Contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio TI
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Version des GAV
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2020
Allgemeinverbindlicherklärung: 01.01.2020 - 30.06.2023
Kriterienauswahl
(51
von
51)
GAV-Übersicht
Vertragsdauer | automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel | |
Arbeitsbedingungen
Lohnausfallentschädigungen | Krankheit / UnfallMutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub | Militär- / Zivil- / ZivilschutzdienstPensionsregelungen / Frühpensionierung |
Arbeits- / Diskriminierungsschutz | Anti-DiskriminierungsbestimmungenGleichstellung allg. / Lohngleichheit / Vereinbarkeit Beruf und Familie / Sexuelle Belästigung | Arbeitssicherheit / GesundheitsschutzLehrlinge / Angestellte bis 20 Jahre |
Sozialpartnerschaft
Mitwirkung | Freistellung für VerbandstätigkeitMitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.) | Schutzbestimmungen von Gewerkschaftsdelegierten und von Mitgliedern der Personal- / BetriebskommissionenSoz. Massnahmen / Sozialpläne / Massenentlassungen / Erhaltung v. Arbeitsplätzen |
Konfliktregelungen | SchlichtungsverfahrenFriedenspflicht | Kaution |
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GAV-ÜbersichtGeltungsbereicheallgemeinverbindlich erklärter örtlicher GeltungsbereichL’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher GeltungsbereichLe disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili: A) a tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro) del settore del commercio al dettaglio. È considerato commercio al dettaglio la vendita di merce, destinata a uso e consumo personale o domestico, che avviene in un luogo utilizzato da un’azienda commerciale o artigianale e accessibile alla clientela. Sono escluse le farmacie, i negozi di fiori, le panetterie, le macellerie, gli ottici e i chioschi. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4Aallgemeinverbindlich erklärter persönlicher GeltungsbereichLe disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili: B) A tutto il personale di vendita impiegato nelle aziende di cui al punto A), indipendentemente dalla loro percentuale di impiego e dal tipo di retribuzione, esclusi gli apprendisti. Dal campo di applicazione sono esclusi i datori di lavoro e i lavoratori che sono già sottoposti ad un contratto collettivo di lavoro le cui condizioni di lavoro sono nel complesso equivalenti o più favorevoli rispetto alle disposizioni del presente CCL. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4BArbeitsbedingungenLohn und LohnbestandteileLöhne / MindestlöhneIl salario orario minimo del personale remunerato all’ora è ottenuto dividendo i salari minimi annuali per 2’184 ore (42 ore x 52 settimane).
Categoria | Salario mensile | Salario annuale (13 mensilità) | Salario orario |
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Venditore non qualificato | CHF 3’200.-- | CHF 41'600 | CHF 19.-- | Assistente del commercio al dettaglio | CHF 3’400.-- | CHF 44’200.-- | CHF 20.20 | Impiegato del commercio al dettaglio | CHF 3’600.-- | CHF 46’800.-- | CHF 21.40 | Criteri per la determinazione del salario: Il salario individuale viene fissato tenendo conto del posto occupato, dell'esperienza professionale, della formazione e delle capacità personali del lavoratore. Articoli 24 e 25; allegato 1Jahresendzulage / 13. Monatslohn / Gratifikation / DienstaltersgeschenkeIl lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità che gli deve essere versata ogni anno al più tardi con il salario del mese di dicembre oppure al termine del rapporto di lavoro. Per un anno di lavoro incompleto, il lavoratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità. Articolo 26LohnzuschlägeÜberstunden / ÜberzeitÈ considerato lavoro supplementare quello che eccede quello di cui all’art. 16 cpv. 2. Le ore supplementari danno diritto ad una compensazione in tempo libero, senza supplemento oppure in denaro, con un supplemento del 25%. La scelta della compensazione è fatta d’intesa tra il datore di lavoro e il lavoratore. La compensazione delle ore supplementari di cui al cpv. 2 precedente deve avvenire entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo. Articolo 20Nachtarbeit / Wochenendarbeit / AbendarbeitIl lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni festivi parificati alla domenica fino ad un massimo di sei, dà diritto ad un supplemento salariale in misura del 50%. Per il riposo compensativo si rimanda all’art. 20 della Legge sul lavoro (LL). Il datore di lavoro si impegna affinché il lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica sia richiesto prioritariamente ai dipendenti che non hanno obblighi di assistenza verso bambini o altri membri della famiglia. Articolo 21Arbeitszeit und freie TageArbeitszeitLa durata annuale del lavoro è fissata in 2'184 ore, per una media di 42 ore settimanali. Le ore che superano le 45 ore settimanali sono da considerare lavoro straordinario e sono da retribuire in base all’art. 20 del CCL Organizzazione del tempo di lavoro: Il tempo di lavoro giornaliero può essere frazionato, salvo diverso accordo scritto tra le parti, al massimo in due tempi. Per il lavoratore occupato almeno 4 ore e mezza giornaliere, il lavoro giornaliero deve rimanere compreso