CCL per i dipendenti delle imprese forestali del Cantone Ticino
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Version des GAV
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2019
Allgemeinverbindlicherklärung: 01.04.2019 - 30.06.2022
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GAV-ÜbersichtGeltungsbereicheörtlicher GeltungsbereichLe disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valevoli su tutto il territorio del cantone Ticino. Articolo 2betrieblicher GeltungsbereichApplicabili ai dipendenti e agli apprendisti, dei membri dell’ ASIF, Associazione Imprenditori Forestali della Svizzera italiana e delle ditte che hanno sottoscritto individualmente il CCL. Articolo 2persönlicher GeltungsbereichApplicabili ai dipendenti e agli apprendisti, dei membri dell’ ASIF, Associazione Imprenditori Forestali della Svizzera italiana e delle ditte che hanno sottoscritto individualmente il CCL. Il personale dirigente e amministrativo non è sottoposto al CCL. Articolo 2allgemeinverbindlich erklärter örtlicher GeltungsbereichL’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher GeltungsbereichLe disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano alle aziende che svolgono lavori e attività forestali: – selvicoltura e arboricoltura – abbattimento alberi – esbosco di legname – lavorazione e commercio di legname d'energia – lavorazione, produzione e commercio di legname d'opera – opere forestali di ingegneria naturalistica – manutenzione e cura del territorio, della vegetazione, di sentieri, piste e strade forestali Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4allgemeinverbindlich erklärter persönlicher GeltungsbereichLe disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano a tutti i lavoratori, impiegati amministrativi e apprendisti delle imprese di cui al punto 4, escluso il personale dirigente. Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 5Vertragsdauerautomatische Vertragsverlängerung / VerlängerungsklauselSe non è disdetto con almeno sei mesi di anticipo, esso si ritiene rinnovato per un altro anno e cosi di seguito. Articolo 35.2ArbeitsbedingungenLohn und LohnbestandteileLöhne / MindestlöhneSalari minimi dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019) Il lavoratore può essere retribuito mediante salario mensile o paga oraria, ritenuti i minimi seguenti:
Funzione personale non dirigente | Salario minimo mensile | Salario minimo all’ora/base |
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Ingegnere forestale SUP | CHF 5’712.-- | CHF 30.30 | Forestale ST | CHF 5’241.-- | CHF 27.80 | Capo squadra | CHF 4’798.-- | CHF 25.45 | Selvicoltore qualificato | CHF 4’571.-- | CHF 24.25 | Operaio forestale | CHF 4'345.-- | CHF 23.05 | Ausiliario forestale | CHF 4’129.-- | CHF 21.90 | Operaio qualificato | CHF 4’374.-- | CHF 23.20 | Personale amministrativo con AFC | CHF 3'387.-- | CHF 19.50 | Nei primi due anni d’impiego dopo l’apprendistato, il salario minimo può essere: a) nel primo anno d’impiego l’80% b) nel secondo anno d’impiego il 90% del salario minimo. Articolo 10LohnerhöhungPer informazione: Le parti firmatarie del CCL si impegnano a trattare annualmente l’adeguamento del salario al rincaro. Il rincaro sarà concesso in tutto o in parte soltanto se le condizioni aziendali e di mercato lo permettono.
Articolo 11Jahresendzulage / 13. Monatslohn / Gratifikation / DienstaltersgeschenkeI lavoratori sottoposti al contratto collettivo ricevono una tredicesima mensilità (8.33%). Se il rapporto di lavoro non dura un intero anno, la tredicesima mensilità è versata proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato. Articolo 12KinderzulagenNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleLohnzuschlägeÜberstunden / ÜberzeitÈ lavoro straordinario tutto quanto eccede l’orario settimanale di 43.5 ore. Le ore supplementari sono compensate, di regola, con altrettante ore di congedo, da effettuare, in accordo tra datore di lavoro e lavoratore, di regola entro la fine del semestre successivo. Qualora le ore supplementari non possano essere compensate, vengono concessi i seguenti supplementi sullo stipendio di base: a) 25% per ore supplementari diurne; b) 50% per ore supplementari notturne, nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti. Articolo 8Nachtarbeit / Wochenendarbeit / AbendarbeitNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSchichtarbeit / PikettdienstNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSpesenentschädigungI lavoratori occupati fuori dalla sede di servizio della ditta hanno diritto al rimborso delle spese sostenute (art. 327a e 327b CO). Se il cantiere è fuori Cantone (Mesolcina e Calanca incluse) e il datore di lavoro non organizza l’alloggio del personale, al dipendente spettano un’indennità massima di fr. 18.– per pasto principale e di CHF 100.-- massima per ogni pernottamento. Per l’uso del mezzo di trasporto privato per bisogni aziendali, al lavoratore vengono corrisposte le seguenti indennità. – autovettura: CHF -.60 al km – motocicletta: CHF -.30 al km – ciclomotore: CHF -.20 al km Articolo 15weitere ZuschlägeIndennità di rischio speciale Il taglio di piante su pareti rocciose, se effettuato con misure di sicurezza partico-lari, comporta il riconoscimento da parte del datore di lavoro di un’indennità di rischio del 30% del salario lordo base e ciò per la durata effettiva dell’esposizione al rischio particolare. Articolo 14Arbeitszeit und freie TageArbeitszeit2’262 ore annue, 43.5 ore alla settimana, 8.7 ore il giorno Per il personale amministrativo: 2'080 ore annue, 40 ore alla settimana Negli orari sono compresi 15 minuti per la pausa mattutina e 15 per quella pomeridiana Articolo 7FerienEtà | Vacanze annuali | indennità al salario orario |
