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Unia Vertrag CCL per le falegnamerie e fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino

Hinweis

Diese Version existiert nicht in deutscher Sprache.
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Version des GAV

Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.05.2020
Allgemeinverbindlicherklärung: (keine Angaben)
Il CCL-TI completa le disposizioni del contratto nazionale per il mestiere del falegname CCL-CH ai sensi dell'articolo 54 CCL-CH.

*Articolo 1*

Kriterienauswahl (51 von 51)

GAV-Übersicht

Geltungsbereiche

Kurzinfo Geltungsbereichörtlicher Geltungsbereichbetrieblicher Geltungsbereichpersönlicher Geltungsbereichallgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereichallgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereichallgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich

Vertragsdauer

automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel 
GAV-Details gemäss Kriterienauswahlnach oben

GAV-Übersicht

Geltungsbereiche

Kurzinfo Geltungsbereich

Il CCL-TI completa le disposizioni del contratto nazionale per il mestiere del falegname CCL-CH ai sensi dell'articolo 54 CCL-CH.

Articolo 1

örtlicher Geltungsbereich

Vale per tutto il territorio del cantone Ticino e Moesano.

Articolo 2

betrieblicher Geltungsbereich

Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL-TI) completa le disposizioni del contratto nazionale per il mestiere del falegname (CCL-CH).

Articolo 1

persönlicher Geltungsbereich

Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL-TI) completa le disposizioni del contratto nazionale per il mestiere del falegname (CCL-CH).

Articolo 1

Arbeitsbedingungen

Lohn und Lohnbestandteile

Löhne / Mindestlöhne

Salari minimi a partire dal 1° maggio 2020
Classe salarialeAnni di età/Anno di esperienzaSalario orarioSalario mensile
Qualificati20 anni o 1° annoCHF 23.15CHF 4'131.40
21 anni o 2° annoCHF 24.20CHF 4'318.80
22 anni o 3° annoCHF 25.30CHF 4'515.10
23 anni o 4° annoCHF 26.70CHF 4'764.95
dai 24 anniCHF 28.10CHF 5'014.80
Posatore specializzato20 anni o 1° annoCHF 24.50CHF 4'372.30
21 anni o 2° annoCHF 25.70CHF 4'586.50
22 anni o 3° annoCHF 26.85CHF 4'791.70
23 anni o 4° annoCHF 28.30CHF 5'050.50
dai 24 anniCHF 29.80CHF 5'318.15
Posatori20 anni o 1° annoCHF 23.80CHF 4'247.40
21 anni o 2° annoCHF 24.95CHF 4'452.60
22 anni o 3° annoCHF 26.10CHF 4'657.85
23 anni o 4° annoCHF 27.50CHF 4'907.70
dai 24 anniCHF 28.95CHF 5'166.50
Solo qualora gli anni di esperienza non fossero determinabili, il criterio decisivo sarà l’età.
In quest’ultima ipotesi, il diritto al passaggio di salario entra in vigore a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui il lavoratore compie gli anni secondo la tabella sopra riportata.

Per le restanti categorie si considera unicamente l’età del lavoratore.
Classe salarialeAnni di etàSalario orarioSalario mensile
Quadridai 24 anniCHF 30.35CHF 5'416.30
Ausiliario CFP20 anniCHF 20.35CHF 3'631.70
21 anniCHF 21.05CHF 3'756.65
22 anniCHF 22.--CHF 3'926.15
23 anniCHF 22.90CHF 4'086.77
dai 24 anniCHF 23.85CHF 4'256.30
Aiuto posatore20 anniCHF 20.55CHF 3'667.40
21 anniCHF 21.80CHF 3'890.50
22 anniCHF 23.05CHF 4'113.55
23 anniCHF 24.30CHF 4'336.60
dai 24 anniCHF 25.60CHF 4'568.60
Manovale20 anniCHF 20.20CHF 3'604.95
21 anniCHF 20.65CHF 3'685.25
22 anniCHF 21.05CHF 3'756.60
23 anniCHF 21.50CHF 3'836.95
dai 24 anniCHF 23.05CHF 4'113.55
Il diritto al passaggio di salario entra in vigore a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui il lavoratore compie gli anni secondo la tabella sopra riportata.

