costruzione o restauro di elementi con vetri artistici mediante legatura in piombo e ottone per arredamenti, musei, esposizioni, locali di culto, pubblici e privati in genere; – nell’esecuzione di porte e sopraluci vetrati, porte automatiche, girevoli e scorrevoli per impennate esterne e pareti divisorie interne; – nella fornitura e nella posa di vetri antifuoco e anticrimine, vetrate di sicurezza per parapetti e balconi; – nella costruzione e nella posa di serre, rivestimenti facciate, vani lift, transenne per impianti sportivi, pareti foniche e traslucide per strade, autostrade e ferrovie, pareti in profilit e in vetrocemento; – nei rivestimenti speciali di facciata «camicie in vetro», facciate strutturali, facciate ventilate con fissaggio puntuale, cornici e telai in metallo, legno e PVC che con il vetro formano un elemento unico, pannelli solari, applicazione film di protezione su vetri e materiali plastici; – negli interventi di riparazione e sostituzione in tutti i campi del vetro e materie plastiche; – nelle masticature e sigillature in ogni campo di applicazione. Esse non valgono per contro per le aziende ed i reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro. Conferimento dell’obbligatorietà generale: Articolo 3allgemeinverbindlich erklärter persönlicher GeltungsbereichLe disposizioni contrattuali dichiarate di obbligatorietà generale valgono per tutti i lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali di cui sopra al punto 2, compresi gli apprendisti. Sono invece esclusi: – i direttori d’azienda; – i tecnici con funzioni direttive o altri collaboratori che, per posizione o responsabilità, dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare una influenza determinante sui processi decisionali; – il personale di vendita e i rappresentanti. Conferimento dell’obbligatorietà generale: Articolo 4Vertragsdauerautomatische Vertragsverlängerung / VerlängerungsklauselIl presente CCL entra in vigore il 1° gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2021. Ogni associazione contraente può disdire il contratto, con effetto per tutte le associazioni, per la prima volta, per il 31 dicembre 2021. Se il contratto non viene disdetto, per iscritto, tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un ulteriore anno. Articolo 32ArbeitsbedingungenLohn und LohnbestandteileLöhne / MindestlöhneSalari a partire dal 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2020)
Categoria | Salario orario |
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capo vetraio | CHF 30.10 | vetraio qualificato | CHF 27.60 | vetraio* | CHF 25.65 | aiuto vetraio | CHF 24.15 | *lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale o che ha svolto l’attività di aiuto vetraio per quattro anni nella stessa azienda o 48 mesi nel settore in Svizzera o all’estero: questa misura è applicabile unicamente per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2018. In caso di cambiamento di posto di lavoro il lavoratore mantiene l’assegnazione a questa categoria (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2020) Giovani lavoratori
Anni di servizio | Salario orario |
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1° anno, dal conseguimento dell'attestato sino alla fine dell'anno civile successivo | CHF 22.90 | 2° anno, dal secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell'attestato | CHF 24.95 | 3° anno, dal terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato | CHF 25.45 | Si raccomanda a tutte le ditte di introdurre un sistema di rimunerazione del salario nella forma mensile (coefficiente mensile: 180.3 — ore lavorative, giorni festivi e giorni di vacanza inclusi)
Apprendisti
Anno di tirocinio | Salario mensile |
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1° anno di tirocinio | CHF 700.-- | 2° anno di tirocinio | CHF 850.-- | 3° anno di tirocinio | CHF 1'250.-- | 4° anno di tirocinio | CHF 1'450.-- | Casi particolari sono oggetto di un accordo salariale speciale, firmato da datore di lavoro e lavoratore, sottoposto per esame ed approvazione alla Commissione Paritetica Cantonale.
Articoli 14 e 15LohnkategorienCategoria | Qualificazione |
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Capo vetraio | Lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale | Vetraio qualificato | Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità (AFC) o attestato estero riconosciuto come equivalente o riconosciuto come tale dal datore di lavoro | Vetraio | Lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale o che ha svolto l’attività di aiuto vetraio per quattro anni nella stessa azienda o 48 mesi nel settore in Svizzera o all’estero: questa misura è applicabile unicamente per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2018. In caso di cambiamento di posto di lavoro il lavoratore mantiene l’assegnazione a questa categoria | Aiuto vetraio | Lavoratore con limitate conoscenze professionali | Articolo 14LohnerhöhungPer informazione: Le parti si incontrano ogni anno (entro fine ottobre) per concordare eventuali aumenti salariali o modifiche contrattuali.
