CCL Fox Town Factory Stores, Mendrisio
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Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2020
Allgemeinverbindlicherklärung: (keine Angaben)
Kriterienauswahl
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GAV-ÜbersichtGeltungsbereicheörtlicher GeltungsbereichCCL aziendali (Centro Fox Town, Mendrisio)betrieblicher GeltungsbereichIl presente contratto si applica a tutte le ditte ubicate nel Centro Fox Town di Mendrisio.persönlicher GeltungsbereichVale per tutto il personale di vendita delle ditte ubicate nel Centro Fox Town di Mendrisio e ad altre figure professionali che svolgono la loro attività in misura preponderante sulla superficie di vendita del Centro Fox Town (es.: responsabili di negozio, gerenti, magazzinieri, addetti a servizi vari, ecc.) ad eccezione dei dipendenti che esercitano una funzione dirigente superiore, con un salario annuo di almeno CHF 85'000.--. Il personale, occupato a tempo parziale, è soggetto proporzionalmente a tutte le disposizioni e prestazioni previste dal presente contratto. Articoli 2.1 e 2.2Vertragsdauerautomatische Vertragsverlängerung / VerlängerungsklauselIl presente contratto entrerà in vigore il 1° gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2024. Qualora non fosse disdetto da una delle parti contraenti 3 mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata, si riterrà tacitamente rinnovato per un altro anno e così di seguito. Articolo 33ArbeitsbedingungenLohn und LohnbestandteileLöhne / MindestlöhneDal 1° gennaio 2020, i salari minimi sono i seguenti: Classificazione e stipendi | Tempo di servizio | Salari mensili |
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Impiegato/a del commercio al dettaglio (diploma di 3 anni) | sino a 1 anno di esperienza lavorativa nella professione (*1) | CHF 4'077.-- | | sino a 2 anni di esperienza lavorativa nella professione (*1) | CHF 4'243.-- | | sino a 3 anni di esperienza lavorativa nella professione (*1) | CHF 4'352.-- | Assistente del commercio al dettaglio (Diploma di 2 anni) | sino a 1 anno di esperienza lavorativa nella professione (*1) | CHF 3'925.-- | | sino a 2 anni di esperienza lavorativa nella professione (*1) | CHF 4'021.-- | | sino a 3 anni di esperienza lavorativa nella professione (*1) | CHF 4'243.-- | Assistente del commercio al dettaglio non qualificato/a (Senza diploma) | nel 1° anno di servizio | CHF 3'751.-- | | nel 2° anno di servizio | CHF 3'860.-- | | con esperienza lavorativa nella professione di almeno 5 anni (*2) | CHF 4'243.-- | Store Manager (*3) | | CHF 4'858.-- |
(*1) per il calcolo dell’esperienza maturata si deve tener conto anche degli anni lavorativi svolti all’esterno del Centro FoxTown, con un grado di occupazione pari al 100%. Gradi di occupazione inferiori sono cumulabili nel calcolo (esempio: 2 anni lavorativi al 40% vengono considerati 1 anno di lavoro all’80%) (*2) L’Assistente del commercio al dettaglio non qualificata (Categoria C. Senza diploma) con un’esperienza lavorativa (documentata con gli attestati di servizio) nella professione di almeno 5 anni (60 mesi), dovrà percepire, come minimo, il salario versato all’Assistente del commercio al dettaglio nel terzo anno di servizio (cat. B. CHF 4'243.--). (*3) Lo stipendio del responsabile del punto vendita (Store Manager) viene fissato liberamente tra la proprietà e l’interessato/a a dipendenza delle capacità e competenze professionali, delle responsabilità assegnate, ecc..., fermo restando che lo stesso, come minimo, dovrà essere di almeno CHF 500.-- (oltre al rincaro) superiore allo stipendio dell’impiegato/a di commercio al dettaglio al 3° anno. Articolo 18.1LohnerhöhungPer informazione: I salari minimi, di cui all’art. 18.1, vengono adeguati aritmeticamente al rincaro, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L’adeguamento è calcolato sulla base dalla differenza tra l’indice svizzero dei prezzi al consumo di fine settembre dell’anno in corso e l’indice di fine settembre dell’anno precedente. Il rincaro è concesso sui salari minimi e su quelli effettivi (esclusi premi e provvigioni), sia dei dipendenti occupati a tempo pieno, che del personale ausiliario (a tempo parziale). Articolo 19Jahresendzulage / 13. Monatslohn / Gratifikation / DienstaltersgeschenkeTredicesima mensilità Il dipendente ha diritto alla tredicesima mensilità, la quale dev’essere versata nel mese di dicembre, entro il giorno 20. In caso di assunzione o licenziamento nel corso dell’anno, la tredicesima è versata «pro rata temporis». Il supplemento versato per il lavoro domenicale e festivo (50%) è parte integrante dello stipendio e pertanto deve essere considerato ai fini della tredicesima mensilità, in ragione dell’8.33% (Esempio: supplementi versati per lavoro domenicale e festivo CHF 180.