Apprendisti:
AnnoSalario mensile dal 1° gennaio 2018
Apprendisti AFC - 1° annoCHF 400.--
Apprendisti AFC - 2° annoCHF 800.--
Apprendisti AFC - 3° annoCHF 1'200.--
Apprendisti AFC - 4° anno con esame intermedio superatoCHF 1'700.--
Apprendisti AFC - 4° anno con esame intermedio non superatoCHF 1'200.--
Apprendisti CFP - 1° annoCHF 400.--
Apprendisti CFP - 2° annoCHF 800.--

A partire dal 2018: Il coefficiente di tramutazione del salario orario in annuale è di 2320 (per tutta la durata contrattuale).

Articolo 13, Appendice 2 e 3; Adeguamenti salariali 2018 e 2020

Lohnkategorien

Classe salarialeDefinizione
Qualificati/econ attestato federale di capacità o riconosciuti dal datore di lavoro come qualificati
Posatore specializzatolavoratore qualificato costantemente occupato sui cantieri che dispone del diploma “montatore ASFM” o “montatore costruzione di finestre FFF-ASFMS”
Posatorilavoratori qualificati prevalentemente occupati sui cantieri
Quadri/evedi art. 17.3 b) del CCL
Ausiliari / CFPlavoratori non specializzati o con perfezionamento professionale “falegname CFP con formazione biennale”
Manovalilavoratori senza conoscenze professionali o lavoratori che sono da più di due anni alle dipendenze della medesima ditta e che sono classificati “manovali” devono essere automaticamente inseriti alla classe salariale superiore “ausiliari” evidentemente con il relativo adeguamento salariale.
Aiuto posatori

Appendice 2

Lohnerhöhung

2020 (dall 1° Maggio 2020)
Con l’emanazione del decreto del Contratto collettivo (seguirà circolare sulla pubblicazione del decreto), tutti i salari reali dei dipendenti occupati (salario lordo = salario prima di ogni deduzione) dovranno essere aumentati dello 1.5%. Tale aumento riguarda una parte generalizzata dello 0.75% e una parte al merito (a discrezione del datore di lavoro) dello 0.75% del totale dei salari mensili pagati.

Aumenti salariali: i relativi salari saranno definiti al momento opportuno dalle parti contraenti e comunicati dalla CPC per il tramite di una circolare.
Il coefficiente di tramutazione del salario orario in annuale è nuovo di 2320 (per tutta la durata contrattuale).

Articolo 13; Appendice 2 e 3; Adeguamenti salariali 2020

Jahresendzulage / 13. Monatslohn / Gratifikation / Dienstaltersgeschenke

I lavoratori hanno diritto alla tredicesima mensilità.

Appendice 2

Lohnzuschläge

Überstunden / Überzeit

Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL-TI) completa le disposizioni del contratto nazionale per il mestiere del falegname (CCL-CH).

Articolo 1

Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit

Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL-TI) completa le disposizioni del contratto nazionale per il mestiere del falegname (CCL-CH).

Articolo 1

Schichtarbeit / Pikettdienst

Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL-TI) completa le disposizioni del contratto nazionale per il mestiere del falegname (CCL-CH).

Articolo 1

Spesenentschädigung

Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL-TI) completa le disposizioni del contratto nazionale per il mestiere del falegname (CCL-CH).

Articolo 1

Arbeitszeit und freie Tage

Arbeitszeit

41.5 ore/settimana, da ripartire dal lunedi al venerdi.

Il lavoro su chiamata è proibito.
I contratti di lavoro a tempo parziale dovranno venir autorizzati dalla CPC.

Articoli 14 e 16

Ferien

La CPC può stabilire uno o più periodi di vacanze collettive, obbligatorie per tutte le ditte, salvo deroghe da essa concesse.

Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL-TI) completa le disposizioni del contratto nazionale per il mestiere del falegname (CCL-CH).