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fino al 20° anno di età compreso e dopo il compimento del 45° anno die età | 5 settimane | 10.64% | dal 21° al 34° anno di età | 4 settimane | 8.33% | dal 35° al 44° anno die età | 23 giorni | 9.70% | dal 45° anno di età al 54° anno die età | 5 settimane | 10.64% | dal 55° anno die età | 6 settimane | 13.04% | Articolo 13.1 e 16.1bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)Congedi pagati | Giorni |
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formazione professionale concordata con il datore di lavoro | al massimo 5 giorni | svolgimento di affari pubblici o sindacali autorizzati dal datore di lavoro | al massimo 5 giorni | svolgimento di un compito di volontariato sociale autorizzato dal datore di lavoro | al massimo 5 giorni | proprio matrimonio | 5 giorni lavorativi | decesso del coniuge, convivente o dei figli | 3 giorni consecutivi | decesso dei genitori, dei fratelli o dei suoceri | 2 giorni consecutivi | decesso di altri familiari | 1 giorno | nascita dei figli | 1 giorno | matrimonio dei figli o dei fratelli | 1 giorno | trasloco | 1 giorno se non è connesso con il termine del rapporto di lavoro e al massimo una volta l’anno | visita di reclutamento | 1 giorno o in base alla convocazione della divisione militare | ispezione delle armi e dell’equipaggiamento | mezza giornata (se la località ove ha luogo l’ispezione è così lontana dal luogo di lavoro o di domicilio che il lavoratore non può più presentarsi al lavoro il medesimo giorno: 1 giorno) | riconsegna dell’equipaggiamento militare | 1 giorno | Articolo 25bezahlte FeiertageVengono pure pagate le altre festività infrasettimanali non parificate alle domeniche e che non cadano in sabato o domenica. Capodanno, Epifania, San Giuseppe, Lunedì di Pasqua, Festa del lavoro, Ascensione, Lunedi di Pentecoste, Corpus Domini, San Pietro e Paolo, Festa Nazionale, Assunzione, Ognissanti, Immacolata, Natale, Santo Stefano Articolo 9.2BildungsurlaubIl lavoratore ha diritto ai seguenti congedi per anno civile senza deduzione di salario: - al massimo 5 giorni per la formazione professionale concordata con il datore di lavoro Articolo 25LohnausfallentschädigungenKrankheit / UnfallMalattia: Il lavoratore percepisce un’indennità pari al 80% del salario dal 1° giorno per 720 giorni complessivamente sull’arco di 900 giorni. Il datore di lavoro assume il premio per questa assicurazione fino al 2.5% del salario AVS; la parte di premio eccedente è a carico del lavoratore. Se il premio complessivo supera il 5%, la differenza è ripartita al 50%. Infortunio: Il lavoratore percepisce un’indennità pari al 80% del salario a far tempo dal 1° giorno per infortuni sia professionali sia non professionali. Articoli 20 e 21Mutterschafts- / Vaterschafts- / ElternurlaubCongedo paternità: 1 giorno Articolo 25Militär- / Zivil- / ZivilschutzdienstServizio militare, civile e di protezione civile obbligatori: a) Durante l’intera scuola reclute: - celibi o nubili 50% - coniugati o celibi/nubili con persone a carico 80% b) Durante altri servizi militari o di protezione civile obbligatori annuali: - durante quattro settimane per tutti i militi 100% dalla quinta settimana - celibi o nubili 50% - coniugati o celibi/nubili con persone a carico 80% Articolo 18BeiträgeParitätische Fonds / Vollzugsbeiträge / WeiterbildungsbeiträgeContributi paritetici dipendenti e datori di lavoro (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° dicembre 2018) Tutti i datori di lavoro e i lavoratori (apprendisti esclusi) sono sottoposti al pagamento di un contributo per coprire i costi derivanti dall’applicazione e l’esecuzione del contratto collettivo di lavoro e a finanziare la formazione professionale continua, nonché all’aiuto sociale. – Tutti i lavoratori versano un contributo paritetico pari allo 0.7% del salario AVS percepito. La deduzione avviene mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario. – È fatto divieto alle ditte di assumere a proprio carico il contributo paritetico dovuto dai lavoratori. – Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario. – Tutti i datori di lavoro versano un contributo paritetico pari allo 0.1% dei salari AVS versati. I contributi paritetici vengono versati alla segreteria della CPC (…) Articolo 35Arbeits- / DiskriminierungsschutzArbeitssicherheit / GesundheitsschutzNel rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a prendersi cura dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori, a rispettare e a proteggere la loro personalità. A questo scopo, egli deve adottare le adeguate misure che le circostanze richiedono, avuto riguardo dell’esperienza acquisita. Per l’adozione dei provvedimenti di natura tecnica fanno stato le direttive della Commissione federale sulla sicurezza sul lavoro, segnatamente quelle relative all’esecuzione dei lavori forestali e alla prevenzione degli infortuni. Il lavoratore si obbliga a lavorare rispettando le misure di sicurezza e di prevenzione imposte dalla SUVA, dal datore di lavoro e dalla Commissione federale sulla sicurezza sul lavoro. Nel limite del possibile e dove la durata e l’importanza del lavoro lo giustifichino, sarà messo a disposizione dei lavoratori un vano, locale o baracca, pulito e riscaldabile, per pranzi e pause.