Articolo 30Jahresendzulage / 13. Monatslohn / Gratifikation / DienstaltersgeschenkeDurante il mese di dicembre, il datore di lavoro riconosce al lavoratore una tredicesima mensilità corrispondente all’8.33% del salario lordo annuo percepito. La tredicesima mensilità è parimenti riconosciuta agli apprendisti con il pagamento di una mensilità intera. Se un rapporto di lavoro inizia o si conclude nell'arco di un anno civile, il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità pro rata temporis. Articolo 24KinderzulagenIl diritto dei lavoratori agli assegni famigliari, è regolato dalla Legge Cantonale sugli assegni famigliari e relative direttive.
Articolo 25LohnzuschlägeÜberstunden / ÜberzeitÈ considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la soglia delle 43 ore settimanali. Possibilmente, il lavoro straordinario deve essere evitato.
Il datore di lavoro deve corrispondere il supplemento salariale del 25% per ogni ora straordinaria prestata o concordare una compensazione in pari tempo libero. Tutte le ore prestate oltre le 43 ore sono da compensare entro il 31 dicembre. Articoli 20.1, 20.2 e 20.5Nachtarbeit / Wochenendarbeit / AbendarbeitPer il lavoro di sabato, serale, notturno e domenicale il datore di lavoro deve corrispondere il supplemento salariale del
Tipo del lavoro | Supplemento salariale |
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per il lavoro prestato di sabato | 25% | per l'orario di lavoro serale (tra le 20.00 e le 23.00) | 25% | per il lavoro notturno (tra le ore 23.00 e le ore 06.00) e domenicale* | 100% | *È considerato lavoro notturno quello eseguito tra le ore 23.00 e le ore 06.00. Viene considerato lavoro domenicale quello prestato di domenica e nei giorni festivi cantonali parificati alla domenica. Tutte le ore prestate oltre le 43 ore sono da compensare entro il 31 dicembre. Articoli 20.3 a 20.5Schichtarbeit / PikettdienstIl lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito. Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevederanno preliminarmente nell’ordine: il grado d’occupazione, i giorni della settimana d’impiego e la fascia oraria d’impiego prevista. II datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all’art. 15 CCL relative al pagamento del salario. I contratti di lavoro dovranno essere tempestivamente notificati alla CPC.
La CPC si riserva di emanare disposizioni particolari nel caso in cui una ditta introduce un sistema di lavorazione a turni.
Articoli 16bis e 21SpesenentschädigungSpese per vitto e alloggio. Per il lavoro fuori sede, il lavoratore ha diritto a CHF 18.-- al giorno per il rimborso del pranzo. Se il lavoratore utilizza il suo mezzo di trasporto personale, egli ha diritto ad una indennità chilometrica di:
Mezzo di trasporto | Indennità |
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Autovetture | CHF 0.60 | Motociclette | CHF 0.30 | Ciclomotori | CHF 0.20 | Se il lavoratore deve lavorare in località particolarmente costose, è necessario concordare delle indennità adeguate. Se il lavoratore in trasferta è tenuto a pernottare in loco, le spese integrali sostenute sono a carico del datore di lavoro. Spese di viaggio. Il datore di lavoro deve rimborsare tutte le spese di viaggio che il lavoratore deve affrontare a causa del lavoro fuori sede che il lavoratore deve affrontare.