Articol 18 e 1

bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)

Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL-TI) completa le disposizioni del contratto nazionale per il mestiere del falegname (CCL-CH).

In caso di assenza per servizio militare, il lavoratore dovrà riceve almeno le indennità previste dal CCL-CH all'art. 26 cpv. 1.

Articolo 1, Appendice 5

bezahlte Feiertage

Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL-TI) completa le disposizioni del contratto nazionale per il mestiere del falegname (CCL-CH).

Articolo 1

Bildungsurlaub

Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL-TI) completa le disposizioni del contratto nazionale per il mestiere del falegname (CCL-CH).

Articolo 1

Lohnausfallentschädigungen

Krankheit / Unfall

Malattia:

Assicurazione malattia obbligatoria.

Per garantire il salario mensile netto in caso di malaattia, il datore di lavoro deve stipulare:
a) un'assicurazione malattia che garantisca un'indennità giornaliera dell' 80% del salario lordo a partire dal secondo giorno di inabilità al lavoro;
b) un assicurazione complementare che garantisca:
I. un'indennità giornaliera del 10% del salario lordo a partire dal secondo giorno d'inabilità al lavoro;
II. un'indennità giornaliera del 90% del salario lordo per il giorno di carenza.

Il premio per l'assicurazione malattia e quella complementare (vedi lettere a) e b) precedenti) è ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura del 50%.

Infortunio:

Assicurazione d'infortunio obbligatoria.

Poiché la SUVA riconosce l' 80% del salario lordo, il datore di lavoro deve stipulare un' assicurazione complementare che garantisca:
a) un'indennità giornaliera dell' 80% del salario lordo dei giorno di carenza SUVA;
b) un'indennità giornaliera del 10% del salario lordo a partire dal primo giorno di inabilità al lavoro per infortunio.

Il premio per la copertura di cui alle lettere a) e b) precedentemente citate è ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura del 50%.

Articoli 19 e 20

Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub

Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL-TI) completa le disposizioni del contratto nazionale per il mestiere del falegname (CCL-CH).

Articolo 1

Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst

Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL-TI) completa le disposizioni del contratto nazionale per il mestiere del falegname (CCL-CH).

Articolo 1

Beiträge

Paritätische Fonds / Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge

ChiContributo
Tutte le falegnamerie del TI e del Moesano:
- affiliate all’Associazione svizzera fabbricanti di mobili e serramenti, sezione Ticino0.3‰ dei salari versati l’anno precedente
- non affiliate all’Associazione svizzera di fabbricanti di mobili e serramenti, sezione TicinoCHF 250.-- (3‰ dei salari versati durante l'anno precedente)
Lavoratori/e (Apprendisti/e compresi/e)1% del salario sottoposto ai premi AVS (tredecesima compresa)

Il datore di lavoro è obbligato a trattenere sul salario del lavoratore il contributo professionale dell' 1% e a riversarlo alla CPC secondo le modalità da essa stabilite.

Articolo 9

Arbeits- / Diskriminierungsschutz

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL-TI) completa le disposizioni del contratto nazionale per il mestiere del falegname (CCL-CH).

Articolo 1

Lehrlinge / Angestellte bis 20 Jahre

Gli apprendisti hanno diritto:
- a 5 settimane di vacanze pagate all'anno (solo fino al compimento del 20mo anno di età);
- alla tredicesima mensilità;
- alle spese per il vitto, l'alloggio e di viaggio in caso di trasferta;
- ai supplementi per il lavoro straordinario.

Apprendisti:
AnnoSalario mensile dal 1° gennaio 2018
Apprendisti AFC - 1° annoCHF 400.--
Apprendisti AFC - 2° annoCHF 800.--
Apprendisti AFC - 3° annoCHF 1'200.--
Apprendisti AFC - 4° anno con esame intermedio superatoCHF 1'700.--
Apprendisti AFC - 4° anno con esame intermedio non superatoCHF 1'200.--
Apprendisti CFP - 1° annoCHF 400.--
Apprendisti CFP - 2° annoCHF 800.--

Appendice 2

Kündigung

Kündigungsfrist

Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL-TI) completa le disposizioni del contratto nazionale per il mestiere del falegname (CCL-CH).