Articolo 5Lehrlinge / Angestellte bis 20 JahreSubordinazione al CCL: Le disposizioni del contratto collettivo sono applicabili ai dipendenti e agli apprendisti. Agli apprendisti si applic in via principale il contratto di tirocinio. Il presente contratto si applica in via accessoria: più precisamente, sono applicabili anche agli apprendisti gli art. 4.1 fino a 4.5, art. 23.1 fino a 23.5 e l’art. 25. Gli apprendisti iniziano il lavoro assieme agli altri dipendenti della ditta e rispettano l’orario aziendale, fatto salvo quanto previsto dagli art. 31 cpv. 1, 2 e 4 LL; art. 16 cpv. 1 e 2 OLL5, art. 17 OLL5. Vacanze (confrome alla legge): - fino a 20 anni compiutii: 30 giorni/anno - congedo giovanile (fino a 30 anni di età, per svolgere del volontariato nel campo delle attività giovanili, senza diritto alla retribuzione): 5 giorni di formazione supplementari
Agli apprendisti si applica in via principale il contratto di tirocinio. Il presente contratto si applica in via accessoria: più precisamente, sono applicabili anche agli apprendisti gli artt. [...], 23.1, 23.2, 23.3, [...], 23.5 e l’art. 25. Gli apprendisti iniziano il lavoro assieme agli altri dipendenti della ditta e ripettano l’orario aziendale, fatto salvo quanto previsto dalla Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio. Salario: Nei primi due anni d’impiego dopo l’apprendistato, il salario minimo può essere: a) nel primo anno d’impiego l’80% b) nel secondo anno d’impiego il 90% del salario minimo di cui all’art. 10.1. Articoli 2, 10, 16 e 30; 329e COKündigungKündigungsfristAnno di servizio | Disdetta |
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Durante il periodo di prova (3 mesi) | per la fine di una settimana con il preavviso di 7 giorni | Dal 1° al 6° anno di servizio | 1 mese | Dal 7° | 2 mesi | Articolo 27SozialpartnerschaftVertragspartnerArbeitnehmervertretungSindacato dell'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST) Sindacati Indipendenti Ticinesi (SIT)ArbeitgebervertretungAssociazione Imprenditori Forestali della Svizzera italiana (ASIF)paritätische OrganeVollzugsorganePer promuovere la collaborazione tra le parti firmatarie del CCL è costituita una commissione paritetica con i seguenti compiti: a) vigilare e controllare l’applicazione del CCL; a tal fine la commissione paritetica può effettuare sopralluoghi e richiedere informazioni e documenti presso i datori di lavoro e presso i lavoratori b) interpretare le disposizioni contrattuali c) mediare eventuali divergenze sorte per l’interpretazione e l’applicazione del contratto collettivo d)accertare e perseguire violazioni del CCL, rispettivamente la mancata conformità delle ditte f) decidere, dopo aver sentito le parti ed aver assunto gli elementi probanti necessari, sulle sanzioni Articolo 32MitwirkungFreistellung für VerbandstätigkeitNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleMitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.)Nessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSchutzbestimmungen von Gewerkschaftsdelegierten und von Mitgliedern der Personal- / BetriebskommissionenNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleSoz. Massnahmen / Sozialpläne / Massenentlassungen / Erhaltung v. ArbeitsplätzenNessuna disposizione imperativa o di forza obbligatoria oltre il minimo legaleKonfliktregelungenFriedenspflichtIl presente contratto vuole garantire la pace sociale a’ sensi dell’articolo 357a capoverso 2 CO.
Articolo 1
» Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale » Commissione paritetica del settore Forestale» CCL per i dipendenti delle imprese forestali del Cantone Ticino 2018 (1440 KB, PDF)» Salari minimi dal 1° gennaio 2019 (22 KB, PDF)
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