-- al mese x 12 mesi = CHF 2'160.-- quota parte di tredicesima: CHF 2'160.-- x 8,33% = CHF 180.--). Indennità di partenza Se il rapporto di un dipendente avente almeno 50 anni di età cessa dopo 20 o più anni di servizio, il datore di lavoro deve pagare al lavoratore un'indennità di partenza (art. 339b del CO) da 2 fino a 8 mesi di salario, calcolati in base alla seguente scala (il calcolo dei punti avviene moltiplicando gli anni di età anagrafica per gli anni di servizio): Punti | Indennità |
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da 1000 a 1199 | 2 mesi di salario | da 1200 a 1399 | 3 mesi di salario | da 1400 a 1599 | 4 mesi di salario | da 1600 a 1799 | 5 mesi di salario | da 1800 a 1999 | 6 mesi di salario | da 2000 a 2199 | 7 mesi di salario | da 2000 in poi | 8 mesi di salario | Articoli 20 e 28KinderzulagenIl lavoratore ha diritto agli assegni per i figli, secondo le disposizioni della legislazione cantonale. Articolo 21LohnzuschlägeÜberstunden / ÜberzeitE' considerato lavoro straordinario il lavoro che supera la durata settimanale di cui all’articolo 12; questa disposizione si applica anche a coloro che lavorano a tempo parziale. Le ore straordinarie danno diritto ai seguenti supplementi da retribuire in denaro o in congedo pagato (per es.: 8 ore di lavoro straordinario domenicale o festivo, equivarranno a 16 ore di recupero): Categoria | Supplemento |
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Ore straordinarie diurne (ore 06.00-20.00) | Supplemento di 25% | Ore straordinarie notturne (ore 20.00-06.00) | 50% | Ore straordinarie domenicali e festive, che eccendono la durata du lavoro prevista all'art. 12 e 14 | 100% | Articolo 13Nachtarbeit / Wochenendarbeit / AbendarbeitIl lavoro domenicale e festivo dà diritto ad un supplemento del 50% da retribuire in denaro (analogamente a quanto previsto dall’art. 13.2) o congedo pagato. Questo supplemento non può essere cumulato con l’indennità per lavoro straordinario di cui all’art. 13.1. Ogni dipendente può essere impiegato una domenica ogni due settimane (principio dell’alternanza del lavoro domenicale); non è consentito lavorare tre domeniche consecutive. Articoli 14.2 e 14.3weitere ZuschlägeQualora l’azienda esiga dal personale un abbigliamento uniforme, lo stesso è a carico del datore di lavoro. Articolo 30Arbeitszeit und freie TageArbeitszeitLa durata settimanale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, ripartite su 5 giorni. La giornata lavorativa giornaliera dovrà di regola essere almeno pari a 4 ore. Al dipendente sono garantiti 2 giorni di libero settimanali che, di regola, compatibilmente con le esigenze di servizio, dovranno essere consecutivi. Il dipendente deve poter beneficiare di almeno 2 domeniche libere al mese (vedi art. 14.1), con la garanzia minima di 26 congedi domenicali all’anno, come previsto dalla Legge Federale sul Lavoro. Onde permettere il conteggio di quanto sopra, occorrerà, tuttavia, fare riferimento alla durata del lavoro ripartita nell’arco di due settimane lavorative, il dipendente in tutti i casi non potrà lavorare più di 6 giorni consecutivi. Da tale calcolo ne deriverà una media che sarà considerata quale durata del lavoro e farà stato ai fini del presente CCL (Es.: 1° settimana 6 gg lavorativi ore 48 – 2° settimana 4 gg lavorativi ore 32 / ore 48 + ore 32 = 80, cioè 40 ore di media nelle 2 settimane). Per quanto concerne le pause, si richiamano le disposizioni contenute nell’art. 15 della Legge Federale sul Lavoro, che recita: "Il lavoro giornaliero deve essere interrotto con pause di almeno: a) un quarto d’ora se dura più di 5 ore e mezza; b) mezz’ora, se dura più di sette ore; c) un’ora se dura più di 9 ore. Qualora al collaboratore non fosse permesso di lasciare il posto di lavoro durante la pausa, la stessa è da considerarsi come tempo di Lavoro." In considerazione del permesso di apertura domenicale del Centro FoxTown e in osservanza alla Legge sul Lavoro, il personale potrà essere occupato al massimo 26 domeniche all’anno. Nell’alternanza dei giorni di riposo, saranno, quindi, garantite quali riposo settimanale almeno due domeniche al mese. I datori di lavoro faranno in modo di favorire l’impiego di persone disoccupate. Ogni dipendente può essere impiegato una domenica ogni due settimane (principio dell’alternanza del lavoro domenicale); non è consentito lavorare tre domeniche consecutive. Di principio è vietato il lavoro su chiamata (il lavoro effettuato per tramite delle agenzie interinali è ritenuto tale) ed è consentito solo in casi particolari e dopo approvazione della Commissione Paritetica. Articoli 8, 12.1, 12.2, 14.1 e 14.3FerienCategoria d'età | Numero di giorni di vacanze | Indennità |