Articolo 23weitere ZuschlägeNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleArbeitszeit und freie TageArbeitszeitLa durata media settimanale del lavoro è fissata a 41.5 ore da ripartire dal lunedì al venerdì. L'orario di lavoro settimanale, dal lunedì al venerdì, può essere aumentato sino ad un massimo di 43 ore. Il tempo di viaggio è considerato tempo di lavoro. La CPC stabilisce ogni anno una tabella delle ore mensili possibili, riservata la facoltà ad ogni singola azienda di introdurre un orario aziendale. In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 20.3 CCL) oltre l’orario normale al sabato, previa autorizzazione della CPC, di notte e nei giorni festivi previa autorizzazione delle competenti autorità (cantonali o federali) e della CPC. Le richieste di autorizzazione per il lavoro al sabato dovranno essere inoltrate al segretariato per accettazione, tramite l’apposito formulario. Le richieste dovranno pervenire al segretariato entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro. In caso di manifesta e giustificata urgenza, si potrà notificare l’attività svolta posteriormente, entro il lunedì seguente alle ore 12.00. Articolo 16FerienDurata delle vacanze. Ogni lavoratore ha diritto, per un anno intero di lavoro, a
Chi | Vacanze |
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Dal 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età | 23 giorni o 4,6 settimane
| corrispondenti, per i lavoratori pagati a ore, alla seguente indennità vacanza | (9.7% | Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il 50° | 28 giorni o 5,6 settimane
| corrispondenti, per i lavoratori pagati a ore, alla seguente indennità vacanza | (12,07% del salario minimo) | I giorni festivi che cadono durante un periodo di vacanza, non contano come giorni di vacanza. Se durante le vacanze il lavoratore si ammala o subisce un infortunio, i giorni di inabilità lavorativa completa senza colpa (attestati da un certificato medico) non contano come giorni di vacanza. Riduzione delle vacanze: - se il lavoratore è impedito per sua colpa a lavorare, le sue vacanze possono essere ridotte di 1/12 nel caso in cui l'impedimento al lavoro è stato, durante un anno civile, di un mese intero. Per ogni ulteriore mese intero di assenza, le vacanze potranno essere ridotte ogni volta di un altro dodicesimo. - se il lavoratore è impedito senza sua colpa a lavorare, come ad esempio a causa di un infortunio, di malattia, adempimento di obblighi pubblici, servizio militare o protezione civile, di adempimento di una funzione pubblica, le vacanze possono essere ridotte di 1/12 se l'impedimento durante un anno civile è stato di due mesi interi; per ogni ulteriore mese di assenza, le vacanze possono essere ridotte ogni volta di un ulteriore dodicesimo. Data delle vacanze: Le vacanze devono essere concesse, rispettivamente prese, possibilmente in modo consecutivo e di regola durante il rispettivo anno di lavoro. Il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze, tenendo conto dei desideri del lavoratore nella misura in cui questi sono compatibile con gli interessi dell'azienda. Vacanze collettive La CPC può stabilire uno o più periodi di vacanze collettive obbligatorie per tutte le ditte, ritenuto che un periodo di vacanza è fissato durante la prima quindicina del mese di agosto. Il datore di lavoro ed il lavoratore, in deroga a quanto previsto, possono concordare un periodo di vacanza di una durata minima di 15 giorni civili, che dovrà cadere nel periodo 1. luglio - 30 settembre.
Articoli 17.1 a 17.6bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)Il lavoratore ha diritto all'indennità di perdita di salario per le seguenti assenze
Occasione | Giorni compensati |
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Matrimonio del lavoratore | 1 giorno | Nascita di un figlio del lavoratore | 2 giorni | Decesso del coniuge, di un figlio del lavoratore, dei genitori, dei suoceri, di fratelli o sorelle, che vivono in comunione domestica con il lavoratore | 3 giorni | Altrimenti | 2 giorni | Decesso dei nonni | 1 giorno | Partecipazione ad ispezione militare | ½ giornata (qualora la distanza tra il posto di lavoro e quello di ispezione sia tale da rendere impossibile la ripresa del lavoro nella stessa giornata, il lavoratore avrà diritto a una giornata intera) | Reclutamento militare | 1 giorno | Ricerca di impiego (unicamente in caso di disdetta da parte del datore di lavoro, media settimanale) | ½ giornata | Trasloco (una volta all'anno) | 1 giorno | Per il perfezionamento professionale specifico del ramo, il lavoratore ha diritto a due giorni di lavoro remunerato per ogni anno civile. Nell'anno civile successivo, può essere riportato un solo giorno di concedo di formazione.