in uno spazio di 12 ore, incluse le pause e lo straordinario. Sono riservati accordi individuali scritti tra le parti contraenti del contratto individuale di lavoro nei limiti dell’art. 10 cpv. 3 della Legge sul lavoro (LL). Per il lavoratore che è occupato per meno di 4 ore e mezza giornaliere, il tempo di lavoro non può essere frazionato, ma deve essere organizzato in un turno ininterrotto. Deroghe a quanto sopra stabilito devono essere sottoposte alla Commissione paritetica cantonale per approvazione. Conteggio delle ore: Il datore di lavoro tiene un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi. Se il datore di lavoro non adempie l’obbligo di conteggio (art. 46 LL), in caso di controversia, la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di lavoro tenuti dal lavoratore sono ammessi come mezzo di prova. Piano settimanale: Il piano settimanale con gli orari, i congedi e le pause deve essere sottoposto obbligatoriamente a ogni lavoratore almeno due settimane prima dalla sua entrata in vigore Articoli 16 – 19FerienIl lavoratore ha diritto alle seguenti settimane di vacanza pagate: (…) b. 5 settimane dal compimento dei 50 anni di età c. 5 settimane dal 20° anno di servizio Le 5 settimane di cui al cpv. 1 precedente vengono riconosciute a far tempo dall’anno nel quale ricorre l’età o l’anzianità di servizio Articolo 22bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)Al lavoratore sono riconosciuti i seguenti congedi pagati:
Occasione | Giorni pagati |
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Matrimonio/ Unione domestica registrata | 3 giorni | Nascita/ Adozione | 3 giorni | Decesso di un figlio/ coniuge/ genitore | 3 giorni | Decesso fratello/ sorella/ altri parenti conviventi nell’economia domestica | 1 giorno | Trasloco | 1 giorno al massimo una volta all’anno | Corsi professionali concordati con il datore di lavoro | 2 giorni | Per la riconsegna dell’equipaggiamento militare | il tempo necessario, ma al massimo 2 giorni | Articolo 23LohnausfallentschädigungenKrankheit / UnfallAssicurazione per perdita di salario in caso di malattia Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione per perdita di salario in caso di malattia. Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime: a) l’indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l’80% del salario; b) il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall’assicurazione di indennità giornaliera è massimo di 30 giorni. In questo periodo, il datore di lavoro deve versare l’80% del salario; c) le prestazioni devono essere garantite per la durata massima di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi; d) il contributo per l’assicurazione stipulata per perdita di salario in caso di malattia è paritetico: il premio è ripartito nella misura del 50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del lavoratore; e) l’assicurazione deve essere stipulata presso una cassa malati o un istituto assicurativo che garantiscano le prestazioni analoghe alla LAMal. Il datore ha la facoltà di chiedere il certificato medico dal primo giorno di malattia Articolo 28BeiträgeParitätische Fonds / Vollzugsbeiträge / WeiterbildungsbeiträgeContributo ai costi di funzionamento della CPC Tutti i lavoratori assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 5.- al mese. Questo importo viene dedotto ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salario. Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo mensilmente e a versarlo alla CPC. Tutti i datori di lavoro assoggettati al presente CCL versano un contributo pari a CHF 50.- all’anno. L’introito totale della CPC (…) verrà utilizzato: (…) b. per l’applicazione del CCL e il controllo del rispetto del CCL. Articolo 33KündigungKündigungsfristAnni di servizio | Periodo di preavviso |
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Durante il periodo di prova (1 mese) | 7 giorni, per la fine di una settimana | nel 1° anno di servizio | 1 mese, per la fine di un mese | dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi, per la fine di un mese | dal 10° anno di servizio | 3 mesi, per la fine di un mese | Articolo 6SozialpartnerschaftVertragspartnerArbeitnehmervertretungOCST – Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese SIC Ticino – Società impiegati commercio SIT – Sindacati Indipendenti TicinesiArbeitgebervertretungFedercommercio – Federazione ticinese del commercio DISTI – Associazione Distributori Ticinesiparitätische OrganeVollzugsorganeCostituzione e organizzazione Per vigilare l’applicazione del presente CCL (…) è costituita una Commissione paritetica cantonale (CPC). Compiti La CPC ha il compito di: a. vigilare e controllare l’applicazione del presente CCL; b. interpretare le disposizioni del presente CCL; c. valutare l’equivalenza delle condizioni di lavoro di un contratto collettivo di lavoro cui sono sottoposti i datori di lavoro e i lavoratori rispetto al presente CCL; d. effettuare, in ogni momento, direttamente o per il tramite di un istituto terzo, dei controlli per verificare l’applicazione del CCL presso il datore di lavoro; e. pronunciarsi sulle sanzioni. Articoli 30 e 31
» Commissione Paritetica cantonale vendita» CCL per il commercio al dettaglio TI 2020 (14985 KB, PDF)
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