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giovani e gli apprendisti sino ai 20 anni di età | 5 settimane | 10.64% | dal 20° anno di servizio in FoxTown | 6 settimane (*1) | 13.04% | dal compimento dei 50 anni di età | 6 settimane (*1) | 13.04% | gli altri | 5 settimane | 10.64% |
(*1) Le 6 settimane vengono interamente riconosciute a partire dall’anno nel quale ricorre l’età o l’anzianità di servizio. Articolo 15.1bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)Occasione | Giorni compensati |
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morte del coniuge, di figli propri, del padre o della madre (*1) | 3 giorni | morte di altri membri della famiglia non menzionati alla lettera a), viventi in comunione domestica con il dipendente | 3 giorni | morte del nonno o della nonna, del suocero o della suocera, di un fratello o di una sorella | 2 giorni | morte di un cognato/a | 1 giorno | matrimonio | 5 giorni | per i papà: nascita di un figlio o adozione | 3 giorni | trasloco della propria economia domestica (massimo 1 volta all’anno) | 1 giorno | visita di reclutamento | 2 giorni | ispezione delle armi e dell'equipaggiamento, proscioglimenti | 1 giorno | corsi professionali | 2 giorni | congedo per delegati sindacali FoxTown | 2 giorni |
(*1) una comunanza affettiva stabile parificata al matrimonio Articolo 16bezahlte FeiertageI giorni festivi riconosciuti (pagati) e non recuperabili sono: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, 1° Maggio, Ascensione, 1° Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale è Santo Stefano. Se il dipendente dovesse lavorare durante uno dei suddetti giorni avrà diritto, oltre al normale indennizzo del 50% o all’eventuale compensazione in tempo libero, ad un giorno di congedo supplementare (2 giorni di riposo settimanale + 1 giorno di congedo pagato). Se durante i giorni festivi riconosciuti il dipendente dovesse già trovarsi a casa di libero, questa giornata non dev’essere considerata come giorno di libero, bensì come festivo. Vale a dire che, durante quella settimana il dipendente sarà a casa e godrà del suo festivo, ma manterrà comunque i suoi ulteriori due giorni di libero settimanali. Giorni festivi non riconosciuti: San Giuseppe, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo, Immacolata Concezione. Se durante uno di questi giorni il dipendente lavora, ha diritto ad un supplemento del 50% da retribuire in denaro o in congedo pagato (vedi art. 14.2). Durante i giorni ufficiali in cui il Centro FoxTown resta chiuso (vedi art. 32) i dipendenti rimangono a casa e godono del giorno festivo pagato. Anche in questo caso i giorni di chiusura del Centro non devono essere conteggiati come giorni di libero, bensì come festivi pagati; pertanto il dipendente beneficerà comunque degli ulteriori due giorni di libero previsti dal CCL (vedi art. 12.1). Unica eccezione è la Domenica di Pasqua, la quale, non essendo un festivo riconosciuto (pagato) va considerata come un normale giorno di riposo settimanale. I giorni festivi infrasettimanali riconosciuti, previsti dall’art. 17 del CCL (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, 1° Maggio, Ascensione, 1° Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano) che cadono durante le vacanze danno diritto a un equivalente congedo supplementare. Articoli 15.4 e 17BildungsurlaubIl datore di lavoro s’impegna a favorire l’aggiornamento professionale dei dipendenti, facilitandone la partecipazione a corsi di formazione pertinenti l’attività lavorativa svolta a FoxTown, riconoscendo loro per tale scopo annualmente almeno un numero di ore pagate complessivamente pari a 2 giornate lavorative (16 ore). Articolo 31LohnausfallentschädigungenKrankheit / UnfallIl datore di lavoro garantisce ai dipendenti una copertura per perdita di guadagno in caso di malattia di almeno l’80% dello stipendio, a partire dal primo giorno di malattia, presso un ente assicurativo che garantisca le prestazioni previste dalla LAMal o equipollente. E’ facoltà del datore di lavoro stipulare un’assicurazione collettiva per indennità giornaliera