Articolo 1

Kündigungsschutz

Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL-TI) completa le disposizioni del contratto nazionale per il mestiere del falegname (CCL-CH).

Articolo 1

Sozialpartnerschaft

Vertragspartner

Arbeitnehmervertretung

Sindacato Unia
Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST)

Arbeitgebervertretung

Associazione Svizzera Fabbricanti Mobili e Serramenti, sezione del cantone Ticino (ASFMS)

paritätische Organe

Vollzugsorgane

Commissione Paritetica Cantonale, compiti:
- adottare gli opportuni provvedimenti per l'applicazione del contratto e per la soluzione dei problemi inerenti la professione;
- assolvere quei compiti particolari assegnatile di volta in volta dai contraenti;
- vigilare sull'interpretazione e sull'applicazione del CCL;
- eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende;
- notificare alle organizzazioni firmatarie e alle Autorità competenti i casi di violazione del CCL;
- amministrare i proventi del contributo professionale;
- pronunciarsi per quanto concerne le contestazioni in merito alla capacità professionale degli operai;
- promuovere corsi di perfezionamento professionale e corsi di istruzione per la preparazione agli esami professionali di maestria;
- stabilire se e in quale misura debbano essere dati sussidi a corsi di perfezionamento professionali organizzati da enti vincolati dal presente CCL;
- verificare il rispetto dell'art. 15 relativo al lavoro in subappalto;
- lo studio di tutti i problemi inerenti alla formazione degli apprendisti, con facoltà di fare raccomandazioni.


Articolo 4, Appendice 2

Mitwirkung

Mitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.)

Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL-TI) completa le disposizioni del contratto nazionale per il mestiere del falegname (CCL-CH).

Articolo 1

Schutzbestimmungen von Gewerkschaftsdelegierten und von Mitgliedern der Personal- / Betriebskommissionen

Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL-TI) completa le disposizioni del contratto nazionale per il mestiere del falegname (CCL-CH).

Articolo 1

Soz. Massnahmen / Sozialpläne / Massenentlassungen / Erhaltung v. Arbeitsplätzen

Se un imprenditore e/o promotore appaltatore affida l'esecuzione di parte dei lavori o di tutti i lavori di un'opera che rientrano nel campo di applicazione del CCL a uno o più subappaltatori, è tenuto a stipulare con ognuno di essi un contratto scritto di subappalto debitamente sottoscritto dal subappaltatore.

La manodopera assunta tramite agenzie di collocamento o per mezzo di notifiche di assunzioni d'impiego presso datore di lavoro svizzero per un massimo di 90 giorni lavorativi o 3 mesi per anno civile è soggetta a restrizioni:
a) da 1 a 5 lavoratori presenti, è ammesso il prestito o l'assunzione di 1 lavoratore
b) da 6 a 10 lavoratori presenti, è ammesso il prestito o l'assunzione di 2 lavoratori
c) oltre i 10 lavoratori presenti, è ammesso il prestito o l'assunzione massima del 20%

Articolo 15 e 17

Konfliktregelungen

Schlichtungsverfahren

LivelloInstituzione responsabile
1° livelloCommissione Paritetica Cantonale
2° livelloCollegio Arbitrale
3° livelloArbitro Unico

Articoli 4, 6 e 7; Procedura davanti al Collegio Arbitrale

Friedenspflicht

Il Contratto Collettivo di Lavoro (CCL-TI) completa le disposizioni del contratto nazionale per il mestiere del falegname (CCL-CH).

Articolo 1

Dokumente und Links  nach oben
» cpc edilizia
» CCL per le falegnamerie e fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino 2018 (572 KB, PDF)
» Adeguamenti/accordo salari 2020 Falegnamerie e fabbriche di mobili e serramenti TI (202 KB, PDF)
» Adeguamenti/accordo salari 2018 Falegnamerie e fabbriche di mobili e serramenti TI (150 KB, PDF)

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