Articolo 22bezahlte FeiertageIl lavoratore ha diritto alla compensazione della perdita salariale per i seguenti 9 giorni festivi: Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Corpus Domini, Ascensione, 1. agosto, Assunzione, Natale e Santo Stefano. Il diritto al pagamento dei citati 9 giorni festivi corrisponde al 3.5% del salario lordo annuo. Articolo 17.7BildungsurlaubPer il perfezionamento professionale specifico del ramo, il lavoratore ha diritto a due giorni di lavoro remunerato per ogni anno civile. Nell’anno civile successivo, può essere riportato un solo giorno di concedo di formazione.
Articolo 22.2LohnausfallentschädigungenKrankheit / UnfallSalario in caso di malattia: Prestazioni in caso di malattia. Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione collettiva con una cassa malati che garantisca, oltre alle prestazioni LAMal , un'indennità giornaliera pari all'80% del salario lordo. Con la prestazione d'indennità giornaliera di malattia viene tacitato l'obbligo di corresponsione del salario da parte del datore di lavoro ai sensi degli art. 324a e 324b del Codice delle Obbligazioni.
Versamento dei premi. I premi a copertura dell'assicurazione collettiva per la perdita di guadagno in caso di malattia sono sopportati, dal datore di lavoro e dal lavoratore, in ragione della metà. Condizioni minime di assicurazione - inizio dell'assicurazione a partire dal giorno in cui, in base all'assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro. - il versamento di un'indennità giornaliera di malattia pari all'80% dopo al massimo un giorno di carenza (primo giorno a carico del lavoratore). - se la copertura del contratto di assicurazione è differita di 30 giorni al massimo, la perdita di guadagno non assicurata è a carico del datore di lavoro. - il versamento dell'indennità giornaliera per 720 giorni nell'arco di 900 giorni consecutivi. - il versamento dell'indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa parziale proporzionata al grado di inabilità attestata. - l'esonero del pagamento dei premi durante i periodi di malattia. - le prestazioni ai sensi dell’art. 324a del CO quando i lavoratori non possano essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o quando lo siano solo con riserva, per un periodo limitato sulla base della scala bernese; - la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall'assicurazione collettiva, di continuare in qualità di assicurato individuale, fermo restando che il premio per l'assicurazione individuale sarà stabilito in base all'età del lavoratore al momento dell'entrata nell'assicurazione collettiva. Se l'assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell'indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall'assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un'assicurazione malattia senza prestazioni differite: in altre parole, il termine di attesa è al massimo di un giorno. Se a causa di malattia, l'incapacità lavorativa dura più di due giorni, il lavoratore deve presentare, senza essere sollecitato, un certificato medico. Si raccomanda di verificare l'adempimento delle citate condizioni di assicurazione con il proprio assicuratore malattia.
Salario in caso d’infortunio: Prestazioni in caso d'infortunio. In caso d'infortunio il datore di lavoro non deve versare alcuna prestazione fintanto che le prestazioni assicurative dovute dalla SUVA coprono l'80% del guadagno assicurato. I giorni di carenza della SUVA devono essere pagati dal datore di lavoro nella misura dell'80% del guadagno assicurato (ovvero, primi due giorni a carico del datore di lavoro). Viene così tacitato l'obbligo da parte del datore di lavoro di versare il salario ai sensi degli art. 324a e 324b del Codice delle Obbligazioni. Versamento dei premi I premi per l'assicurazione contro gli infortuni professionali sono assunti dal datore di lavoro (AIP) mentre i premi per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore (AINP). Riduzione delle prestazioni da parte della SUVA Se la SUVA esclude o riduce, in caso di grave negligenza dell'assicurato o di pericoli straordinari o di atti temerari ai sensi degli art. 37 - 39 LAINF, le prestazioni dell'assicurazione, l'obbligo al pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa entità.