di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni; tuttavia, in tale evenienza, esso dovrà prendere a suo carico l’80% del salario perso durante i 30 giorni di differimento. La durata massima delle prestazioni è di 720 giorni, entro un periodo di 900 giorni consecutivi. Il relativo premio è suddiviso in parti uguali tra datore di lavoro e dipendente. Il dipendente è tenuto a comprovare la sua inabilità lavorativa, al più tardi il terzo giorno di malattia, mediante certificato medico. Nel caso di inabilità per malattia del figlio (fino a 15 anni, Art. 36 Legge sul Lavoro), è necessario presentare un certificato medico già dal primo giorno e l’assenza non deve prolungarsi oltre 3 giorni. Il lavoratore è assicurato contro gli infortuni professionali e non professionali, in applicazione delle disposizioni della LAINF. Eventuali giorni di attesa sono a carico del datore di lavoro. Il premio per gli infortuni professionali è a carico del datore di lavoro: quello per gli infortuni non professionali può essere messo a carico del dipendente e dedotto dal suo salario. Articoli 22 e 24Mutterschafts- / Vaterschafts- / ElternurlaubIn caso di assenza per gravidanza e parto è assicurato alle puerpere un congedo maternità pagato dell’80% dello stipendio, per la durata complessiva di 16 settimane, di cui almeno 14 dopo il parto. Alla dipendente che ne fa richiesta, dopo le 16 settimane di congedo, il datore di lavoro dovrà concedere fino a 6 settimane di congedo non pagato. La richiesta dovrà pervenire entro l’ottava settimana di congedo maternità. Anche al padre che ne fa richiesta, il datore di lavoro dovrà concedere fino a 6 settimane di congedo non pagato. Il collaboratore dovrà chiedere al datore di lavoro il periodo di congedo non pagato con due mesi di anticipo. Il periodo di congedo dovrà comunque essere usufruito entro il primo anno di vita del figlio. Articolo 23Militär- / Zivil- / ZivilschutzdienstIn caso di servizio militare o di protezione civile obbligatori, il dipendente ha diritto alle seguenti prestazioni: Tipo di servizio | | % del salario |
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Scuola reclute | celibi senza obblighi di assistenza | 60% del salario | | coniugati e celibi con obblighi di assistenza | 80% del salario | Altri corsi | fino a 4 settimane | 100% dello stipendio | Articolo 25BeiträgeParitätische Fonds / Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge– Le persone che hanno un'attività lavorativa superiore al 50% (oltre 20 ore settimanali): CHF 18.-- mensili (CHF 216.-- annui) – Le persone che sono occupati fino ad un massimo del 50% delle ore normali contrattuali (20 ore settimanali): CHF 9.-- mensili Articolo 6.1Arbeits- / DiskriminierungsschutzAnti-DiskriminierungsbestimmungenNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleGleichstellung allg. / Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie / Sexuelle BelästigungNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleArbeitssicherheit / GesundheitsschutzIl datore di lavoro è tenuto: - ad avere il dovuto riguardo per la salute del proprio collaboratore, vigilando e prendendo tutte le misure necessarie per la salvaguardia della moralità, nel rispetto dell’art. 26 del O.L.L.3 e art. 328 del CO; - salvaguardare la salute del proprio collaboratore, con preciso riferimento alle norme MSSL (Medici Specialisti Sicurezza Lavoro) per il settore, attenendosi alle indicazioni emesse dall’Ufficio dell’Ispettorato del lavoro; - a rispettare il diritto dei collaboratori al riposo e alla disconnessione anche parziale dagli strumenti informatici. Salvo emergenze, fuori dall’orario di servizio, il lavoratore non è obbligato a controllare sulla posta elettronica o sul telefono cellulare eventuali comunicazioni di lavoro, né può essere attribuita al lavoratore alcuna responsabilità circa la mancata osservanza di disposizioni impartite fuori orario, se effettuate con tecnologie innovative. Articolo 10.2Lehrlinge / Angestellte bis 20 JahreDal 1° gennaio 2020 le retribuzioni mensili minime sono: Categoria | anno di tirocinio | retribuzione mensile |
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Venditore | nel 1° anno di tirocinio | CHF 661.-- | | nel 2° anno di tirocinio | CHF 872.-- | Impiegati di vendita | nel 1° anno di tirocinio | CHF 661.-- | | nel 2° anno di tirocinio | CHF 872.-- | | nel 3° anno di tirocinio | CHF1'156.-- |
Gli apprendisti hanno diritto alla 13a mensilità, conformemente all’art. 20 del CCL. Gli apprendisti non sono soggetti al contributo di solidarietà. Allegato 1KündigungKündigungsfristAnno di servizio | Disdetta |