Articoli 18 e 19Militär- / Zivil- / ZivilschutzdienstNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legalePensionsregelungen / FrühpensionierungNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleBeiträgeParitätische Fonds / Vollzugsbeiträge / WeiterbildungsbeiträgePer la copertura delle spese derivanti dall’introduzione ed applicazione del CCL, nonché per sviluppare azioni tendenti alla formazione professionale (apprendistato), al miglioramento della qualifica professionale ed alla difesa degli interessi generali della professione
, è istituito un contributo paritetico, da versare alla CPC in Bellinzona, del seguente ammontare:
Chi | | | Totale |
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per tutti i datori di lavoro del Cantone Ticino assoggettate al presente CCL | | | 2‰ (due per mille) dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 20.-- al mese | Lavoratori (apprendisti compresi): | | | Lavoratori attivi in ditta associate all’AVCT e firmatarie del CCL | 0.7% (1) | 0.3% (1)
| 1.0% (1)
| Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL | 0.7% (1) | | 0.7% | (1) del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). Sottostanno a questo obbligo anche i lavoratori al beneficio dell’AVS e gli apprendisti non ancora assoggettati ai premi AVS. È fatto divieto alle ditte di assumere a proprio carico il contributo paritetico dovuto dai lavoratori. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario. Il mancato versamento del contributo paritetico entro il termine stabilito dall’art. 10.1., sarà gravato degli interessi di mora; inoltre la ditta potrà essere passibile di multa con l’eventuale diritto di ricorso a norma degli artt. 7 e 8 del presente CCL.
Articolo 10Arbeits- / DiskriminierungsschutzAnti-DiskriminierungsbestimmungenNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleGleichstellung allg. / Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie / Sexuelle BelästigungNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleArbeitssicherheit / GesundheitsschutzNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleLehrlinge / Angestellte bis 20 JahreSubordinazione CCL: Gli apprendisti sono subordinati al contratto. Vacanze: Fino al compimento del 20° anno di età: 28 giorni Congedo giovanile (dipendenti fino a 30 anni, per attività govanili volontarie, non retribuiti): 5 giorni di formazione suppl.
Salari minimi apprendisti:
Anno di tirocinio | Salario mensile |
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1° anno di tirocinio | CHF 700.-- | 2° anno di tirocinio | CHF 850.-- | 3° anno di tirocinio | CHF 1250.-- | 4° anno di tirocinio | CHF 1'450.-- | Articoli 3, 14 e 17.1; Conferimento dell’obbligatorietà generale: articolo 5; articolo 14; 329e COKündigungKündigungsfristDurante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento con preavviso di 7 giorni. Sono considerati periodo di prova i primi tre mesi di lavoro. Disdetta dopo il periodo di prova: il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese
Anni di servizio | Periodo di preavviso |
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nel 1. anno di servizio | 1 mese | nel 2. anno sino al 9. anno di servizio | 2 mesi | Dal 10. anno di servizio | 3 mesi | La disdetta deve essere intimata per tempo, in modo da essere in possesso del destinatario al più tardi entro l'ultimo giorno lavorativo del mese.
Nel calcolo degli anni di servizi, la durata dell'apprendistato nella stessa impresa è assommata agli anni di servizio. È esclusa la disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, dopo il periodo di prova, fintanto che il lavoratore ha diritto a prestazioni dell'assicurazione malattia o infortunio. Se il lavoratore si ammala dopo l'intimazione della disdetta, la scadenza ne verrà sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo sino al quinto anno compreso di servizio per 90 giorni al massimo e a partire dal sesto anno per un massimo di 180 giorni. Se la data finale non coincide con il termine di disdetta prolungato, questo verrà differito sino alla fine del mese successivo. Restano riservati gli articoli 336c (disdetta in tempo inopportuno da parte del datore di lavoro), art. 336d (disdetta in tempo inopportuno da parte del lavoratore), art. 337 (risoluzione immediata del rapporto di lavoro), art. 337d (mancato inizio attività), art. 336-336b (protezione da licenziamento ingiustificato) del Codice delle Obbligazioni.
Articolo 27KündigungsschutzÈ esclusa la disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, dopo il periodo di prova, fintanto che il lavoratore ha diritto a prestazioni dell'assicurazione malattia o infortunio. Se il lavoratore si ammala dopo l'intimazione della disdetta, la scadenza ne verrà sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo sino al quinto anno compreso di servizio per 90 giorni al massimo e a partire dal sesto anno per un massimo di 180 giorni. Se la data finale non coincide con il termine di disdetta prolungato, questo verrà differito sino alla fine del mese successivo. Restano riservati gli articoli 336c (disdetta in tempo inopportuno da parte del datore di lavoro), art. 336d (disdetta in tempo inopportuno da parte del lavoratore), art. 337 (risoluzione immediata del rapporto di lavoro), art. 337d (mancato inizio attività), art. 336-336b (protezione da licenziamento ingiustificato) del Codice delle Obbligazioni.