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durante il periodo di prova (*1) | 7 giorni, per la fine di una settimana | nel primo anno di servizio | 1 mese, per la fine di un mese | dal secondo al nono anno di servizio incluso | 2 mesi, per la fine di un mese | dal decimo anno in poi | 3 mesi, per la fine di un mese |
(*1) I primi tre mesi sono considerati tempo di prova. Trascorsi questi tre mesi, il rapporto di lavoro è considerato concluso per un periodo indeterminato. Lo scioglimento del rapporto di lavoro deve essere notificato con lettera raccomandata e deve pervenire entro la fine del mese. Articoli 7 e 9.1KündigungsschutzLa protezione dalla disdetta abusiva è accordata sulla base dell’art. 336 e seguenti del CO. Articolo 9.4SozialpartnerschaftVertragspartnerArbeitnehmervertretungOCST – Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese Sindicato Unia SIC Ticino – Società degli impiegati del commercio SIT – Sindacati Indipendenti TicinesiArbeitgebervertretungTarchini FoxTown SAparitätische OrganeVollzugsorganeAllo scopo di vigilare sull’applicazione e l’interpretazione del presente CCL, giusta l’art. 357a-b del CO, le parti contraenti istituiscono una Comissione Paritetica (C.P.F.) composta da sei membri, di cui tre rappresentanti dei negozi presenti nel centro e tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali contraenti maggiormente rappresentative presso il Centro e da sei supplenti (tre per parte). La presidenza della Commissione Paritetica viene assunta da un rappresentante sindacale membro della Commissione Paritetica, mentre la Segreteria, viene gestita dai rappresentanti dei negozianti (Tarchini FoxTown SA). Alla C.P.F. in particolare incombono i seguenti compiti: - vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL - procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli aziendali sull’applicazione del CCL - fungere da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra i negozi firmatari e il rispettivo personale (assegnazione di classi salariali ecc.) - incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale pertinenti l’attività lavorativa svolta al FoxTown - risolvere eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull’interpretazione del CCL - applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali, ritenuto un minimo di CHF 500.-- ed un massimo di CHF 5'000.-- - costituire il Collegio Arbitrale di cui agli artt. 3.3, 5.1 e 5.2 del CCL Articolo 3MitwirkungFreistellung für VerbandstätigkeitCongedo per delegati sindacali FoxTown: 2 giorni Per "delegati sindacali" si intende 10 dipendenti al massimo, in rappresentanza dei dipendenti FoxTown. Gli stessi sono designati dalle rispettive federazioni sindacali in forma scritta, alla Direzione del Centro e saranno equamente ripartiti tra i sindacati firmatari del CCL. Articolo 16Mitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.)Sono garantiti i diritti costituzionali d’associazione e coalizione. Il fatto di appartenere o meno ad un sindacato non deve recare alcuno svantaggio al dipendente. Articolo 11Schutzbestimmungen von Gewerkschaftsdelegierten und von Mitgliedern der Personal- / BetriebskommissionenDisdetta: Durante il periodo nel quale il dipendente è nominato rappresentante dei salariati in una commissione aziendale o in un’istituzione legata all’impresa e il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta. I delegati sindacali, conformemente all’art. 336 CO, non possono essere licenziati a seguito della loro attività sindacale. Articoli 9.4 e 16KonfliktregelungenSchlichtungsverfahrenEventuali conflitti individuali di lavoro, inerenti l’applicazione del presente CCL, qualora non fosse possibile appianarli bonalmente o con l’intervento conciliativo della C.P.F., dovranno essere sottoposti al giudizio del Giudice ordinario. Invece, eventuali divergenze di carattere generale, inerenti l’interpretazione del presente CCL, che non potessero essere appianate direttamente fra le parti, saranno sottoposte al giudizio della Commissione Paritetica (vedi art. 3.2 lettera e)). Qualora la C.P.F. non fosse in grado di dirimere la vertenza (esempio: in caso di parità di voto), il giudizio sarà demandato ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri. Articolo 5.1FriedenspflichtNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleKautionNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legale
» CCL Fox Town Factory Stores, Mendrisio 2020 (260 KB, PDF)
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