Articoli 27.5 a 27.7SozialpartnerschaftVertragspartnerArbeitnehmervertretungSindacato Unia Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino (OCST)ArbeitgebervertretungAssociazione Vetrerie del Cantone Ticinoparitätische OrganeVollzugsorganePer l’interpretazione ed applicazione del CCL è designata una «Commissione Paritetica Cantonale delle vetrerie» (CPC) composta da 2 membri e due supplenti, rappresentanti l’Associazione Vetrerie del Cantone Ticino e da 2 membri e due supplenti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCL; il funzionamento sarà stabilito da apposito regolamento.
La CPC svolge i seguenti compiti: – adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del contratto e per la soluzione dei problemi inerenti la professione; – assolvere quei compiti particolari che le sono assegnate di volta in volta dai contraenti;
– vigilare sull’interpretazione e sull’applicazione del CCL; – eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende; – notificare alle organizzazioni firmatarie e alle Autorità competenti i casi di violazione del CCL;
– amministrare i proventi del contributo paritetico; – pronunciarsi per quanto concerne le contestazioni in punto alla capacità professionale degli operai; – promuovere corsi di perfezionamento professionale e corsi di istruzione per la preparazione agli esami professionali di maestria; – stabilire se e in quale misura debbano essere dati sussidi a corsi di perfezionamento professionali organizzati da enti vincolati dal presente CCL. Le decisioni della CPC sono prese a maggioranza. In caso di mancato accordo, oppure quando le decisioni non possono essere prese nella forma prevista, le vertenze saranno sottoposte al Collegio Arbitrale di cui all’articolo 7 del presente CCL quale istanza di ricorso.
La CPC può costituire delle Sottocommissioni Regionali incaricate di svolgere la sorveglianza. Le ditte firmatarie del CCL
sono tenute a mettere a disposizione della CPC o delle Sottocommissioni Regionali le liste o registri di paga, i conteggi per i contributi sociali e tutta la documentazione necessaria. I membri ed i supplenti della CPC o delle Sottocommissioni Regionali sono tenuti a mantenere il segreto su quanto vengono a conoscenza durante lo svolgimento dei loro compiti. Riscontrata la violazione di disposizioni del CCL, la CPC invita la parte inadempiente ad assolvere immediatamente i propri impegni contrattuali.
Articolo 6MitwirkungFreistellung für VerbandstätigkeitNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleMitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.)Nessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSchutzbestimmungen von Gewerkschaftsdelegierten und von Mitgliedern der Personal- / BetriebskommissionenNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSoz. Massnahmen / Sozialpläne / Massenentlassungen / Erhaltung v. ArbeitsplätzenNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleKonfliktregelungenSchlichtungsverfahrenLivello | Instituzione responsabile |
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1° livello
| Commissione Paritetica Cantonale
| 2° livello
| Collegio Arbitrale
| Articoli 6 e 7FriedenspflichtNell'intento di assicurare la piena occupazione e salvaguardare la pace sul lavoro le parti contraenti stipulano il presente contratto collettivo di lavoro.
PreamboloKautionAl fine di garantire le pene convenzionali, coprire i costi di controllo e d’esecuzione del presente CCL viene prelevata una cauzione di fr. 10'000.-- o fr. 20'000.-- (a seconda dell’importo dei lavori da eseguire) a tutte le imprese o reparti di imprese (Svizzere o estere) operanti nel settore delle vetrerie. L’importo della cauzione potrà essere versato anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Cantone Ticino. Se la somma per un mandato (mercede secondo il contratto d’appalto) è inferiore a fr. 1'000.--, le imprese sono liberate dall’obbligo di versare una cauzione. Questa liberazione vale per l’anno civile. I dettagli relativi all’obbligo di prestare cauzione sono regolamentati nell’appendice n. 2, parte integrante del presente CCL. Articolo 10bis e Appendice 2 - Cauzione
» Bundesratsbeschlüsse zur Allgemeinverbindlicherklärung» cpc (commissione Paritetica Cantonale) edilizia e rami affini» CCL nel ramo della vetrerie del Cantone Ticino 2020 (283 KB, PDF)» FAQ - Come si calcola il salario orario lordo (35 KB, PDF)
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